Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20580 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 31/07/2019), n.20580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4894-2018 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ROMITI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1522/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 27 giugno 2018, la quale ha accolto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale, il quale aveva concesso la protezione sussidiaria;

– che resiste il Ministero con controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380 – bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere la corte territoriale ritenuto non credibile il richiedente senza il rispetto della norma, mentre egli era sicuramente credibile per avere esposto un racconto circostanziato, e la corte avrebbe a tal fine potuto e dovuto disporne l’audizione, mentre ha giudicato la credibilità del richiedente senza applicare i criteri di cui alla norma menzionata;

– che il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, per avere la corte del merito omesso di prendere in considerazione il pericolo derivante dalla situazione del paese di origine, risultante dai rapporti internazionali in atti, non essendo invece necessario un collegamento tra la situazione soggettiva e quella generale;

– che il terzo motivo lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, consistente nelle percosse subite;

– che la corte d’appello ha ritenuto il racconto del richiedente affatto credibile, in quanto privo di qualsiasi riferimento obiettivo a fatti e circostanze specifiche e collegato ad una storia ripetuta, relativa alla lotta tra le fazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), cui apparteneva il cugino, narrazione caratterizzata da plurime contraddizioni e vaghezze, senza il minimo riferimento alla situazione sostanziale;

– che la corte del merito ha, dunque, ritenuto assenti le condizioni minime di credibilità del richiedente ed in tal senso deciso, mentre occorre un ragionevole pericolo per l’incolumità della persona, limitandosi in sostanza il richiedente ad allegare le condizioni generali del paese di origine;

– che, ciò posto, i motivi primo e secondo sono manifestamente inammissibili, in quanto ripropongono in questa sede un giudizio di fatto, mentre la motivazione esposta dalla corte d’appello non palesa i vizi denunziati, avendo essa ritenuto che il racconto del richiedente non è affatto credibile, come esposto, per la genericità e ripetizione di circostanze neppure direttamente riferite a lui;

– che questa Corte (Cass. 20 novembre 2018, n. 33096) ha enunciato il condivisibile principio di diritto, secondo cui la non credibilità del ricorrente costituisce ratio decidendi suscettibile di giustificare il rigetto della domanda di protezione internazionale (v. Cass. n. 21668 del 2015), poichè tale domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, implica che alla base vi sia un racconto circostanziato e credibile;

– che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente, da svolgersi alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, deve essere fatta sempre previamente, alla luce della non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione dedotta, oltre che alla luce dell’attendibilità intrinseca di quelle dichiarazioni; donde postula che i fatti allegati abbiano infine carattere di precisione e concordanza (Cass. n. 14157 – 16), dovendo l’accertamento del giudice di merito avere innanzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925-18);

– che, pertanto, detto principio sussiste pure in relazione alla domanda di protezione proposta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): ed invero, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, prevede che il richiedente sia tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”, sicchè l’esame è poi svolto “in cooperazione con il richiedente” a fronte degli “elementi significativi della domanda”;

– che ne deriva come: i) la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e in ultimo di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente riguarda in sè la domanda di protezione internazionale, qualunque ne sia il fondamento; riguarda cioè la domanda a fronte del danno grave in essa allegato, e dunque rileva sul piano dell’onere di allegazione per tutto quanto è implicato nel successivo art. 14, norma semplicemente tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c); ii) appurata la non credibilità dei fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, poichè un simile approfondimento integra il dovere di cooperazione, e tale dovere è per sua natura bilaterale, così essendo esplicitamente considerato dalla legge (“in cooperazione col richiedente”); donde esso non sorge laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di non cooperare con le autorità nazionali (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33096);

– che, dunque, in tal senso i giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale non divergono da quelli nei quali comunemente si discorre di diritti indisponibili; in codesti giudizi, soltanto l’onere della prova è attenuato dal potere dovere di esercizio di poteri istruttori officiosi, essendo il detto potere – dovere disciplinato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in coerenza con la direttiva 2004/83-CE (art. 4); la circostanza che il principio dell’onere della prova possa dirsi attenuato non toglie che un’istruttoria integrativa (o un approfondimento) debba svolgersi nei soli limiti delle allegazioni di parte (cfr. Cass. n. 27336-18, Cass. n. 19197-15), quelle stesse allegazioni che pure la direttiva 2011/95- CE postula che gli Stati membri possono pretendere, essendo il richiedente “tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari per motivare la domanda di protezione internazionale” (art. 4);

– che, di conseguenza, il medesimo potere-dovere di cooperazione, alla base di un’eventuale integrazione istruttoria, non sorge affatto dinanzi a dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3;

– che, sul punto, occorre ora precisare come il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, enunci alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale: i quali, tuttavia, fondandosi sull’id quod plerumque accidit, non dunque esaustivi, non precludendo la norma il ricorso ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità della dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che esso sia circostanziato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), ove le stesse circostanze narrate siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza;

– che, in conclusione sul punto, avendo nella specie il giudice del merito affermato, a fondamento del rigetto della domanda, che la versione dei fatti resa dal richiedente era priva di ogni credibilità, e poichè niente è stato dedotto a confutazione del citato rilievo integrante una ratio decidendi (Cass. n. 21668-15), ne deriva l’inammissibilità dei detti motivi;

– che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto l’avere subito non solo minacce, ma anche percosse non integra un fatto decisivo per il giudizio: mentre la corte del merito ha menzionato ed esaminato i fatti, così come narrati dal ricorrente, escludendone la credibilità, elemento sul quale non ha nessuna particolare influenza il fatto ulteriore dedotto;

– che ogni altro accertamento relativo ai presupposti fattuali della fondatezza della richiesta non è censurabile in sede di ricorso per cassazione;

– che le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma di Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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