Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2058 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26662-2018 proposto da:

PUBLISERVIZI SRL, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo

STUDIO LEGALE CARAVELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

CENTORE;

– ricorrente –

contro

RERIF SRL, COMUNE DI CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2057/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 2057/11/2018, depositata il 6.3.2018, la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello di Publiservizi s.r.l. quale concessionaria del Comune di Caserta su controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una ingiunzione fiscale per Tarsu 2010 sul presupposto che l’appello fosse privo di motivi di impugnazione in quanto riproduceva il contenuto dell’atto di costituzione in giudizio. Publiservizi s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

La contribuente Rerif s.r.l. non ha spiegato difese.

1.Con il motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

La censura è fondata

La CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, sul rilievo che l’appellante avesse riproposto il contenuto dell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado.

Il giudice di appello, omettendo di esaminare nello specifico il contenuto dell’atto di gravame – richiamato nei passaggi argomentativi del ricorso per cassazione – in relazione al parametro normativo invocato, è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 10, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n. 20379/2017); “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016; Cass. 5864/2019). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199/2017, hanno ribadito i principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, affermando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA