Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2058 del 30/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 2058 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
SENTENZA
sul ricorso 28311-2010 proposto da:
FLAGIELLO VINCENZO C.F. FLCVGN60H27B925K, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
degli avvocati QUATTROMINI GIULIANA e QUATTROMINI
PAOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2>013
contro
3403
UNILEVER ITALIA S.R.L. C.F. 00846710150;
– intimata –
Nonché da:
Data pubblicazione: 30/01/2014
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L., già SAGIT
S.R.L., incorporata nella UNILEVER ITALIA S.P.A. C.F.
00846710150, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA
D’AYALA GIULIO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
FLAGIELLO VINCENZO C.F. FLCVGN60H27B925K, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
degli avvocati QUATTROMINI GIULIANA e QUATTROMINI
PAOLA, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 5687/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 09/08/2010 r.g.n. 11235/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità.
ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GOMEZ
RG n 283111/2010
Flagiello Vincenzo / Unilever
FATTO e DIRITTO
Con ricorso del 25/2/2005 Flagiello Vincenzo , dipendente della Sagit , ora Unilever ,quale addetto
alla lavorazione, preparazione e confezionamento di gelati e surgelati ,conveniva in giudizio la
predetta società per chiedere la corresponsione di un compenso per il tempo di circa 20 minuti
impiegato per indossare gli indumenti di lavoro forniti dall’azienda all’inizio del turno e per toglierli
alla fine del turno.
Il Tribunale respingeva la domanda attrice La Corte di Appello di Napoli , in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda
determinando la somma dovuta in € 3.944,31.
Avverso la sentenza propone ricorso il Flagiello formulando 4 motivi . La soc Unilever si
costituisce con controricorso e ricorso incidentale basato su 5 motivi .
Nelle more del presente giudizio le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in data
6/9/2012 depositato in atti.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione così come chiesto da entrambe le parti ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse delle stesse a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita del ricorso,
in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla
quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad
agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
Le spese di causa del presente giudizio devono essere compensate tenuto conto dell’espresso
regolamento contenuto nel verbale di conciliazione e della congiunta richiesta in tal senso di
entrambe i difensori.
P.Q.M.
LA CORTE
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26/11/2013
L’estensore
Il Presidente
Si costituiva la società Unilever contestando la fondatezza della domanda.