Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2058 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2058 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso 10873-2015 proposto da:
CAMPANELLA MASSINO, CAMPANELLA GIULIANA, CAMPANELLA
ALBERTO, RIZZO CARMELA, CAMPANELLA ANGELO, CAMPANELLA
CATERINA, CAMPANELLA VITTORIO, GATTO TERESA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 91,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELE D’OTTAVIO,
che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RAFFAELE D’OTTAVIO, GIUSEPPE D’OTTAVIO giusta procura
2017

a margine del ricorso;
– ricorrenti –

836
contro

MINISTERO DIFESA 80425650589, MINISTERO DELL’INTERNO
80185690585,

in

dei

persona

1

Ministri

p.t.,

Data pubblicazione: 29/01/2018

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 66/2014 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/02/2014;

consiglio del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/2/2014 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha
respinto il gravame in via principale interposto dai sigg.ri Teresa Gatto ed altri,
assorbito quello in via incidentale spiegato dal Ministero dell’interno e dal
Ministero della difesa, in relazione alla pronunzia Trib. Reggio Calabria n.
391/04, di rigetto della domanda dai primi nei confronti di questi ultimi

il 17/9/1970 a Reggio Calabria, del congiunto sig. Angelo Campanella,
«raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato da appartenenti alle forze
dell’ordine in risposta al lancio di una bomba “Molotov” effettuato da ignoti in
direzione del luogo ove costoro si erano riparati».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.ri Teresa
Gatto ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resistono con controricorso il Ministero dell’interno e il Ministero della
difesa.
Con requisitoria scritta del 14/3/2017 il P.G. presso la Corte Suprema di
Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 10 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2727, 2729,
1362 c.c., 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che, «in punto di prescrizione e di mancata applicazione
dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p.», la corte di merito abbia
«escluso il legame organico dell’autore del delitto con i Ministeri
resistenti».
Lamentano l’erronea valutazione delle emergenze probatorie.
Con il 2° motivo denunziano violazione degli artt. 2935, 2947, 2697 c.c.,
in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente considerato quale
momento di decorrenza della prescrizione quello della sentenza istruttoria
penale di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato
anziché «dal momento in cui il soggetto leso viene a conoscenza dell’identità
del soggetto danneggiante».

3

proposta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte, avvenuta

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,
sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art.
366, 10 co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti pongono a loro fondamento atti
e documenti del giudizio di merito [ es., l’«appello incidentale», le
dichiarazioni dei «numerosi testi» escussi, il «fascicolo relativo al

risultanze istruttorie», la «perizia medico-legale», la «testimonianza
resa dal sig. Burlini Alberto al Procuratore della Repubblica», la
«deposizione rea dal teste Pacchiano», la «relazione di servizio del
19/9/74 a firma del m.11o di PS d’Andrea Pasquale ( all. 10, prodotto all’udienza
del 3 aprile 1993 )>> ] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini
della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte
Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo,
Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione
nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente
acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass.,
23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239,
e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez.
Un., 19/4/2016, n. 7701 ).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle
chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte
nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass.,
25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

4

procedimento penale contro ignoti», la «perizia balistica», le «ulteriori

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non
seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
Quanto al merito, è rimasto nella specie accertato che «lo sparo a
causa del quale la sera del 17 settembre 1970 ha perso la vita il Campanella
ha fatto seguito al lancio di una bottiglia molotov nei pressi del luogo in cui lo
stesso si trovava e che il tutto è successo all’improvviso in un momento di

Nell’esplicazione dei poteri ad essa spettanti, all’esito della disamina del
compendio probatorio, la corte di merito ha invero escluso esservi nel caso
«certezza che a sparare sia stato un appartenente alle forze dell’ordine»,
atteso che «le dichiarazioni del Burlini sul punto, secondo cui a sparare
sarebbe stato un poliziotto con un’arma sembrata al teste un fucile, non hanno
trovato conferma nelle risultanze della perizia necroscopica, in cui si legge che
“probabilmente i proiettile era di cal. 9” e che è probabile che sia “stato
sparato da un’arma corta da fuoco”, e non da un fucile o da un moschetto.
Inoltre, il colpo è stato sparato dall’alto verso il basso e “a distanza o da
lontano”», sicché «non vi è certezza che il proiettile che ha colpito il
Campanella, e che non si è trovato, sia stato sparato dall’arma di un
militare», e anzi, «essendo il colpo che ha ucciso il Campanella … stato
sparato dall’alto verso il basso, … non poteva provenire né dall’agente
menzionato dal Burlini, né tantomeno “da dietro l’autobus” dove c’erano i
Carabinieri, così come affermato dal Pacchiano».
Orbene, a fronte di siffatto accertamento gli odierni ricorrenti
inammissibilmente richiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie,
laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova.
Senza sottacersi che giusta principio consolidato in giurisprudenza di
legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di
ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, 1°

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relativa calma».

co. n. 5, c.p.c., e non anche -come nella specie dagli odierni ricorrenti
viceversa prospettato- in termini di violazione di legge, dovendo emergere
direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di
causa, inammissibile in sede di legittimità.
E’ appena il caso di ulteriormente sottolineare, da un canto, come alla
stregua del suindicato accertamento in fatto correttamente i giudici di merito

premeditazione ex art. 61 n. 9 c.p.; e, per altro verso, come rimanga
conseguentemente assorbita l’ulteriore doglianza circa il momento di
decorrenza della prescrizione.
Con il 3 0 motivo denunziano violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., 111
Cost., in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che la «motivazione della sentenza della corte territoriale
appaia priva di filo logico», illogica e contraddittoria.
Il motivo è inammissibile.
Risultano dai ricorrenti inammissibilmente prospettate doglianze di vizi di
motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360,
10 co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione
temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per
cassazione sostanziandosi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un
fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella
specie l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del
ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la
compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti delle spese del giudizio di
cassazione.

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hanno ravvisato l’inconfigurabilità nella specie dell’aggravante della

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.
dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.

Roma, 5/4/2017

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