Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2058 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27338-2011 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO BOEM giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA SEZ DIST. di BRESCIA, depositata l’08/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V.G., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per gli anni di imposta dal 1998 al 2004.

Con riferimento al profilo relativo al ricorso al lavoro altrui nell’espletamento dell’attività professionale, il giudice dì appello ha rilevato che il contribuente aveva prodotto copia del quadro RE della dichiarazione dei redditi esclusivamente per l’anno 2002, senza depositare alcunchè per le altre annualità in contestazione, in ordine alle quali, pertanto, non aveva dimostrato di non aver sostenuto spese per dipendenti o collaboratori. Quanto all’anno 2002, riteneva che la spesa di Euro 1.750,00 per personale dipendente o assimilato fosse ostativa all’accoglimento del ricorso anche per detta annualità.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via prioritaria, va esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la C.T.R. ritenuto che qualsiasi apporto di lavoro di altri soggetti fosse, di per sè, elemento sufficiente per escludere la non assoggettabilità del reddito ad IRAP.

Il motivo è fondato.

Va, al riguardo, osservato che è consolidato il principio giurisprudenziale (da ultimo ribadito da Cass., sez. un., 10-05-2016, n. 9451) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, come “contesto organizzativo esterno”, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell’attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.

Tanto premesso, appare incongrua la motivazione con la quale la C.T.R. ha ritenuto che la circostanza che il contribuente non avesse dimostrato di non aver sostenuto spese per dipendenti o collaboratori precludesse il riconoscimento del rimborso richiesto, atteso che il fatto di avvalersi di lavoro altrui non può essere considerato, di per sè solo, secondo un giudizio aprioristico che prescinda da qualunque valutazione di contesto e da qualunque apprezzamento di fatto in ordine al contenuto ed alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, manifestazione indefettibile della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (in termini, Cass. civ., sez. 6^, 19-12-2014, n. 26991). Inoltre, come precisato dalle Sezioni Unite nella menzionata sentenza n. 9451 del 2016, non ricorre il presupposto impositivo dell’IRAP qualora il contribuente si avvalga di lavoro altrui che non superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Anche in riferimento all’annualità 2002 la motivazione della sentenza impugnata risulta carente, avendo la C.T.R. apoditticamente affermato che la spesa di Euro 1.750,00 sostenuta per personale dipendente o assimilato non consentiva di accogliere la domanda, senza sviluppare alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza di tale dato ai fini della sussistenza del presupposto d’imposta.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto che il contribuente, avendo prodotto in giudizio solo il quadro RE della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002, non avesse provato per i versamenti effettuati negli altri anni di cui chiedeva il rimborso di non aver sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, non assolvendo così all’onere di dimostrare, anche con riferimento a tale profilo, l’inesistenza di una attività non autonomamente organizzata. Sostiene che, in tal modo, il giudice di appello avrebbe violato il c.d. principio di acquisizione processuale, essendo stati i quadri RE prodotti da controparte, sicchè la C.T.R. avrebbe dovuto tener conto di tale documentazione.

3. La censura va disattesa in quanto formulata in modo non conforme al principio di autosufficienza.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 10, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass. (ord.), sez. 3, 04-09-2008, n. 22303). Nella specie, il ricorrente si è limitato a depositare in allegato al ricorso copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta in contestazione, senza tuttavia riprodurre, neppure indirettamente, il contenuto dei documenti rilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza del presupposto d’imposta.

4. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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