Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2058 del 25/01/2022
Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2058
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19050/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Immobiliare R. s.r.l. in liquidazione, in persona del
liquidatore p.t., con l’avv. Marco Dotta, e domicilio in Roma,
piazza cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, Torino, n. 14/38/2013 pronunciata il 17 settembre 2012 e
depositata 22 gennaio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre
2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.
Fatto
RILEVATO
1. La società contribuente era oggetto di una verifica fiscale in relazione all’anno d’imposta 2002. La verifica si concludeva con l’adozione di un p.v.c., poi recepito in un avviso di contestazione, con cui l’Ufficio rilevava il superamento del tetto massimo delle compensazioni orizzontali e una sanzione per Euro 18.420,00, pari al 30% dell’importo compensato. La contribuente, accortasi dell’errore, cercava di porvi rimedio in parte mediante un ravvedimento operoso, di cui l’Ufficio teneva conto nell’adozione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, ed in parte non indicando nella dichiarazione Unico 2003 gli acconti IRAP compensati. A seguire la contribuente, nella dichiarazione Mod. Unico 2007, indicava alcune somme come crediti derivanti dalla precedente dichiarazione dei redditi cui seguiva, in esito alla liquidazione, l’accertamento dell’omesso versamento d’imposta.
2. L’Ufficio iscriveva pertanto a ruolo le somme a debito della contribuente a titolo di IRAP, IRES e IVA, cui faceva seguito l’emissione della cartella di pagamento n. (OMISSIS).
3. La società adiva pertanto il giudice di prossimità impugnando tanto il ruolo quanto la cartella di pagamento, ivi svolgendo plurime censure, dopo aver illustrato l’errore commesso e quanto effettuato per porvi rimedio.
4. La CTP accoglieva il gravame sul presupposto che gli interessi e sanzioni esposte in cartella fossero eccessivamente punitive, dopo aver rigettato l’eccezione erariale secondo cui quei crediti dovevano essere disconosciuti alla luce delle procedure seguite dal sistema informativo, tenuto conto che vi era un atto della stessa Amministrazione che riconosceva, in rettifica, detti crediti.
5. Il giudizio di secondo grado promosso dall’Ufficio non sortiva miglior sorte atteso che la CTR, accertato l’errore compiuto dal contribuente e quanto da lui eseguito per porvi rimedio, aveva stigmatizzato la condotta dell’Ufficio, che non aveva collaborato alla soluzione del caso, ferma la verifica del completo versamento del debito erariale.
6. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione che svolge un unico motivo di ricorso, cui replica il contribuente con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. In via preliminare occorre dare altresì atto che la società contribuente ha dimesso in data 27.02.2020 una memoria autorizzata con cui, oltre a rinnovare le eccezioni già svolte in controricorso, ha depositato la domanda di adesione alla definizione agevolata presentata in data 27.05.2019 ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, in relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS). Ivi ha allegato anche la comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate e l’attestazione del pagamento dell’intera somma dovuta sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
2. Occorre premettere che la presente vertenza è definibile in via agevolata alla luce del principio di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 18298/2021, che ha sancito la possibilità di definire i giudizi aventi ad oggetto “l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.
3. Ciò premesso, va altresì rammentato che a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13, “Nell’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine (comma 12). In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13)”.
4. Nella fattispecie in esame l’Agenzia delle Entrate nulla ha opposto, non avendo notificato alcun diniego entro il termine del 31.07.2020 ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 12. Parimenti non è stata presentata istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020 come previsto dall’art. 6, comma 13.
5. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, terzo periodo, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022