Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20579 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.30/08/2017),  n. 20579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4859-2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. OZANAM, 69,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PETILLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SIMONE MAGRI;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO

ZUANNI;

– controricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 189/2015 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata

il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

P.S. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto depositata il 14-9-2015 che ha confermato il rigetto della domanda da lui proposta nei confronti di B.S. e della Axa Assicurazioni per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale.

Resiste con controricorso la società Axa Assicurazioni.

Il ricorrente presenta memoria.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità formulata dal relatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che la fissazione della udienza camerate non partecipata è stata regolarmente comunicata alle parti.

Le comunicazioni sono avvenute per via telematica.

Nei confronti dell’avvocato difensore della Axa Assicurazioni, avvocato Franco Zuanni, la notifica telematica non è stata consegnata perchè presso il gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, di conseguenza il messaggio è stato rifiutato.

La comunicazione è stata effettuata presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

La comunicazione è regolarmente avvenuta a norma del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6 che recita “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di un indirizzo di posta elettronica,che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo,sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per causa imputabili al destinatario.

2.Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c. ex art. 360, n. 3 e n. 4.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e art. 1226 c.c. come richiamato dall’art. 2056 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3.

3. I tre motivi sono inammissibili.

Infatti le censure di violazione di legge in ordine alla mancata contestazione da parte della compagnia assicuratrice ripropongono i motivi di appello senza censurare adeguatamente la motivazione del rigetto del giudice di appello. In ordine alle censure sulle modalità dell’incidente e sul danno, corredate da numerose fotografie inserite nel ricorso,esse sono inammissibili perchè richiedono una nuova rivalutazione dei fatti.

4. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del ratio diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5. Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 3-8-2013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

5.A fronte di motivazione adeguata, il ricorrente non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell’impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile valutazione di merito.

Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.800,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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