Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20579 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20579 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 25643-2012 proposto da:
DELLA FERA CLAUDIO (DLLCLD37M30B374N), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LEONE XIII 464, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO OLIOSI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato VINCENZO LENTO;
– ricorrenti contro

DE VIVO LUIGI;

C31)4
– intimato

2017
1841

avverso la sentenza n. 123/2012 del TRIBUNALE di
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 27/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

22/06/2017

dal

Consigliere

Dott.

Data pubblicazione: 07/08/2018

PASQUALE D ‘ ASCOLA.

Fatti di causa
1)

Nel 2008 l’odierno ricorrente geometra Claudio Della Fera evocava in

giudizio l’ing. Luigi De Vivo, davanti al giudice di pace di Calabritto,
chiedendone la condanna al pagamento di 1.500 euro, residuo corrispettivo di

lege 219/81, di un immobile di proprietà Del Tufo.
Nonostante la resistenza del convenuto, che deduceva di aver regolarmente
pagato il geometra per l’attività di collaborazione esauritasi nel 1986, il giudice
adito nel novembre 2009 accoglieva la domanda.
1.1)

Di opposto avviso è stato il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, che

ha escluso che l’attore avesse provato di aver svolto attività diversa da quella
riconosciuta e remunerata da controparte.
La sentenza di appello, resa il 27 marzo 2012, è stata impugnata dal geometra
Della Fera con quattro motivi di ricorso per cassazione.
L’intimato, che ha ricevuto la notifica il 6 novembre 2012, non ha svolto
attività difensiva.
La causa è stata avviata a trattazione con il nuovo rito camerale.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2)

Dopo una lunga premessa con cui ha ripercorso le vicende della fase di

merito, il ricorso per cassazione preannuncia (pag. 10) “un passo indietro” per
la “qualificazione -causa petendi del rapporto sottostante” e allude alla
decisione delle parti di associarsi e collaborare tra loro per espletare le pratiche
di ricostruzione post terremoto campano del 1980. Di qui prende spunto il

n. 25643-12

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prestazioni professionali relative alla pratica di ricostruzione post terremoto, ex

primo motivo, con il quale parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cpc
e della legge 1815/39 e degli articoli 2247, 2251, 253 del codice civile.
Espone che il rapporto tra le parti era di associazione professionale

e

comunque di “contratto societario”, con attribuzione della parte amministrativa

progettazione strutturale da parte dell’ingegnere, abilitato a compiti qualificati.
Censura la sentenza di appello perché il tribunale avrebbe “posto il rapporto
intercorso tra le parti” in limiti più ristretti, configurandolo quale «occasionale
contratto di prestazioni professionali». Per contro, a fronte “degli apporti
societari, della suddivisione dei compiti, dei tempi e delle responsabilità”
sarebbe stato più corretto l’inquadramento giuridico dei rapporti operato dal
primo giudice. In particolare il rapporto di collaborazione sarebbe rimasto
valido ed efficace oltre il termine – anno 1987 – di esecuzione dei lavori
dell’edificio Del Tufo, in attesa del collaudo finale e del saldo della
contribuzione pubblica.
2.1) La censura non può essere accolta.
Va in primo luogo osservato che di contratto societario o di associazione
professionale, istituti giuridici che presuppongono un particolare impianto
contrattuale da provare congruamente, non si rinviene traccia nella sentenza
del giudice di pace, che ha descritto solo una ripetuta collaborazione
professionale tra i due professionisti, documentata dalle due fatture del
novembre 1985 e novembre 1986 con le quali l’attore sarebbe stato
“interamente liquidato”.

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e di relazione dello stato di fatto delle pratiche a carico del geometra e di

Questa considerazione vale a smentire che vi sia stata una sorta di
ultrapetizione (è denunciata violazione ex art. 112 c.p.c., che consente l’esame
degli atti) da parte del giudice di appello.
Consta infatti che, a fronte della valutazione decisiva data dal giudice di pace,

saldato, ma si sarebbe «protratto per implicito sino alla chiusura della
pratica, coincidente con lo stato finale emesso nel 2007», il Tribunale abbia
ben diversamente valutato le risultanze di causa.
Il giudice di appello infatti, premesso che già dalla sentenza del giudice di pace
emergeva l’ammissione della collaborazione professionale fatta in primo grado
dal contenuto, ha analizzato l’attività documentata dall’attore e ha rilevato che
essa si riferiva a incombenze che ben potevano rientrare tra quelle fatturate
entro il 1986. Ha quindi osservato che incombeva sull’attore l’onere di provare
che dopo quella data aveva svolto altre prestazioni ancora da remunerare,
onere non assolto.
Il tribunale a tal fine ha analizzato specificamente (da pag. 5 a pag. 7) le prove
testimoniali, inconcludenti sia quanto alle prestazioni per la pratica Del Tufo,
sia quanto agli accordi economici tra le parti; ha censurato l’erroneità
dell’utilizzo delle dichiarazioni in proprio favore rese dall’attore, equivalenti a
mere allegazioni difensive, ma non idonee ad assumere valore di prova. Ha
sottolineato non solo la mancata dimostrazione di una “tipologia di attività
diversa da quella riconosciuta da controparte”, ma anche la assenza di una
quantificazione precisa del valore della prestazione rispetto alle somme
percepite.
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secondo il quale il rapporto relativo alla pratica De Vivo non sarebbe stato

Trattasi , come è chiaro, di un apprezzamento di merito circa lo svolgersi del
rapporto e l’avvenuto pagamento delle prestazioni, ricostruzione che non è
inficiata dalla apodittica allusione a una associazione professionale di cui non si
specifica in concreto la ricaduta nella vicenda de qua.

motivo di ricorso, che si risolvono in una inammissibile richiesta di rivisitazione
del motivato apprezzamento di merito reso dal giudice di appello.
In particolare il secondo motivo sollecita una rilettura delle deposizioni
testimoniali, senza però poter indicare circostanze idonee a ribaltare le
questioni decisive selezionate dal tribunale, cioè a dimostrare che vi siano state
attività successive al novembre 2006 meritevoli di altra remunerazione.
Altrettanto vale per il terzo motivo, con cui parte ricorrente lamenta una
violazione dell’art. 2697 c.c., invocando la circostanza che il convenuto
avrebbe dichiarato l’ultimazione dei lavori nel 1987, circostanza tuttavia non
decisiva rispetto al tema della data in cui il geometra avrebbe espletato la
propria opera di collaborazione.
3.1) Infine il quarto motivo risulta inammissibile, giacchè si risolve in una
generica denuncia di vizi motivazionali, narrata con richiami generici agli atti
difensivi di primo grado e con commenti apodittici (si parla di “superficialità
motivazionale” che inficerebbe la argomentata sentenza di appello che è stata
prima descritta), non suffragata se non dal ripetuto argomento della
confessione dell’attività professionale.
Su questo punto conviene quindi ribadire che sia la sentenza del giudice di
pace (da pag. 2 rigo 12) che quella del tribunale (pag. 2 terz’ultimo capoverso)
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3) Queste considerazioni giovano a introdurre l’esame del secondo e terzo

riferiscono che la tesi principale di parte convenuta era stata nel senso di
ammettere la collaborazione ma opporne la cessazione nel 1986. Pertanto non
può giovare in alcun modo a parte ricorrente ripetere che vi sarebbe stato un
mutamento delle difese iniziali del convenuto, posto che esse sono state

pratica, oggetto di domanda, in epoca successiva ai pagamenti avvenuti.
La richiesta di un mero riesame del giudizio di merito che spetta al giudice di
appello non è infatti ammessa in sede di legittimità, essendo consentito
soltanto il controllo sulla razionalità e congruità della motivazione impugnata,
che risulta invece, nella specie, del tutto coerente.
4)

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso cui non segue la

pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva
dell’intimato.
Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater
del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della
legge n. 228/12.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
22 giugno 2017

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comunque coerenti con il diniego di un’attività di collaborazione per questa

Il

nano Giudiziario
i NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 AGO. 2018

Roma, 0

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