Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20578 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21273-2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO PAOLONE;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17/06/2019,

n. cronol. 5113/2019 relativo al procedimento R.G. n. 13020/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Presidente e Relatore FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.A., cittadino bengalese, nato nel 1990, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Napoli avverso la decisione della Commissione territoriale di Caserta, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi dovuto allontanare dal Bangladesh nel 2015 perchè col suo solo lavoro di tassista non guadagnava abbastanza per potersi sposare e per far sposare le proprie sorelle.

Il Tribunale respingeva il ricorso con decreto del 17.6.2019. Riteneva detto giudice che i fatti narrati evidenziassero come il richiedente avesse abbandonato il proprio Paese per ragioni di natura meramente economica, le quali escludevano sia il riconoscimento dello status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Quanto all’ipotesi prevista dalla lett. c) stessa norma (riguardante la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), il Tribunale riteneva che, sebbene le COI (Country of Origin Information) evidenziassero forti tensioni politiche sfociate in attentati e violente repressioni tra forze governative ed appartenenti al partito nazionalista d’opposizione, queste non avevano riguardato il richiedente, il quale non si era mai interessato di politica nè era stato mai coinvolto in eventi per lui pregiudizievoli. Infine, escludeva le condizioni della protezione umanitaria, per difetto di una situazione personale e individualizzata di vulnerabilità.

La cassazione di detto decreto è chiesta dal richiedente sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione” in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Il quale è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo denuncia la nullità del decreto impugnato per l’omessa audizione personale del richiedente. Mancata la videoregistrazione del colloquio personale di lui innanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale si è limitato a fissare un’udienza di comparizione delle parti e non di comparizione personale della parte, senza disporre, così, la necessaria audizione del richiedente. Aggiunge parte ricorrente che il decreto sarebbe nullo anche per la mancata pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria.

1.1. – Il motivo è infondato in ciascuna delle censure che espone.

1.1.1. – Quanto alla prima, la giurisprudenza di questa Corte Suprema sull’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, (v. n. 17717/18), ha chiarito che occorre distinguere i casi in cui il giudice della protezione internazionale può fissare discrezionalmente l’udienza di comparizione del richiedente, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla ove sia mancata la videoregistrazione, affinchè sia valutabile il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali. Ciò in ragione del fatto che la natura non partecipata del procedimento camerale in materia, presuppone che un contatto personale e diretto del richiedente con l’Autorità preposta dello Stato di accoglienza ci sia già stato (sulla sufficienza del quale contatto in sede amministrativa, la Corte di Giustizia U.E., con sentenza 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, ha chiarito che “(l)a direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”).

Tanto premesso, coniugando tra loro la natura non partecipata di tale procedimento camerale e la sua eccezione, si ottiene che la sola comparizione che il giudice è abilitato a fissare è quella destinata all’audizione del richiedente, necessaria o facoltativa che sia, non essendo previsto altro momento partecipativo. Pertanto, il provvedimento di fissazione di una data di comparizione delle parti in camera di consiglio, ancorchè non rechi altra specificazione (come “comparizione personale delle parti” o altra equivalente), implica in maniera ineludibile la presentazione del richiedente di persona affinchè sia sentito dal giudice. Ciò del resto trova conferma nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10 che difatti nel prevedere la fissazione dell’udienza, espressamente la qualifica come “di comparizione delle parti”, senza altra specificazione, ovvio essendo che vi debba partecipare il richiedente di persona.

Nè la norma anzi detta può essere interpretata nel senso che, quando sia mancata la videoregistrazione, il giudice, pur avendo fissato l’udienza, non possa provvedere senza aver prima sentito il richiedente di persona. In disparte l’inammissibilità di un impasse processuale in potestate del solo ricorrente, è stato già chiarito che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (v. n. 17076/19).

Nella specie, il Tribunale ha fissato un’udienza di comparizione, cui ha partecipato il solo difensore del ricorrente, il quale, peraltro, non risulta abbia neppure chiesto un differimento per consentire l’audizione del richiedente, limitandosi, invece, a produrre documentazione (v. pag. 2 del ricorso).

1.1.2. – Quanto alla dedotta mancata pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria, è sufficiente rilevare, invece, che il Tribunale ha deciso ed in maniera espressa, lì dove ha affermato che non ricorrono le ragioni di carattere umanitario per accordare al richiedente tale protezione residuale, per difetto delle condizioni di vulnerabilità (v. pagg. 6 e 7 del decreto).

2. – Il secondo mezzo allega la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione e l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso. Il decreto impugnato – lamenta parte ricorrente – non avrebbe valutato, omettendo del tutto la motivazione al riguardo, la particolare situazione di vulnerabilità del richiedente, alla luce del pericolo di subire in caso di rimpatrio la privazione della titolarità e dei diritti umani. Deduce, inoltre, citando Cass. n. 4455/18, che “(l)’allegazione di un sostanziale miglioramento delle condizioni di vita personale, relazionale e lavorativa non è sufficiente, in via esclusiva, a sostenere la condizione di vulnerabilità del richiedente, in relazione al mero peggioramento cui lo stesso sarebbe esposto nel Paese di origine. Ma la correlazione tra i due contesti è indispensabile, al fine di verificare se sia configurabile (o non lo sia) una regressione delle condizioni personali e sociali in caso di rientro tale da determinare un’incolmabile sproporzione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti fondamentali al di sotto del parametro della dignità personale”. Di qui, il potere-dovere, cui il Tribunale sarebbe venuto meno, di procedere alle integrazioni istruttorie del caso, per verificare se l’eventuale rientro in Patria del richiedente comporti per lui rischi di vita. Pericoli, nella specie, ricorrenti in considerazione delle condizioni generali in cui versa il Bangladesh (c.d. conflitto a bassa intensità sociale, forti limitazioni dei diritti umani per il predominio di fazioni o milizie private, alto livello di povertà diffusa ecc.), condizioni che non consentono il raggiungimento dello standard minimo necessario a condurre una vita dignitosa.

2.1. – Il motivo è infondato.

Il giudizio di comparazione, per valutare le condizioni della protezione umanitaria (applicabile ratione temporis alla fattispecie), presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19 ovvero nell’ipotesi della c.d. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. n. 4455/18).

Nel caso di specie il Tribunale non ha omesso il giudizio di comparazione, ma l’ha effettuato rilevando che non era stata evidenziata “alcuna situazione personale ed individualizzata di vulnerabilità; quanto a dire di come non emerga – rispetto alle più generali condizioni di vivibilità nel paese di origine – una evidente “sproporzione tra i due contesti” calibrata sulla vita che il richiedente ha condotto fino alle presunte ragioni che ne hanno deciso il suo allontanamento dal suo paese, rispetto all’inserimento individuale e sociale realizzato in Italia” (così, alla penultima pagina del decreto).

Nè ha pregio la doglianza relativa all’omessa considerazione delle condizioni generali del Bangladesh. Infatti, la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (n. 9304/19).

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè il Tribunale non avrebbe approfondito la specifica vicenda personale del ricorrente, nè effettuato una ponderata considerazione dell’effettiva situazione socio-politica del Paese d’origine. Inoltre, il Tribunale ha omesso ogni indagine sulla città di provenienza del ricorrente, indicando fonti generali sul Bangladesh e non sulla regione di provenienza del richiedente, dove violenze sono ancora presenti.

3.1. – Anche tale motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (n. 2355/20).

Infine, quanto all’omessa indagine sulla regione di provenienza del richiedente, non è dimostrata la decisività del fatto, sia perchè non basta (segnatamente ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) dedurre la generica esistenza di situazioni di violenza (essendo rilevante solo quella indiscriminata che abbia raggiunto un grado talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona: v. nn. 18306/19 e 9090/19); sia perchè ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (n. 26728/19).

3. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto un’attività difensiva riconducibile all’art. 370 c.p.c..

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA