Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20578 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. III, 19/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 19/07/2021), n.20578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37389/2019 proposto da:

I.K.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.V.

BERTARELLI, 29, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA D’AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO AMMENDOLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 880/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.K., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato che, pur originario di un paese del sud della Nigeria (Uromi), la sua famiglia si era trasferita nel Nord dello Stato e cioè nella regione di Kano che era afflitta da continui scontri fra cristiani e mussulmani: durante un attacco, i genitori e la sorella erano stati uccisi dai miliziani islamici ed egli pertanto si era deciso a scappare per sottrarsi ai pericoli esistenti nella zona, riconducibili alla persecuzione religiosa.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: lamenta che la Corte territoriale aveva ingiustamente negato lo status di rifugiato, ritenendo il suo racconto inattendibile.

1.1. Assume, al riguardo, che le sue dichiarazioni erano state valutate senza alcun rapporto con la realtà dove si erano verificate, caratterizzata da una drammatica situazione ben descritta dalla documentazione da lui prodotta in entrambi i giudizi di merito, non considerata nella sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero dei motivi dedotti dal ricorrente circa l’impossibilità di avvalersi della protezione dello stato di provenienza: critica la decisione nella parte in cui il suo racconto non era stato ritenuto credibile perché egli “non aveva evidenziato le ragioni per le quali non aveva ritenuto di essere protetto nel suo paese”.

3. Con il terzo motivo, infine, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè la erronea valutazione della sua zona di provenienza che era la città di Kano: assume che essa si trovava nel nord del paese e che sia il Tribunale che la Corte territoriale non avevano affatto considerato tale circostanza, fondando la decisione sulla evidente convinzione che egli provenisse dal sud e cioè da una regione non afflitta dalla instabilità determinata dal terrorismo.

4. I tre motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica.

4.1. Essi sono tutti inammissibili per assoluta mancanza di autosufficienza e perché le censure con essi articolate non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza.

4.2. Si osserva infatti, in primo luogo, che tutte le critiche prospettate – e cioè l’erronea valutazione della credibilità, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e, più specificamente l’omesso esame del luogo di provenienza – sono del tutto prive dell’indicazione del corrispondente motivo prospettato nel grado d’appello con evidente generale mancanza di autosufficienza (cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017): ciò è tanto più rilevante in ragione del fatto che la sentenza impugnata non disquisisce affatto sulla zona di provenienza del ricorrente, riportando informazioni tratte da COI attendibili ed aggiornate (Amnesty International, Easo Country Report 2017 etc.) che descrivono la situazione complessiva della Nigeria, differenziando le criticità fra nord e sud ma non affermando affatto – come i ventilato dal ricorrente – che il richiedente provenisse dall’Edo State.

4.3. In tale situazione, era ancor più rilevante che la prospettazione dei motivi fosse corredata dalla specifica indicazione delle corrispondenti censure spiegate in appello, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare gli errori denunciati.

4.4. Da ciò deriva anche il secondo profilo di inammissibilità, consistente nel fatto che i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia impugnata che, lungi dal ricondurre la conferma dell’ordinanza di primo grado alla provenienza del ricorrente dall’Edo State, ha affermato che nel caso di specie nulla era stato allegato a sostegno di una condizione complessiva riconducibile ai presupposti delle forme di protezione esaminati: la critica prospettata pertanto si raffronta con un percorso argomentativo non seguito dalla Corte e non prospetta alcun argomento decisivo per raggiungere una diversa soluzione della controversia.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile H ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cut è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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