Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20578 del 12/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 12/10/2016), n.20578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Ancona con
ordinanza N. RG. 1329 DEL 16/12/2015 DEPOSITATA IL 16/12/2015 nel
procedimento tra:
G.V.;
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
sulle conclusioni del P.G. in persona della Dott.ssa Paola
Mastroberardino visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del
Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice del lavoro di Lodi ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere la controversia di opposizione alla cartella di pagamento promossa da G.V. nei confronti dell’Inps dichiarando la competenza del Tribunale di Ancona.
Riassunto il giudizio, Il Tribunale di Ancona – ritenendosi territorialrnente incompetente per essere competente il Tribunale di Lodi, ha promosso regolamento di competenza di ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c..
Il procuratore generale ha concluso nel senso della competenza del giudice del lavoro di Lodi.
Tanto premesso ritiene la Corte che debba essere dichiarata la competenza del Tribunale di Lodi.
La controversia ha ad oggetto l’opposizione ad una cartella di pagamento con la quale l’INPS chiede a G.V. somme a titolo di contribuzione nella gestione commercianti.
Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui “la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall’art 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 21317 del 2004, Cass. n. 23141 del 2011 e 9382 del 2013). Nel caso in esame è incontestato che il ricorrente G.V. risiede a (OMISSIS), comune che rientra nel circondario del Tribunale di Lodi e, pertanto deve affermarsi la competenza per territorio del suddetto Tribunale. Mancano i presupposti di una regolazione delle spese del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lodi.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016