Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20578 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 07/10/2011), n.20578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25306-2007 proposto da:

IMMOBILIARE FABBRICA DI ROMA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MEZZETTI MAURO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEZZETTI ALBERTO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 142/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla C.T.P. di Roma la Immobiliare Fabbrica di Roma impugnava l’avviso di liquidazione Invim emesso dall’Agenzia delle Entrate relativamente a un terreno in Morlupo oggetto di vendita in data 7.6.2001, il cui valore alla data del 31.12.1992 veniva rettificato da L. 208.842.000 a L. 1.511.000.000.

Il giudice adito, ritenuta tra l’altro la tardività della costituzione in giudizio dell’Ufficio, accoglieva il ricorso affermando la nullità dell’atto impugnato perchè “firmato da persona che non risultava essere il titolare dell’Ufficio nè da lui delegata”.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame, che veniva accolto dalla C.T.R. del Lazio con sentenza n. 142/10/07, non notificata, con la quale, entrandosi nel merito della valutazione dell’Ufficio, veniva rigettato il ricorso della contribuente.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso la contribuente, articolando quattro motivi, successivamente sostenuti anche con memoria aggiunta.

L’Agenzia si limitava in questa fase al deposito di mero “atto di costituzione”, a solo fine di garantirsi la possibilità di partecipazione alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., n. 5 il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, è da ritenersi, in assenza di una specifica indicazione al riguardo, con riferimento alle conseguenze della mancata costituzione dell’Ufficio nel giudizio di primo grado, sulla produzione in appello della procura rilasciata per la sottoscrizione dell’avviso di rettifica.

Il motivo, così come articolato, è inammissibile non investendo la ratio decidendi esposta dal giudicante, che ha espressamente dichiarato di ritenere la validità dell’atto impositivo “indipendentemente dalla nota dedotta a conferma della delega, ed inoltre censurando sotto il profilo del vizio di motivazione, una situazione astrattamente configurabile come violazione di legge, senza peraltro contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente al momento del ricorso.

2. Con il secondo motivo e il terzo motivo la contribuente denuncia nuovamente ex art. 360 c.p.c., n. 5 rispettivamente: a) il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, è da ritenersi questa volta, in assenza sempre di una specifica indicazione al riguardo, con riferimento alla eccepita sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di soggetto non abilitato perchè diverso dal Capo dell’Ufficio o da un impiegato della carriera direttiva dallo stesso validamente delegato; b) il vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, e cioè sulla dedotta invalidità della delega prodotta dall’Ufficio in appello.

Il motivo è in entrambi i casi inammissibile censurando ancora una volta la sentenza sotto il profilo del vizio motivazionale, con riferimento a situazioni astrattamente riconducibili all’ipotesi della violazione di legge, e concludendosi le censure con la formulazione di quesiti di diritto inconcepibili rispetto al vizio dedotto, anzichè con la chiara indicazione del fatto controverso, come a pena di inammissibilità prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. per il caso di vizio della motivazione. In occasione del terzo motivo, inoltre, mentre la doglianza risulta tutta orientata sulla non legittimazione del funzionario ” C.” alla sottoscrizione dell’atto, il “quesito di diritto” sorprendentemente formulato alla fine ha ad oggetto la validità della delega tardivamente rilasciata dal Direttore dell’Ufficio, contribuendo in tal modo a rendere quanto meno confusa la doglianza esposta.

Riguardo ai motivi sin qui esaminati vero è che con la memoria aggiunta la ricorrente, accortasi dell’errore, ha cercato di porvi rimedio rilevando che i primi tre motivi “impropriamente catalogati sotto il vizio di omessa motivazione, costituiscono certamente anche violazione di legge per omesso esame di una domanda proposta in corso di causa e rientrano, pertanto negli errores in procedendo che consentono alla Suprema Corte di procedere all’esame diretto degli atti …”, ma in proposito è appena il caso di rilevare che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può che avere mera funzione illustrativa dei soli motivi ritualmente dedotti in ricorso, onde l’inammissibilità delle nuove questioni con essa nel caso di specie sollevate.

3. Con il quarto e ultimo articolato motivo la contribuente denuncia infine la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 nonchè il difetto di motivazione della sentenza, lamentando in particolare per un verso l’illegittimità dell’accertamento in considerazione della natura “agricola” del terreno, non essendo stato ancora approvato al 31.12.1992 il P.R. del Comune nè la convenzione di lottizzazione; e per altro verso il mancato assolvimento da parte dell’Ufficio dell’onere della prova che su esso gravava in ordine al maggior valore accertato, non costituendo a tal fine prova idonea e sufficiente la sola stima UTE prodotta.

3/a – Il motivo, per quanto relativo al dedotto vizio di motivazione della sentenza, è ancora una volta inammissibile per violazione del più volte citato art. 366 bis c.p.c. e in particolare per l’omessa chiara indicazione del fatto controverso; non si comprende infatti se la censura riguardi l’edificabilità del terreno, il suo valore, la stima UTE e la sua motivazione, o altro ancora.

3/b – Per quanto invece relativo alla violazione di legge per l’impossibilità di rettificare il valore dichiarato del terreno in questione, non potendosi esso ritenere compreso tra quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedevano la destinazione edificatoria alla data di riferimento, la doglianza, tra l’altro conclusa con la formulazione di un quesito di diritto non pienamente adeguato alla situazione di fatto emergente nella controversia in esame, risulta infondata.

La complessiva lettura della sentenza impugnata, consentendo di integrare la motivazione del giudice al riguardo, con le circostanze di fatto dedotte dalle parti nel corso del processo e riassunte nella parte narrativa della sentenza stessa, consente di ritenere che nel caso di specie il terreno in questione fosse inserito nel già approvato P.R.G. nella zona CI di espansione, e che la contestazione della società scaturisca solo dal mancato completamento del procedimento di formazione dello strumento urbanistico.

Tanto premesso, la doglianza è infondata, dovendosi al riguardo condividere quanto affermato dal giudice tributario in ordine alla edificabilità del suolo in questione, in assoluta aderenza a condivisa e oramai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “In tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 cit., art. 52, comma 4, dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato da Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.

L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione (SS.UU. 30.11.2006, n. 25505, cfr. Cass. 10.6.2008, n. 25505; 16.5.2007, n. 11217).

3/c – Per quanto relativo infine alla questione riguardante il merito dell’accertamento, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità della censura che pure emergono per la estraneità di essa rispetto ai contenuti della norma indicata come violata e per la formulazione di un quesito di diritto non adeguato alla realtà dei fatti di causa, una volta esclusa l’ammissibilità della denuncia del vizio motivazionale, la decisione della CTR risulta fondata non già su una astratta stima UTE, bensì su una valutazione di quell’Ufficio “ampiamente motivata”, è da ritenersi, e la circostanza non è oggetto di specifica contestazione, con riferimento ai parametri previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3. Della qual cosa, anzi, vi è espressa conferma in quanto dedotto dalla ricorrente in conclusione del suo ricorso (v. pag. 17 lett. C) laddove si contesta all’Ufficio del territorio di aver fondato la sua valutazione su atti di trasferimento di epoca successiva al 31.12.1992, e riguardanti terreni fabbricabili siti in zona C2 anzichè in zona agricola C1 come quello in questione. Ed allora sul punto il ricorso risulta privo di autosufficienza giacchè, non riportando nelle parti salienti, e cioè nella parte relativa agli atti di trasferimento considerati dall’Ufficio a fini di comparazione, i contenuti della stima UTE, non consente di valutare la rilevanza della doglianza. In ogni caso, poi, inammissibile è la doglianza così come rivolta a proporre in sede di legittimità una questione puramente valutativa decisa dal giudicante sulla base di congrua motivazione, non adeguatamente censurata.

Conclusivamente il ricorso deve dunque essere rigettato, nulla dovendosi liquidare per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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