Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20577 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9257/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.L., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Angelo GIANNATTASIO, ed

elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 116,

presso lo studio legale del predetto difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7617/09/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi del combinato disposto con il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 4, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 ter, recante l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dal verbale di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente, socio accomandante di una s.a.s., e dal socio accomandatario, a seguito della decadenza dal beneficio della rateizzazione, per avere i contribuenti versato soltanto le prime due rate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dal D. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo insussistente la responsabilità solidale del socio accomandante, non avendo l’amministrazione finanziaria dimostrato “con prove inconfutabili” che lo stesso fosse amministratore di fatto della società e rilevando che “la sua partecipazione alla adesione, insieme al socio accomandatario-amministratore, (era) avvenuta al solo fine di controllo della attività dello stesso, tenuto conto degli effetti che tale adesione avrebbe comportato sulla determinazione del maggior reddito, per trasparenza, in capo allo stesso sig. D. pro-quota”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la qualifica del D. di amministratore di fatto della s.a.s. era desumibile da una serie di fatti, emergenti dal p.v.c. redatto dalla G.d.F. all’esito della verifica fiscale condotta nei confronti della società, che la CTR aveva omesso di valutare, quali, ad esempio, che il D. era responsabile di fatto della seconda agenzia della società, tanto da aver effettuato in una occasione il pagamento della retribuzione di una dipendente, che era delegato ad operare in tutti i rapporti intestati alla società, che aveva sottoscritto il p.v.c. in cui veniva indicato quale amministratore di fatto, senza nulla opporre, ed in tale veste aveva anche sottoscritto il verbale di accertamento con adesione.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione di norme sostanziali (artt. 2313,2320,1292 e 1294 c.c., e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1), sostenendo che aveva errato al CTR a ritenere che l’amministrazione finanziaria non avesse provato lo svolgimento del contribuente, socio accomandate della s.a.s., di un’attività gestoria della stessa.

4. I motivi, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sono fondati e vanno accolti.

5. E’ necessario premettere, in punto di fatto, che il socio accomandante ha sottoscritto, unitamente al socio accomandatario, il verbale di accertamento con adesione ex D.Lgs. n. 218 del 1997, nella sua qualità di socio accomandante della s.a.s. Trattasi di circostanza pacifica, in quanto oggetto di accertamento compiuto dai giudici di appello, che hanno però sostenuto che tale sottoscrizione il contribuente aveva apposto “al solo fine di controllo della attività dello stesso (amministratore – socio accomandatario), tenuto conto degli effetti che tale adesione avrebbe comportato sulla determinazione del maggior reddito, per trasparenza, in capo allo stesso sig. D. pro-quota”.

5.1. Ciò posto deve ricordarsi che nella specifica materia, questa Corte (v. in motivazione, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2161 del 25/01/2019, Rv. 652270) “ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 10086/2009 e, sostanzialmente, nello stesso senso, Cass. n. 18962/2005; id n. 11982/2011) che quando, come nel caso concreto, l’istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l’accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell’Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive il D.Lgs. n. 1997 n. 218, art. 2, comma 3, (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4)”; pertanto, “una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, “perfezionare”) l’accordo, versando quanto da esso risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d’impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d’impugnare l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finchè non sia stata “perfezionata” la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato (cfr. Cass. n. 14533/2015).

5.2. Orbene, è evidente che nel caso di specie la CTR ha chiaramente omesso di valutare il fatto dell’adesione del contribuente al concordato ex D.Lgs. n. 218 del 1997, quale coamministratore di fatto della società di cui era socio accomandante, e le relative conseguenze, così come enunciate da questa Corte nei citati principi giurisprudenziali, da cui deve ricavarsi l’intangibilità della pretesa erariale incardinata nel concordato intervenuto tra le parti, che non poteva essere rimesso in discussione in sede di impugnazione di un atto meramente esecutivo quale la cartella di pagamento impugnata.

5.3. Ed ha, altresì, errato la CTR quando, in violazione di tali principi, ha fornito una giustificazione del comportamento del socio accomandante (ovvero che lo stesso aveva sottoscritto il relativo verbale “al solo fine di controllo della attività dello stesso (amministratore – socio accomandatario), tenuto conto degli effetti che tale adesione avrebbe comportato sulla determinazione del maggior reddito, per trasparenza, in capo allo stesso sig. D. pro-quota”) senza dare atto da quali elementi abbia tratto una simile convinzione. Sul punto, quindi, la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente che, com’è noto, ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

6. Conclusivamente, quindi, i motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame, alla stregua dei suindicati principi, fornendo adeguata e congrua motivazione anche in ordine ad eventuali questioni rimaste assorbite. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA