Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20577 del 12/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 12/10/2016), n.20577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento per competenza 18051/2015 proposto da:

EUROTEL SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Del Babuino, 48, rappresentata

e difesa dall’Avvocato FRANCESCO PAOLA, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA M.B., in persona e quale titolare dell’omonima ditta

individuale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 141, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI GIANNANTONIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAIA BONFIGLIO,

giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte dal P.G., in persona della Dott.ssa Rita

Sanlorenzo visto l’art. 480 ter c.p.c., chiede respingersi il

proposto regolamento di competenza;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Eurotel s.p.a. adiva il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva che si accertasse che il recesso dal contratto di agenzia in essere con B.M. era legittimo perchè assistito da giusta causa con esclusione del diritto al preavviso e condanna del convenuto alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio B.M. eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Bergamo.

Il giudice del lavoro di Milano dichiarava la propria incompetenza territoriale evidenziando che, a norma dell’art. 409 c.p.c., comma 3 e dell’art. 413 c.p.c., nelle controversie riguardanti rapporti di collaborazione, agenzia e rappresentanza commerciale la competenza si radica nel luogo in cui il collaboratore, agente o rappresentante ha il proprio domicilio, da intendersi come luogo in cui si trova il centro degli affari e degli interessi.

Rilevava quindi che il domicilio dell’agente nella specie era a (OMISSIS) provincia di Bergamo dove risultavano inoltre conclusi i contratti di agenzia tra il B. e la Eurotel s.p.a. dichiarando nel contempo la nullità per violazione dell’art. 413 c.p.c., della clausola derogatoria della competenza territoriale, in favore del Tribunale di Milano, contenuta nel contratti di agenzia intercorsi tra le parti.

Propone ricorso per regolamento di competenza la Eurotel s.p.a. denunciando la violazione degli artt. 10 e 42 e ss c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ed all’art. 111 Cost. e chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Milano giudice del lavoro a decidere sulla controversia.

Sostiene la società che le domande complessivamente formulate nel ricorso dalla società, comprensive di domande autonome e scindibili per restituzioni e risarcimento del danno (e non accessorie e subordinate alla domanda di accertamento dei fatti integranti la giusta causa di recesso) avrebbero richiesto che l’eccezione di incompetenza territoriale fosse formulata con riguardo a tutti i criteri di collegamento concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..

Insiste, pertanto, nel chiedere che sia accertata l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale con conseguente definitivo radicamento della competenza davanti al Tribunale di Milano, luogo dove gli indebiti pagamenti sono avvenuti e dove l’azione aquiliana di responsabilità e quella volta alle restituzioni è stata introdotta.

Con riguardo alla domanda giudiziaria già pendente davanti al Tribunale di Bergamo ed avente ad oggetto la condanna della società al pagamento del preavviso e dell’indennità ex art. 1751 c.c., ritiene poi che la stessa debba essere riassunta davanti al Tribunale di Milano in ragione della continenza con la causa ivi pendente avente ad oggetto l’accertamento, pregiudiziale, sull’an debeatur.

B.M. ha depositato memoria insistendo per la reiezione del ricorso e la conferma della competenza accertata dal Tribunale.

Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per la reiezione del ricorso.

La EuroTel s.p.a. ha depositato memoria insistendo nelle conclusioni già prese.

Tanto premesso va rilevato che secondo il costante orientamento di legittimità, nel regolamento di competenza spetta alla Corte di Cassazione la qualificazione giuridica dell’azione esercitata e dei fatti posti a fondamento della domanda, perchè nell’esercizio di tale funzione regolatrice la medesima è giudice anche del fatto.

L’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di Cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente. Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, l’esame della Corte regolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devoluti dalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazione della Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 19591 del 2004 e più recentemente Cass. n. 25232 del 2014).

Orbene, premesso che non è controverso tra le parti che tra le stesse si sia svolto un rapporto di agenzia, va rilevato che ciò di cui si discute è la legittimità della risoluzione del contratto in ragione dell’esistenza di una giusta causa; la spettanza o meno dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c.; il diritto della società a pretendere la condanna del convenuto a restituzioni e risarcimenti conseguenti alla condotta tenuta nel corso del rapporto.

Questa la domanda articolata nel ricorso introduttivo del giudizio depositato davanti al giudice del lavoro di Milano ritenuto competente dal ricorrente.

Non è revocabile in dubbio che la controversia rientra nella competenza del giudice del lavoro a norma dell’art. 409 c.p.c., n. 3.

Ne consegue che la competenza territoriale è disciplinata dall’art. 413 c.p.c., che al comma 4, dispone che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente.

Tanto premesso ritiene la Corte che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata nella memoria di costituzione da parte del B. sia in primo luogo ammissibile oltre che, per quanto si dirà più avanti, fondata come già ritenuto dal Tribunale di Milano che ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bergamo.

lì ammissibile in quanto nel sollevare tempestivamente l’eccezione nella memoria di costituzione il B. ha correttamente evidenziato che in ragione dell’oggetto della controversia (legittima risoluzione del rapporto di agenzia e conseguenze economiche e risarcitorie) la competenza territoriale è quella funzionale del giudice del lavoro e territoriale del luogo di residenza dell’agente in applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 4.

Si tratta di competenza territoriale inderogabile che ha come unico riferimento per la sua definizione proprio il domicilio dell’agente a cui nella memoria si fa riferimento per individuare il giudice territorialmente competente in luogo di quello adito.

Peraltro è pacifico in causa che il domicilio dell’agente è a (OMISSIS) provincia di Bergamo e rientra nella circoscrizione del Tribunale di Bergamo.

Quanto all’esistenza di domande autonome e scindibili contestualmente proposte insieme a quella di accertamento dell’esistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia va rammentato che, come ha recentemente affermato questa Corte (cfr. Cass. n. 24917 del 2014 e altre successive), a norma dell’art. 40 c.p.c., comma 3, la vis attrattiva del rito del lavoro costituisce una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire e dunque la circostanza che la domanda proposta in via principale rientri pacificamente nella competenza del giudice del lavoro, secondo la regola dettata dall’art. 413 c.p.c., comma 4, più volte richiamato, esonera la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale dal prendere in considerazione per contestarli tutti i possibili fori alternativi collegabili alle altre concorrenti domande che, lo si è ricordato, restano attratte nella competenza territoriale del giudice del lavoro secondo la regola sopra individuata.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro come individuata nella ordinanza impugnata.

Sarà quel giudice, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge, a verificare se tra il presente giudizio e quello preventivamente iniziato dal signor B. sussista un rapporto di continenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

Rigetta il ricorso e conferma la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del regolamento che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali Euro 100,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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