Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20577 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 07/10/2011), n.20577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17252-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

METALLURGICA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 11/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Economia e delle Finanze propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 50/66/05 in data 17-1-2005.

depositata il 11-4-2005, confermativa della sentenza di 1^ grado della CTP di Brescia che aveva accolto parzialmente il ricorso della società Camacciai s.r.l. avverso l’avviso di accertamento dell’Ufficio Imposte Dirette di Brescia, che a seguito di verifica da parte della G. di F. aveva determinato un maggior reddito della società a fini IRPEG ed ILOR per l’anno 1995.

La società non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso del Ministero, che non era parte del giudizio di merito.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.

Con l’unico, complesso motivo la Agenzia deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., ex n. 3 della stessa disposizione di Legge.

Espone che a fronte di contestazione di contabilizzazione di fatture fittizie, la CTR, dopo avere enunciato il principio che ove l’accertamento sia motivato per presunzioni, queste devono essere gravi, precise e concordanti, asserisce che non poteva affermarsi che tutte le fatture emesse da ditte che risultavano intestatane di moduli in bianco fossero fittizie, atteso che l’amministratore della società aveva dichiarato che “i documenti in bianco dovevano essere utilizzati per coprire parte degli acquisti, della Camacciai s.r.l.” e pertanto confermava l’annullamento dell’avviso per la parte relativa ai costi detraibili.

Sostiene che, da un lato, la motivazione era del tutto insufficiente sul piano espositivo e logico e dall’altro violava il principio dell’onere della prova nel caso di specie a carico del contribuente.

Il mezzo è fondato sotto entrambi i profili.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritiene la CTR, ove la contabilità non sia regolare (ed in questo caso non lo è per tabulas, attese la dichiarazioni almeno in parte ammissive dell’amministratore della società) vertendosi in materia di costi deducibili, l’onere della prova della effettività degli acquisti grava sul contribuente che intende porli in detrazione, e non al Fisco (v. Cass. n. 6800/2009). In secondo luogo, la motivazione, limitandosi ad enunciare un paio di circostanze sul possesso da parte della società di moduli in bianco di altre ditte e sulle dichiarazioni in merito dell’amministratore della società, eccede nel campo della motivazione ” per relationem” che non può mai prescindere da una riproduzione delle argomentazioni di primo grado in misura sufficiente ad intendere sia il “thema decidendum” sia la relativa “ratio” nella specie quasi del tutto obliterata, non intendendosi perchè le presunzioni poste dall’Ufficio (nemmeno nominate) dovessero considerarsi prive di rilievo probatorio.

Il motivo deve essere pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, accoglie il ricorso della Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA