Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20576 del 31/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20576
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5165-2018 R.G. proposto da:
ELETTRAUTO C. DI C. M. e C. A. s.n.c., in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, C.M. e C.A.,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,
dagli avv.ti Vittorio SALA e Franco CHIAPPARELLI, ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Angelo Emo, n. 106, presso lo studio
legale del predetto ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
nonchè
sul ricorso iscritto al n. 5170-2018 R.G. proposto da:
C.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al ricorso, dagli avv.ti Vittorio SALA e Franco CHIAPPARELLI,
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Angelo Emo, n. 106,
presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
nonchè
sul ricorso iscritto al n. 5171-2018 R.G. proposto da:
C.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce
al ricorso, dagli avv.ti Vittorio SALA e Franco CHIAPPARELLI, ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Angelo Emo, n. 106,
presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso le sentenze n. 2952/14/2017, n. 2953/14/2017 e n.
2954/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA,
depositate il 05/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. A seguito di una verifica fiscale condotta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nei confronti della Elettrauto C. di C. M. e C. A. s.n.c., l’Agenzia delle entrate emise nei confronti della predetta società, per l’anno di imposta 2009, un avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA e di un maggior valore della produzione ai fini IRAP e, nei confronti dei soci C.A. e C.M., separati avvisi di accertamento ai fini IRPEF per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5.
2. I ricorsi avverso i predetti atti impositivi, separatamente proposti dalla società e dai soci, vennero trattate separatamente e decise contestualmente, alla medesima udienza, con parziale accoglimento deli stessi, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con le sentenze n. 2425 (quella relativa alla società contribuente), n. 2423 e n. 2424 (quelle relative ai soci) del 20/02/2015.
3. Avverso tali statuizioni la società ed i soci proposero distinti appelli che la CTR della Lombardia trattò pure separatamente e decise contestualmente, alla medesima udienza, con le sopra indicate sentenze di rigetto degli appelli principali dei contribuenti ed accoglimento di quello incidentale proposto dall’Ufficio con riferimento alla riduzione delle sanzioni operata dai giudici di primo grado.
4. La società ed i soci hanno impugnato le predette statuizioni con separati ricorsi per cassazione fondati su due motivi, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone (Cass., Sez. U., n. 14815 del 04/06/2008 – Rv. 603330), che, nonostante le separate pronunce sui ricorsi in appello, non può dirsi violato dalla CTR alla stregua di Cass. n. 3830 del 18/02/2010 (conf. Cass. n. 29843 del 13/12/2017). Conseguentemente, i ricorsi iscritti al n. 5170/2018 R.G. e n. 5171/2018 R.G., promossi rispettivamente da C.M. e da C.A., vanno riuniti al ricorso iscritto al n. 5169/2018 R.G., proposto dalla s.n.c., di più antica iscrizione, segnalandosi l’identità di contenuto dei medesimi.
2. Venendo, quindi, al merito della vicenda processuale, il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione di norme sostanziali (della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della L. n. 4 del 1929, art. 24,artt. 3,24 e 97 Cost., e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 41), è incentrato sulla violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, che i ricorrenti sostengono essere stata erroneamente esclusa dalla CTR.
5. Il motivo è fondato alla stregua del principio, affermato da Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015, secondo cui “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”. In tal senso essendosi espressa la giurisprudenza unionale, in particolare la Corte di Giustizia UE, sez. V, nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino, là dove ha affermato che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.
5.1. Orbene, con riferimento al caso di specie, posto che non si verte in alcuna delle ipotesi per le quali, in materia di tributi non armonizzati, è specificamente sancito l’obbligo del contraddittorio, con riferimento all’accertamento in materia di IVA rileva, invece, il Collegio che la CTR non ha esplicitato in sentenza e, quindi, non ha condotto alcuna indagine diretta ad accertare se i contribuenti avevano esplicitato “in concreto” le ragioni che avrebbero potuto far valere in sede di contraddittorio per contrastare la pretesa fiscale e se queste non erano “puramente pretestuose”. Ragioni che i ricorrenti sostengono di aver indicato nelle contestazioni elencate nel secondo motivo di ricorso (con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis), sollevate al metodo accertativo condotto dall’amministrazione finanziaria e che quest’ultima aveva ritenuto parzialmente fondate già nella fase di mediazione.
5.2. Pare opportuno precisare che è manifestamente errata l’affermazione della CTR secondo cui “il contribuente potrebbe far valere tempestivamente le sue ragioni dinanzi all’Amministrazione, ricorrendo all’istituto dell’autotutela”, trattandosi, all’evidenza, di istituto diverso e niente affatto equiparabile al contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni indicate dalle Sezioni unite di questa Corte.
6. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis.
7. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo dei ricorsi riuniti, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019