Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20576 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 12/10/2016), n.20576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12056/2014 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIUSEPPE TRISCHITTA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 571/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

14/03/2013, depositata il 29/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del resistente che insiste per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva a sua volta rigettato la domanda proposta da P.R. volta al riconoscimento del suo diritto all’indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1, già negatagli in via amministrativa.

Per la cassazione della sentenza ricorre P.R..

Resiste l’Inps con controricorso.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

La Corte territoriale ha omesso di esaminare la domanda proposta dal P. e volta al riconoscimento della pensione di inabilità della L. n. 118 del 1971, ex art. 12.

Va evidenziato che tale domanda era stata rigettata dal giudice di primo grado che aveva escluso una totale inabilità dell’invalido avendo accertato un grado di invalidità pari all’85%.

La statuizione era stata impugnata ma la Corte territoriale ha statuito solo sulla domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento così incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ne segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di appello di merito che esaminerà anche la domanda pretermessa.

Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catania che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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