Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20576 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20576 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 16243-2017 proposto da:
MINX MODE ACC. GAMBH P.I.176952524, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1/A, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato JOACHIM LAU;

– ricorrente contro
LANIFICIO IL FIORINO S.R.L. C.F.01544190976, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DOMENICO CHELINI n.9, presso lo studio
dell’avvocato CARLO MORACCI, rappresentato e difeso
dall’avvocato COSIMO BISORI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/08/2018

avverso la sentenza n. 768/2017 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2017 n. 16243 sez. M2 – ud. 15-05-2018
-2-

RG. 16243 del 2017 Minx Mode Acc. GmbH – Lanificio il Fiorino

Fatti di causa e ragioni della decisione
La Minx Mode Acc. Gmbh, con ricorso ritualmente notificato
conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze il Lanificio II
Fiorino S.r.l. proponendo appello avverso la sentenza n. 425/2013

rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/ 05 con il quale
ingiungeva all’appellante il pagamento in favore del Lanificio II
Fiorino S.r.l. della somma di C 17.526,50, oltre interessi, e la
condannava alla refusione delle spese legali e poneva totalmente
a suo carico le spese di CTU.
L’appellante deduceva che la sentenza impugnata era ingiusta per
i seguenti motivi: 1) sulla presente causa è applicabile il diritto
tedesco e, specialmente, le condizioni unificate di compravendita
dell’Industria tessile tedesca L’appellante chiedeva, quindi, che la
Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le
conclusioni, come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il Lanificio II Fiorino S.r.l. contrastava
l’impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 768 del 2017,
dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi e per gli effetti della
normativa di cui all’art. 342 cod. proc. civ.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da MINX Mode
Acc. GmbH con ricorso affidato a due motivi. La società Lanificio
Il Fiorino ha resistito con controricorso.
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emessa dal Tribunale di Prato, con la quale il predetto aveva

RG. 16243 del 2017 Minx Mode Acc. GmbH – Lanificio il Fiorino

1.= La società MINX Mode lamenta:
a)

con il primo motivo di ricorso la violazione e/o errata

applicazione ed interpretazione della norma processuale ex art.
342 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, l’atto di appello, che è

civ., indica, con chiarezza, che il motivo principale dell’appello era
il tema della decadenza posto che su altri temi della controversia il
t
giudice di primo grado non si era pronunciato. Rispetto alla
questione prospettata, l’atto di appello conteneva, invece, tutte le
indicazioni anche con riferimenti ai documenti delle parti.
b) con il secondo motivo la nullità del procedimento dinanzi alla
Corte di Appello di Firenze per violazione artt. 24 , 111 Cost. e
art. 6 comma 1 CEDU.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati
con il ricorso potessero essere accolti, con la conseguente
definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art.
375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza
della Camera di Consiglio.
Rileva il collegio che il ricorso è fondato e va accolto, in tal senso
trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi
del citato art. 380-bis c.p.c.
1.1.= E’ fondato il primo motivo del ricorso. In punto di diritto,
occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (cfr.
Cass. n. 12280/2016), sebbene relativa alla precedente
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stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 cod. proc.

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formulazione dell’art. 342 c.p.c., affinché un capo di sentenza
possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel
gravame sia manifestata una volontà., in tal senso, occorrendo, al
contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che,

espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento
logico-giuridico, anticipandosi, in tal senso, quanto poi disposto
dal legislatore. Tuttavia, e proprio con specifico riferimento a
fattispecie sottoposta alla vigente previsione normativa, e
precisamente alla novellata formula dell’art. 434 c.p.c., che, in
materia di processo del lavoro, ricalca in maniera quasi integrale
la previsione di cui all’art. 342 c.p.c., questa Corte ha specificato
che (cfr. Cass. n. 27199 del 16/11/2017) l’art. 434, primo
comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54, comma 1,
lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con
il paradigma generale contestualnnente introdotto nell’art. 342
cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte
appellante assumano una determinata forma o ricalchino la
decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al
ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
“quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con
riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai
passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il
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contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con

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profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso
adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali
ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Orbene, posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare

diretta degli atti processuali, atteso che il motivo in esame
denunzia un error in procedendo commesso dal giudice del
merito, si ritiene che le doglianze della ricorrente siano fondate.
Il Tribunale di Prato aveva accolto l’eccezione preliminare della
Fiorino in applicazione degli artt. 1495 e 1522 cod. civ., ritenendo
che la contestazione della merce è stata inviata solo in data 8
ottobre 2004, ben oltre otto giorni previsti dalla legge.
A fronte di tale motivazione, nell’atto di appello della odierna
ricorrente si contestava la correttezza di tale conclusione,
specificando che si trattava di vendita internazionale per la quale
non era applicabile il diritto italiano, ma il diritto tedesco in base
all’accordio delle parti. E, comunque, nel caso in cui il giudice di
primo grado non volesse applicare le condizioni unificate
dell’industria tessile tedesca, avrebbe dovuto applicare la
Convenzione delle Nazioni Unite sui beni mobili del 1980 ratificata
in Italia ed in Germania (pag. 2 dell’atto dia appello). E, in ultima
analisi avrebbe dovuto applicare il principio di cui al & 208 BGB
(codice civile tedesco che è altrettanto contenuto nell’art. 1495
secondo comma cod. civ. che la denuncia non è necessaria se il
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continuità, e ribadita la possibilità di procedere alla disamina

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venditore ha riconosciuto l’esistenza dei vizi.
Emerge dall’atto di appello con chiarezza (pagg. 11 e ss) che
l’appellante ha svolto il suo ragionamento difensivo indicando le
ragioni per le quali, alla fattispecie in esame, andava applicato il

tedesco e, specialmente, le condizioni unificate di compravendita
dell’Industria tessile tedesca (….) Appare abbastanza sensato di
applicare il principio contenuto in § 208 BGB (Codice Civile
tedesco ) che è altrettanto contenuto in articolo 1495 comma 2
C.C. che “la denuncia non è necessaria se il venditore ha
riconosciuto l’esistenza del vizi ” . La rinuncia può avvenire anche
in modo implicito dalle circostanze incompatibili con l’intenzione
del venditore di respingere pretesa del compratore o di fare valere
la decadenza della garanzia ( Vedi Cass. Civ. Sez. II 12 Giugno
1991 n n. 6641 Scandurra c. Martino ) Il riconoscimento del vizio
secondo il diritto tedesco consiste, anche, nell’ offerta di riparare il
difetto della merce o dell’ opera consegnata ( Vedi BGH
(Cassazione tedesca – in Zeitschrift fùr das gesamte òffentliche
und private Baurecht , 1988 Pagina 467).
Pertanto, il raffronto tra il tenore della sentenza appellata ed il
contenuto dell’atto di appello consente di affermare che il secondo
risultava redatto in conformità di quanto prescritto dall’art. 342
c.p.c., così come interpretato da questa Corte, essendo
contraddetta, ex actis, l’affermazione della sentenza appellata,
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diritto tedesco: “(…) Sulla presente causa è applicabile il diritto

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secondo cui i motivi

sottostanti alle doglianze, seppur

genericamente esposti, non potevano ricollegarsi in maniera
precisa alle statuizione della sentenza impunita in quanto le stesse
non erano riportate, palesandosi, quindi, l’erroneità della

2.= L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il
quale la ricorrente lamenta la nullità del procedimento dinanzi alla
Corte di Appello di Firenze per violazione artt. 24 , 111 Cost. e
art. 6 comma 1 CEDU.
In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello
di Firenze per una nuova risvalutazione dell’appello. Al Giudice del
rinvio è affidato il compito di predisporre il regolamento della
liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per
il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Seconda di questa Corte di Cassazione il 15 maggio 2018.
Il Presidente

conclusione alla quale è pervenuto il giudice di appello.

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