Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20575 del 30/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.30/08/2017), n. 20575
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8080-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS),
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1082/2013 della CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI
L’AQUILA, depositata il 01/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
1. che la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva accolto la domanda proposta da S.G. – che aveva lavorato per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in virtù di una successione di contratti a tempo determinato – e riconosciuto il suo diritto alle differenze retributive in considerazione della progressione stipendiale maturata, con condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma a tale titolo dovuta, solo riformandola con l’applicazione della prescrizione quinquennale;
2. che per la cassazione della sentenza il Miur ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui non ha opposto difesa la parte intimata;
3. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in cui argomenta che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;
2. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);
3. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
4. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;
5. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).
PQM
dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017