Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20575 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22040-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PISA, QUESTURA PISA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PISA, depositata il

31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.A., cittadino della Tunisia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato l’opposizione del medesimo avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Pisa ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 21 e 23, della L. n. 69 del 2009, art. 45, lett. b), e del D.L. n. 179 del 2012, artt. 16 bis e undecies.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio non era sottoscritto dal procuratore nè risultava che il mandato professionale fosse stato firmato in originale dalla ricorrente.

In base alle norme sopra indicate infatti a parere della ricorrente sarebbe consentito firmare digitalmente il ricorso apporre la controfirma alla procura firmata anch’essa in via digitale dal cliente e depositato a mezzo raccomandata postale on-line inviata al server delle Poste italiane S.p.A. con trasmissione del file in formato PDF nativo digitale provvista di firma digitale che ne attestava l’autenticità e la riferibilità all’avvocato Gabriele Amodeo.

2. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è infondato.

La procura, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, può essere conferita su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Tuttavia, lo stesso ricorrente evidenzia che il legislatore ancora non ha precisato le modalità di utilizzo della firma digitale a distanza da parte del cliente. Egli tuttavia ritiene che sia comunque possibile depositare nel processo una procura alle liti con firma digitale del ricorrente. Egli, inoltre, ritiene che sia anche possibile effettuare il deposito degli atti mediante una raccomandata postale on line inviata al server delle poste italiane.

Il collegio rileva, in primo luogo, che il ricorrente non precisa come sia avvenuta la firma del cliente, se in via digitale presso lo studio dell’avvocato o se, sempre in via digitale, mediante invio per posta elettronica certificata del documento informatico.

In ogni caso è assorbente rilevare che, nel processo dinanzi al giudice di pace, per espressa disposizione del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 6, non è ammesso il deposito telematico degli atti. Infatti, a prescindere dalla validità o meno della procura alle liti, ciò che non è certamente ammissibile nella specie è il deposito telematico del ricorso al giudice di pace mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Ai sensi del D.L. n. 172 del 2012, art. 16 bis, citato comma 6 il deposito telematico degli atti è consentito o è obbligatorio a partire dall’adozione della normativa tecnica necessaria. Il suddetto comma 6 recita così: “Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati”.

Questa Corte ha già affermato a Sezioni Unite che: “Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, atteso che l’operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del D.M. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal citato art. 16 bis, comma 6 il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l’applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione” (Sez. U, Ord. n. 6074 del 2020).

Allo stesso modo deve osservarsi che anche il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione.

In conclusione, nel giudizio dinanzi al giudice di pace non è ancora efficace la disciplina del processo telematico, sicchè è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter. (Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018).

Peraltro, il ricorrente fa riferimento a disposizioni del codice di procedura penale e alla disciplina per la notifica telematica degli atti che non può applicarsi al deposito telematico degli stessi.

3. Il ricorso per i motivi esposti deve essere rigettato. Nulla è dovuto sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero dell’interno.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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