Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20575 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. III, 19/07/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 19/07/2021), n.20575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36476/2019 proposto da:

S.W., rappresentato e difeso dall’avv.to MARCO CAVICCHIOLI,

giusta procura speciale allegata al ricorso

(marco.cavicchioli.pcert.it), elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 660/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.W., proveniente dal Mali, ricorre affidandosi a due articolati motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, solo dalla sentenza si apprende che il ricorrente, proveniente dal Mali aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto, orfano di padre e di madre dall’età di un anno, aveva avuto fortissimi contrasti con lo zio presso il quale lavorava come allevatore che lo aveva violentemente percosso per aver perso un animale del proprio allevamento.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Deduce altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, per motivazione apparente.

1.1. Lamenta, al riguardo, che la Corte territoriale: a. nel rigettare al domanda proposta in relazione alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), aveva omesso di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria mediante l’acquisizione delle COI attendibili ed aggiornate indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e limitandosi a richiamare, senza riportarne il contenuto, due relazione della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 2017 e del 2018, non trascrivendone i contenuti: in tal modo non aveva dato conto del percorso argomentativo utilizzato per giungere al diniego del diritto invocato;

b. aveva reso una motivazione apparente perché dopo aver riportato notizie sul Mali dalle quali emergeva una sostanziale situazione di diffusa insicurezza e violenza con eventi di banditismo e criminalità comune ed aveva segnalato che la risposta delle forze di governo avevano dato seguito ad arresti arbitrari, abusi e torture, era giunta a conclusioni del tutto contraddittorie ed illogiche, escludendo che nel paese di origine ricorresse una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza Eurounitaria.

2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 e dell’art. 115 c.p.c..

2.1. Lamenta che la Corte territoriale nelle udienze tenute non aveva mai indicato (e sottoposto a contraddittorio) le COI che intendeva utilizzare, con ciò violando le norme soprarichiamate, non sottoponendo a contraddittorio le fonti informative che intendeva utilizzare.

3. Il secondo motivo è l’antecedente logico del primo e deve essere

preliminarmente esaminato.

3.1. Esso è infondato.

3.2. L’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria si estrinseca attraverso l’acquisizione di COI attendibili ed aggiornate da individuare fra quelle di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che il giudice di merito non è tenuto a sottoporre a contraddittorio, salvo che siano diverse da quelle prodotte dal ricorrente a sostegno della sua narrazione.

3.3. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di protezione internazionale, l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (“country of origin information”) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poiché in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio” (cfr. Cass. 29056/2019).

3.4. Nel caso in esame, il ricorrente non ha mai dedotto di aver indicato preventivamente fonti diverse da quelle poi utilizzate dalla Corte territoriale, ragione per cui il motivo non è idoneo a condurre ad una diversa soluzione della controversia e manca, pertanto, di decisività.

4. Ma anche il primo motivo è infondato.

4.1. La censura sub 1.1.a. (v. supra) in esso contenuta, infatti, contrasta, in punto di fatto, con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha puntualmente riportato le fonti informative da cui aveva tratto le notizie riguardanti il paese di origine del ricorrente (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza impugnata nella quale, fra le altre, si cita il report Easo sul Mali aggiornato al 2018) e deve, perciò, essere rigettata: le fonti utilizzate, infatti, rientrano fra quelle indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, delle quali non è necessario riportare l’integrale trascrizione, essendo sufficiente il loro richiamo ed un sintetico compendio del contenuto.

4.2. Ma anche la seconda parte della doglianza non ha pregio, in quanto omette di considerare che quando la motivazione riporta alcuni passaggi delle COI richiamate riferendo le condizioni di instabilità che giustificherebbero l’esistenza del conflitto armato, accompagna tale indicazione alla precisazione che esse non riguardano la regione da cui proviene il ricorrente e cioè quella di Kajes che, proprio secondo le fonti informative richiamate, non è interessata da fenomeni riconducibili del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); a ciò si aggiunge che quando la Corte (cfr. pag. 8) illustra le condizioni che sarebbero riconducibili ad ipotesi di belligeranza, si riferisce alle zone del paese diverse da quelle di provenienza del ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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