Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20575 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20575 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 14705-2017 proposto da:
PREFETTURA DI MASSA-CARRARA C.F.80003940451, in persona
del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ZINI PIETRO;
– intimato avverso la sentenza n. 1154/2016 del TRIBUNALE di MASSA,
depositata il 16/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

5(0.3

J

Data pubblicazione: 07/08/2018

, RG. 14705 del 2017 Prefettura Massa Carrara – Zini Pietro
Fatti di causa e ragioni della decisione
La Prefettura di Massa, in persona del Prefetto pro tempore,
conveniva giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa – Sezione
Distaccata di Carrara, Zini Pietro, proponendo appello avverso la

data 20.05.2015, con la quale, in accoglimento dell’opposizione
da quest’ultimo proposta, ex art. 205 del D.Igs. n. 285/1992 e
art, 6 del D.Igs. n. 150/2011, avverso l’ordinanza ingiunzione n.
0021463 emessa dalla predetta Prefettura il 23.11.2011, era
stata annullata la suindicata ordinanza prefettizia, in ragione
della ritenuta inesistenza di tale provvedimento, in quanto
avvenuta mediante il servizio postale.
A sostegno dell’impugnazione, la Prefettura deduceva il seguente
motivo di gravame: violazione di legge, per avere il primo
Giudice erroneamente ritenuta l’inesistenza della notificazione
dell’ordinanza ingiunzione opposta (emessa per violazione
dell’ad J.42, comma 8 del Codice della Strada), notificata dalla
Struttura Unica della Polizia Municipale a mezzo posta, pertanto,
con modalità espressamente previste. Tuttavia, la notifica,
comunque, non era inesistente, ma, tutt’al più, nulla, sanata
perché aveva raggiunto lo scopo cui era destinata.
Concludeva instando, affinché, in riforma della sentenza
impugnata, venisse rigettata l’opposizione proposta dallo Zini e,
per l’effetto, confermata l’ordinanza ingiunzione prefettizia.
1

sentenza n. 568/2014, emessa dal Giudice di Pace di Aulla in

RG. 14705 del 2017 Prefettura Massa Carrara – Zini Pietro
Si costituiva Zini, eccependo l’inammissibilità dell’appello per
genericità dei motivi di appello. Ribadiva l’eccezione avanzata in
primo grado in ordine alla nullità dell’ordinanza ingiunzione,
avendo il Prefetto emesso l’ordinanza, senza che si fosse

Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 1154 del 2016, rigettava
l’appello e condannava la Prefettura al pagamento delle spese
del giudizio. Secondo il Tribunale di Massa, l’Amministrazione
non avrebbe potuto procedere all’emissione dell’ordinanza
ingiunzione senza aver provveduto alla fissazione di una nuova
audizione dell’interessato. La mancata audizione comportava
l’annullamento dell’ordinanza.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla Prefettura
di Massa per un motivo: Zini Pietro in questa fase non ha svolto
attività giudiziale.
1.= Con l’unico motivo di ricorso, la Prefettura di Massa lamenta
la violazione e falsa applicazione degli artt. 204 Dlgs. N. 285 del
1992 e 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, nonché 6 e 7 del
Dlgs. N. 150 del 2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la mancata audizione
dell’interessato, che abbia fatto regolare istanza di essere
ascoltato in sede amministrativa non comporta, come ha ritenuto
il Tribunale, la nullità dell’ordinanza emessa. La ricorrente

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provveduto alla richiesta audizione.

. RG. 14705 del 2017 Prefettura Massa Carrara – Zini Pietro

richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1786
del 2010.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato
con il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente

375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza
della camera di consiglio.
Rileva il collegio che il ricorso è fondato e va accolto, in tal senso
trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai
sensi del citato art. 380-bis c.p.c.
2.= Come correttamente ha evidenziato la ricorrente, le Sezioni
Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che : in tema
di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni
amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto,
ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a
conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione
dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in
quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe
potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità
amministrativa ben possono essere prospettati in sede
giurisdizionale.

definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art.

RG. 14705 del 2017 Prefettura Massa Carrara – Zini Pietro
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento e,
dunque, la sentenza impugnata, non avendo rispettato i principi
appena esposti va cassata e la causa rinviata al Tribunale di
Massa in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche

PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa al Tribunale di Massa in persona di altro Magistrato,
anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di
cassazione
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Seconda di questa Corte di Cassazione il 15 maggio 2018.
Il Presidente

alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

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