Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20574 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21551-2019 proposto da:

E.J., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

PRATICO’ e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO depositato il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/03/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino della Nigeria, interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.J. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 10 Cost., 1, artt. 2, 3 ed 8 della Convenzione E.D.U., perchè il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione invocata senza aver condotto un adeguato esame della situazione esistente in Nigeria.

Con il terzo motivo, erroneamente indicato con il numero progressivo 2 (cfr. pagg.13 e ss. del ricorso) e da trattare congiuntamente al primo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione, da parte del giudice di merito, del rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Le due censure sono infondate.

Premesso che il riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) contenuto nella terza doglianza è erroneo, dovendosi piuttosto intendere il motivo come riferito alla mancata valutazione del contesto interno del Paese di origine del richiedente ai fini della concessione della protezione sussidiaria ex lett. c) della richiamata disposizione, va comunque osservato che il decreto impugnato contiene (cfr. pag. 4) l’apprezzamento del contesto interno della Nigeria e l’indicazione delle fonti internazionali dalle quali il giudice di merito ha tratto le informazioni su detto Paese in concreto utilizzate ai fini della disamina di cui si discute. La decisione pertanto soddisfa i requisiti indicati da questa Corte, poichè consente alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione tratta dal giudice dalle fonti consultate (cfr. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, artt. 2 e 10 Cost., 8 della Convenzione E.D.U., perchè il giudice torinese avrebbe erroneamente rigettato la protezione umanitaria sulla base di una motivazione generica, senza condurre alcuna istruttoria e senza ascoltare il richiedente, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale.

La doglianza è inammissibile. Il ricorrente infatti lamenta la violazione del diritto al contraddittorio allegando che nel caso di specie non fosse disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi nella fase amministrativa, ma non deduce in modo specifico di aver chiesto di essere ascoltato nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, di aver presenziato all’udienza di comparizione che il Tribunale aveva fissato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11 e di aver in quella sede insistito per essere sentito. Il decreto impugnato, sul punto, si limita a dare atto che “… all’udienza del 17 aprile 2019 è comparso il Difensore che si è richiamato al contenuto ed alle conclusioni di cui in ricorso, ed il Presidente riservava la decisione collegiale” (cfr. pag. 1, in conclusione). Era quindi preciso onere del ricorrente indicare, nel motivo di censura, che la richiesta di audizione personale era stata formulata sin dal primo atto difensivo, che all’udienza la parte fosse comparsa dichiarando di voler essere sentita e che il difensore abbia insistito in tale istanza. In difetto di tutto questo, la censura difetta della necessaria specificità e va quindi ritenuta inammissibile. Va infatti ribadito, sul punto, che “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, nè potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603).

Infine, con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’erronea valutazione, da parte del giudice di merito, dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria. Il Tribunale infatti non avrebbe operato la comparazione tra le condizioni di vita in Italia e nel Paese di provenienza, contravvenendo in tal modo al principio posto dalla sentenza di questa Corte n. 4455/2018.

La censura è infondata. Il Tribunale ha infatti condotto la valutazione comparativa di cui anzidetto, dando atto che, in assenza di allegazione – da parte del richiedente – della compromissione di beni primari della persona umana, non poteva ritenersi sussistente quella condizione di vulnerabilità che costituisce il presupposto ultimo della protezione umanitaria (cfr. pag. 5 del decreto). Il ricorrente si limita ad una generica censura di tale apprezzamento, senza peraltro indicare alcun dato specifico che sarebbe stato trascurato dal giudice di merito e che, ove fosse stato considerato in modo adeguato, avrebbe potuto invece condurre ad un risultato di segno opposto a quello cui in concreto è pervenuto il Tribunale. La semplice allegazione di provenire da un Paese interessato da un contesto di violenza generalizzata (peraltro, nella specie, esclusa dal giudice di merito) non è sufficiente, posto che la condizione di vulnerabilità va riferita alla condizione individuale del richiedente e non può, quindi, mai risolversi in una generica richiesta di considerazione delle diverse condizioni di vita esistenti, rispettivamente, in Italia e nel Paese di provenienza.

Se infatti è vero che, ai fini della concessione o del diniego della protezione umanitaria, è necessario prendere le mosse dalla considerazione della situazione interna del Paese di origine del richiedente la protezione umanitaria, va tuttavia ribadito che “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in motivazione, pagg. 9 e 10).

Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza specifica a sostegno della sua pretesa condizione di vulnerabilità con riguardo alla sua vita privata, personale e familiare, in Italia, comparata alla sua situazione personale nel Paese di provenienza (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164) o nel Paese di transito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885), ma si è limitato ad insistere sulle condizioni esistenti in Nigeria, che di per sè – come detto – non sono sufficienti ai fini della concessione della tutela umanitaria.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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