Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20573 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20417-2019 proposto da:

S.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il

16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/03/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino della Guinea Bissau, interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, sezione distaccata di Campobasso, con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato veniva rigettata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ma veniva riconosciuta al richiedente la tutela umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.Y. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e s.m.i., e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,3,14 e 16 nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, perchè il Tribunale avrebbe rigettato la domanda di protezione internazionale senza considerare l’effettiva situazione esistente in Guinea Bissau e senza valutare la vicenda narrata dal richiedente.

La censura è infondata. Il giudice di merito ha valutato la storia personale del S., ritenendo che gli accadimenti dallo stesso riferiti non fossero idonei a rientrare nell’ambito delle ipotesi previste per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Ha del pari esaminato la situazione esistente in Guinea Bissau, dando atto che essa non evidenziasse un contesto di conflitto interno e violenza generalizzata rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). La disamina è stata condotta dal Tribunale tenendo conto delle risultanze di fonti internazionali debitamente richiamate nel decreto (cfr. pag. 4) ed il ricorrente si limita a contestarla assumendone la non correttezza. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la revoca dell’ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La censura è inammissibile. Il decreto impugnato si è concluso con l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria e non contiene alcuna revoca dell’ammissione al beneficio di cui si discute. Il ricorrente, di conseguenza, non ha alcun interesse all’impugnazione, attesa l’inesistenza, in concreto, della lesione ipotizzata.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo4contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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