Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20573 del 07/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20573 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 9157-2017 proposto da:
ANTINOLFI NORMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BUCCARI n.3, presso MARIA TF.’:RESA ACONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati GIOVANNI CHIRICO, MODESTINO

ACONE;
– ricorrente contro
GIULIANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI GRACCHI n.151, presso lo studio DI GENIO, SEGRETO &
RICCHIUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGEI,0
SANSONE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 177/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 23/03/2016;

Data pubblicazione: 07/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nono
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

/‘7‘\
Ric. 2017 n. 09157 sez. M2 – ud. 15-05-2018
-2-

RG. 9157 del 2017 Norma Antinolfi – – Antonio Giuliano.doc

Prerriesso che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia di cui al RG. 9157 del 2017, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di

l’interpretazione della clausola contrattuale oggetto del giudizio,
compiuta dal Giudice del merito, risulta immune da vizi logici e/o
giuridici.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che:
Con atto notificato, in data 17/6/2009, Antinolfi Norma
proponeva appello avverso la sentenza n. 827/2008, emessa dal
Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nei
confronti di Antonio Giuliani. Con tale atto l’appellante formulava,
in particolare, le seguenti conclusioni:
a) «Rigettare la domanda proposta dall’odierno appellato
Giuliano Antonio perché infondata in fatto ed in diritto,
accertando il diritto di proprietà esclusivo dell’appellante Antinolfi
Norma sul terrazzo a livello»; b) «In subordine, accertare e
dichiarare il terrazzo a livello, quale pertinenza
dell’appartamento di proprietà dell’appellante Antinolfi Norma
con tutti i diritti e gli oneri connessi a tale diritto»;

1

questa Corte, ritenendo il ricorso infondato perché

RG. 9157 del 2017 Norma Antinolfi – – Antonio Giuliano.doc

c)«Cón vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio, ivi compresa la fase cautelare e del reclamo
L’appellato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto
dell’appello, con conferma della sentenza impugnata e con

onorari del secondo grado.
La Corte di Appello, con ordinanza depositata in data
10/12/2009, rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia
esecutiva della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Salerno con sentenza n. 177 del 2016
rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata
condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo
grado del giudizio. Secondo la Corte distrettuale,
l’interpretazione dell’atto di compravendita operata dal Tribunale
era corretta. Antinolfi Norma, infatti, avrebbe venduto il terraneo
in questione e, pertanto, ne avrebbe ceduto il diritto di proprietà,
riservandosi soltanto un diritto di calpestio sul solaio di
copertura, equiparabile ad un diritto di uso, di cui all’art. 1021
cod. civ. e destinato a non durare oltre la vita dell’usuario.
L’espressione adoperata, per altro, sarebbe chiara, nel senso di
escludere una riserva del diritto di proprietà sul solaio, o di un
diritto di superficie.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Antinolfi
Norma con ricorso affidato a due motivi. Giuliano Antonio ha
2

condanna della controparte al pagamento di spese, diritti e

RG. 9157 del 2017 Norma Antinolfi – – Antonio Giuliano.doc

resistito con controricorso. Norma Antinolfi ha depositato
memoria ex art. 378 cod. proc. Civ.
Ragioni della decisione
1.= Antinolfi Norma lamenta:

ss. cod. civ. con riferimento agli artt. 1021, 1026, 1027 e ss. E
1100 e ss. E 1117 e ss. Cod. civ. (art. 360, primo comma n. 3
cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale
nell’interpretare la clausola contrattuale ” (…) la venditrice si
riserva espressamente e l’acquirente ne prende atto il diritto di
calpestio sul solaio di copertura del piccolo terraneo venduto
(…)” si è fermata al senso letterale dell’espressione “diritto di
calpestio” e non ha, come avrebbe dovuto, ricercato la comune
intenzione delle parti. In particolare, la Corte distrettuale non
avrebbe tenuto conto che, per oltre venti anni, la destinazione
strutturale e funzionale era stata quella di una vera e propria
terrazza a livello con il pieno consenso per comportamento
concludente del Giuliano. Il comportamento delle parti tenuto e
reiterato nel tempo è stato quello di consentire alla Antinolfi di
usufruire del manufatto, secondo la sua possibile funzione.
Dando, dunque, preminenza alla comune intenzione delle parti,
quell’espressione andrebbe intesa come costituzione di un diritto
reale sul solaio di copertura, la cui qualificazione giuridica

a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 1362 e

RG. 9157 del 2017 Norma Antinolfi – – Antonio Giuliano.doc

potrébbe essere quella della servitù, o quella della proprietà
superficiaria di cui agli artt. 952 e ss. Cod. civ.
b) Con il secondo motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti (art.

Corte distrettuale non abbia esaminato i criteri ermeneutici di cui
all’art. 1362 e ss cod. civ. L’omisisone da parte del giudice di
v
appello

in riferimento all’espressione “diritto di calpestio” si

coglie in ciò che il fatto controverso e decisivo è rappresentato
dalla mancata percezione dell’espressione in parola in funzione
dell’effettiva volontà delle parti, secondo la loro comune
intenzione, corroborata dal comportamento pacificamente tenuto
dalle stesse, in un arco di tempo ultraventennale.
1.1. = Entrambi i motivi, che per la loro innegabile connessione
vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Va qui premesso che l’interpretazione del contratto è una tipica
attività riservata al giudice del merito e, per sottrarsi al sindacato
di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non
deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in
astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che,
quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto
l’interpretazione, poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in
sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio
4

360 n. 5 cod. proc. civ.). La ricorrente si duole del fatto che la

RG. 9157 del 2017 Norma Antinolfi – – Antonio Giuliano.doc

2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14
novembre 2003, n. 17248). Per altro, va considerato che, ai fini
della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e
principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle

preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la
comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato
dalle espressioni adoperate e sia, talmente chiara, da escludere
la ricerca di una volontà diversa; precisandosi, poi, che il rilievo
da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce
dell’intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole
in correlazione tra loro, a norma dell’art. 1363 cod. civ.
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha avuto modo di
chiarire che “(….) L’espressione adoperata ,
è chiara, nel senso che essa non è interpretabile con una riserva
del diritto di proprietà sul solaio, che andava espressamente
prevista, né un diritto di superficie (come prospettato dalla parte
convenuta in primo grado), che andava parimenti espressamente
previsto. Il contenuto del “diritto di calpestio” indicato nell’atto di
compravendita predetto, quindi, è stato ricondotto correttamente
dal primo giudice al diritto di uso di cui all’art. 1021 c.c. [non
cedibile, né concedibile in locazione, ai sensi dell’art. 1024 C.C.,
e destinato a non durare, oltre la vita dell’usuario, ai sensi
dell’art. 1026 c.c. e dell’art. 979 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II,
5

parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente

RG. 9157 del 2017 Norma Antinolfi – – Antonio Giuliano.doc

senténza n. 17491 del 12/10/2012). Il “calpestio”, infatti,
comporta essenzialmente l’uso del terrazzo in questione nei limiti
della sua naturale destinazione, mediante “calpestio” e, quindi,
essenzialmente mediante l’atto del camminare sul solaio stesso

A fronte di questa interpretazione immune da vizi logici e/o
giuridici, parte ricorrente, non solo non indica elementi ulteriori
(trAive, prezzo ridotto in cambio della riserva proprietaria),
teoricamente idonei a delineare quella comune intenzione dei
contraenti che la ricorrente vorrebbe fosse acclarata ma si limita
ad opporre la propria soggettiva lettura di quella stessa clausola
interpretata dalla Corte distrettuale, ed è evidente -quindi – che il
motivo non può trovare accoglimento.
Inconferente, per altro, è l’osservazione della parte ricorrente in
ordine alla struttura e alla funzione del terrazzo di cui si dice e il
fatto che questo è posto a livello e collegato all’appartamento di
proprietà dell’attuale ricorrente perché tale stato di fatto è
perfettamente compatibile con il significato attribuito dalla Corte
distrettuale all’espressione “diritto di calpestio”.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio
seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il
Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
6

(…)”.

RG. 9157 del 2017 Norma Antinolfi – – Antonio Giuliano.doc

unifiCato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna Antinolfi Norma a

che liquida in C. 3.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre
maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed
accessori nella misura di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater,
d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Seconda di questa Corte di Cassazione il 15 maggio 2018.
Il Presidente

rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA