Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20572 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 31/07/2019), n.20572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29666-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO DI MAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

SARTORIO D’ANALISTA;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI P. D.R. SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

FIORENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO COSTANZO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3957/51/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Costruzioni P. srl ha impugnato un preavviso di iscrizione ipoteca, notificato da Equitalia a garanzia di crediti tributari. Nel giudizio di merito, la società ha eccepito di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle esattoriali, e dunque che la pretesa tributaria era inesigibile, per difetto di quella notifica.

In secondo grado, i giudici di merito hanno dichiarato inammissibile l’appello, per difetto di specificità dei motivi, ritenendo in particolare che l’impugnazione non conteneva alcuna specifica censura alla sentenza di secondo grado, salvo un capoverso finale ma non specifico a sua volta.

Agenzia Riscossione ricorre con un motivo, che denuncia violazione della L. n. 546 del 1992, art. 53, assumendo invece di avere formulato censure specifiche avverso la decisione di primo grado, sia relativamente alla mancata istruttoria che alla valutazione delle notifiche denunciate come omesse.

La società fa controricorso incidentale, censurando la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività.

1.- Sul ricorso principale, va osservato che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 20379/ 2017).

Nella fattispecie, Agenzia Riscossione, ha mosso due sia pure sintetiche, ma evidenti censure: la prima di omessa istruttoria sulla notifica delle cartelle; la seconda per aver omesso di verificare che la notifica era stata effettuata.

Motivi specifici, considerato che quello della omessa notifica delle cartelle era l’unica ragione del contendere.

2.- Sull’appello incidentale, va osservato che la notifica è stata tentata un prima volta il 27.4.2016, e la spedizione è stata restituita con dicitura “trasferito”; quindi la parte ha consegnato nuovamente l’atto al servizio posta il 17.5.2016 e ricevuto il 20.5.2016.

Infatti a seguito delle decisioni della Corte Cost. n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005 ed, in particolare, dell’affermazione, dalle stesse scaturente, del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sull’assunto che il medesimo non sia stato notificato nel termine dei sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., qualora la parte ricorrente abbia consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario entro l’anzidetto termine e, una volta conosciuto il motivo dell’esito negativo della notificazione per cause indipendenti dalla propria volontà, abbia proceduto, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione (Cass. 24702/ 2006; Cass. Sez. U. 17352/ 2009).

Il ricorso principale va dunque accolto, mentre va rigettato il motivo incidentale, con rinvio al giudice di merito per l’esame delle questioni rimaste.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia per alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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