Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20572 del 30/09/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 20572 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25676-2013 proposto da:
ASSOCIAZIONE DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ – LA MARGHERITA IN
LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIO COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato
FABIO CINTIOLI, che la rappresenta e difende, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 30/09/2014

LUSI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, per procura speciale
del notaio dott. Antonino Privitera di Roma, rep. 54783
del 24/03/2014, in atti;
– controricorrente non chè contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO, PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI
GIURISDIZIONALI CENTRALI;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 72975/2013 della CORTE DEI CONTI
DEL LAZIO – SEZIONE GIURISDIZIONALE di ROMA.
Uditi gli Avvocati Fabio CINTIOLI, Guido ROMANELLI,
Giovanni GIACOBBE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. ALBERTO
GIUSTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carmelo SGROI il quale, visti gli artt.
41, 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione
dichiari l’inammissibilità del ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione di cui in premessa, con le
conseguenze di legge.

1101.

Ritenuto che Luigi Lusi, già tesoriere del partito politico “Democrazia è Libertà – La Margherita”, è stato citato in giudizio nell’aprile
2013 dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti per rispondere del danno erariale di euro
22.810.200, oltre accessori, in conseguenza della illecita gestione dei
fondi accreditati dal Parlamento nel periodo 2007-2011 a favore del

in base alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;
che nel giudizio a quo, all’udienza del 6 giugno 2013, è intervenuta in giudizio, in persona del liquidatore, l’associazione “Democrazia
è Libertà – La Margherita” (d’ora in poi, La Margherita);
che nella pendenza del giudizio di responsabilità amministrativa,
l’associazione La Margherita in liquidazione, con atto notificato il 25 novembre 2013, ha promosso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per far dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;
che all’istanza per regolamento preventivo ha resistito, con controricorso, il Lusi;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale sulla base delle conclusioni scritte, ex art. 380-ter cod. proc. civ., del
pubblico ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
dell’istanza di regolamento;
che in prossimità della camera di consiglio la ricorrente associazione ha depositato una memoria illustrativa per replicare alle conclusioni scritte del pubblico ministero.
Considerato che, data la novità e la particolare importanza delle
questioni sollevate con il regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene
opportuno richiedere una relazione di approfondimento all’Ufficio del
Massimario sulla natura sia dei partiti politici che dei contributi ad essi
erogati dallo Stato per le spese elettorali, con particolare riguardo alla
configurabilità o meno di una finalità istituzionale vincolata per dette
somme;

3

menzionato partito politico a titolo di contributo per le spese elettorali

che, nel frattempo, il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte richiede all’Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento, nei termini di cui in motivazione, e rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2014.

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