Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20572 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI QUISTELLO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso

dall’avv. NAPOLITANO Francesco, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in via Po n. 9;

– ricorrente –

contro

LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO s. coop. a r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 376/63/06, depositata il 16 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Comune di Quistello propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 376/63/06, depositata il 16 gennaio 2007, che, accogliendo l’appello della s. coop. a r.l. Latteria Agricola Quistello, ha riconosciuto ad essa il diritto al rimborso dell’ICI versata per gli anni dal 2000 al 2003 per immobili, di proprietà della società contribuente, ove veniva svolta attività di lavorazione e trasformazione del latte conferito dai soci, e quindi strumentali all’attività agricola ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 (T.U.I.R.).

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che, con l’introduzione del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3 bis, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, ad opera del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2, il legislatore ha riconosciuto il carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al detto art. 29 del cit. T.U.I.R., le quali sono perciò esenti dall’ICI, ricorrendo, tra l’altro, anche il requisito della proprietà dell’immobile e del terreno da parte dello stesso soggetto, in quanto i soci della cooperativa sono gli stessi proprietari dei terreni i quali, sia pure attraverso il particolare schermo sociale cooperativo, sono i proprietari del fabbricato.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 3 e del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, assumendo la assoggettabilità all’ICI, nel caso di specie, dei fabbricati utilizzati dalla cooperativa per l’attività di trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci.

Questa Corte ha affermato che “in tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009 – disposizione di interpretazione autentica e perciò applicabile retroattivamente -, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti prevrsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova deliri sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”; per gli immobili già iscritti in catasto, la classificazione del fabbricato come “rurale”, “con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità, abitative, D/10 per gli immobili strumentali alle attività, agricole), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarei onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta” (Cass., sezioni unite, 21 agosto 2009, n. 18565).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto fondato nei termini di cui ai principi enunciati”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui ai principi enunciati nella relazione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo come accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra, sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA