Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20572 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20572 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 9238 – 2017 R.G. proposto da:
AGORA’ s.r.l. – p.i.v.a. 05340941003 – in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso
dall’avvocato Giuseppina D’Angelo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via
degli Appennini, n. 46, presso lo studio dell’avvocato Stefano Isidori.
RICORRENTE
contro
COMUNE de L’AQUILA – c.f. 80002270660 – in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio separato
dall’avvocato Domenico de Nardis ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Tremiti, n. 10, presso lo studio dell’avvocato Annalisa Pace.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 115/2017 della corte d’appello de L’Aquila,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
dal consigliere dott. Luigi Abete,

Data pubblicazione: 07/08/2018

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 15.10.2004 al tribunale de L’Aquila la “Agorà” s.r.l. chiedeva
ingiungersi all’associazione “Istituzione Perdonanza Celestiniana” ed al Comune
de L’Aquila il pagamento della somma di euro 582.366,00.
Con decreto n. 325 in data 4.11.2004 l’adito tribunale pronunciava

Con atto di citazione notificato il 27.12.2004 il Comune de L’Aquila, pur in
sostituzione degli organi dell’ “Istituzione Perdonanza Celestiniana”, proponeva
opposizione.
Indicava quale data di prima udienza il giorno 27.1.2004, accordava termini
dimezzati e si costituiva, con iscrizione della causa a ruolo, in data 7.1.2005.
Chiedeva revocarsi l’opposta ingiunzione.
Si costituiva la “Agorà” s.r.I..
Instava, tra l’altro, per la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione.
All’udienza del 30.6.2005 – cui la prima udienza era stata rinviata d’ufficio – il
g.i. dichiarava la nullità della citazione, siccome indicante il 27.1.2004, dì già
trascorso alla data della notifica, quale giorno di prima udienza, e fissava al
2.2.2006 nuova udienza di prima comparizione delle parti.
Con sentenza n. 183/2010 l’adito tribunale disattendeva l’eccezione di
improcedibilità, accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione.
Proponeva appello la “Agorà” s.r.I..
Resisteva il Comune de L’Aquila.
Con sentenza n. 115/2017 la corte d’appello de L’Aquila rigettava il gravame
e condannava la s.r.l. appellante alle spese del grado.

l’ingiunzione nei soli confronti dell’ “Istituzione Perdonanza Celestiniana”.

Evidenziava la corte, in ordine al motivo di appello con cui la “Agorà” aveva
censurato il primo dictum nella parte in cui aveva reputato sanata la tardiva
costituzione del Comune opponente e dunque procedibile l’opposizione, che il
tribunale correttamente aveva dichiarato nulla la citazione e ne aveva disposto la
rinnovazione con susseguente sanatoria del vizio concernente la data dell’udienza

Evidenziava al contempo che la s.r.l. appellante non aveva specificamente
censurato la declaratoria di nullità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Agorà” s.r.I.; ne ha chiesto sulla
scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in
ordine alle spese.
Il Comune de L’Aquila ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di
legittimità.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 156, 164 e 165 cod. proc. civ..
Deduce che l’atto di citazione in opposizione è stato notificato il 27.12.2004 e
indicava quale prima udienza il giorno 27.1.2004, ovvero, atteso l’evidente errore
materiale, il giorno 27.1.2005; che di conseguenza, attesa la riduzione alla metà
dei termini di costituzione, il Comune avrebbe dovuto costituirsi entro cinque
giorni dal 27.12.2004; che viceversa l’ente opponente si è costituito
tardivamente, in data 7.1.2005, sicché l’opposizione era certamente
improcedibile.

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di comparizione.

Deduce altresì che ha provveduto a sua volta, quale parte convenuta opposta, a costituirsi in data 27.1.2005 – a conferma del mero errore materiale
inficiante l’indicazione del dì dell’udienza di prima comparizione – sicché
qualsivoglia nullità era da reputar sanata ex art. 156, 3° co., cod. proc. civ. in
dipendenza del raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato.

senz’altro illegittima e la fissazione ex novo dell’udienza di prima comparizione
non può in alcun modo sanare l’originaria improcedibilità dell’opposizione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in via subordinata ai sensi
dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa considerazione di una
circostanza decisiva rilevante ai fini della decisione.
Deduce che l’indicazione della data – 27.1.2004 – dell’udienza di prima
comparizione fosse frutto di un mero errore materiale e potesse sicuramente
essere intesa come coincidente con la data del 27.1.2005, sì da rendere
illegittima la declaratoria di nullità della citazione, rinviene riscontro sia
nell’esatta sua individuazione da parte della cancelleria sia nella circostanza che
essa ricorrente ha provveduto a costituirsi, in qualità di opposta nell’iniziale
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, esattamente il 27.1.2005.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo,
espressamente formulato, del resto, in via subordinata.
L’errore materiale inficiante l’indicazione della data della prima udienza era fin
troppo evidente: con un minimo di diligenza e di buon senso sarebbe stato
possibile identificare la data esatta dell’udienza di prima comparizione con il
giorno 27.1.2005 anziché con il giorno 27.1.2004.

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Deduce quindi che la declaratoria di nullità della citazione deve considerarsi

D’altronde depongono univocamente in tal senso le circostanze riferite a
pagina 7 del ricorso e l’ulteriore rilievo – specificamente veicolato dal secondo
motivo – in virtù del quale, nonostante l’apparente errore, la cancelleria del
primo giudice ebbe correttamente ad identificare la prima udienza con il dì
27.1.2005.
(cfr. Cass.

11.8.2004, n. 15498, secondo cui, in tema di vizi dell’atto di citazione, affinché
ricorra la causa di nullità prevista dall’art. 164,

10 co., cod. proc. civ., deve

aversi totale mancanza della data dell’udienza di comparizione davanti al giudice
istruttore, a cui è equiparabile l’assoluta incertezza sulla medesima).
In ogni caso, pur ad opinare nel senso che l’iniziale atto di citazione in
opposizione fosse inficiato da nullità, vi era ampio margine perché la (pretesa)
nullità fosse da reputar sanata alla stregua della regola di cui all’art. 156, 3° co.,
cod. proc. civ., ossia in dipendenza del raggiungimento dello scopo, id est della
costituzione della s.r.l. convenuta – opposta, cui l’atto era destinato.
In questo quadro non si giustificavano, non si giustificano e la fissazione da
parte del g.i. di una nuova udienza di prima comparizione e la disposta
rinnovazione dell’atto di citazione in opposizione e l’affermazione della corte
abruzzese secondo cui parte interessata non ha “peraltro specificamente
impugnato la declaratoria di nullità” (così sentenza d’appello, pag. 6).
In siffatto quadro inoltre il Comune opponente avrebbe dovuto senz’altro
costituirsi entro cinque giorni a decorrere dal 27.12.2004, sicché la sua
costituzione in data 7.1.2005 ha reso senza dubbio improcedibile l’esperita
opposizione (a tal ultimo riguardo cfr. Cass. 8.3.2005, n. 5039).

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A rigore dunque era da escludere che ricorresse causa di nullità

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 115/2017 della corte d’appello de
L’Aquila va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod.
proc. civ. in dipendenza dell’improcedibilità dell’opposizione spiegata avverso
l’iniziale ingiunzione.
L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna del Comune de L’Aquila a

giudizio d’appello e del giudizio di opposizione all’iniziale decreto ingiuntivo.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Il ricorso è da accogliere. Non sussistono pertanto i presupposti perché, ai
sensi dell’art. 13, comma 1

quater,

d.p.r. n. 115/2002

(comma 1 quater

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228),

la s.r.l.

ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1

bis

dell’art. 13 del medesimo d.p.r..
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza n. 115/2017 della corte d’appello de L’Aquila;
condanna il Comune de L’Aquila a rimborsare alla “Agorà” s.r.l. le spese del
presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in euro
7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
condanna il Comune de L’Aquila a rimborsare alla “Agorà” s.r.l. le spese del
giudizio di appello, spese che si liquidano nel complesso in euro 7.000,00, oltre

jg

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rimborsare alla “Agorà” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità, del

rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come
per legge;
condanna il Comune de L’Aquila a rimborsare alla “Agorà” s.r.l. le spese del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spese che si liquidano nel complesso
in euro 1.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.

15%, i.v.a. e cassa come per legge.

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