Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20571 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28796-2017 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TARQUINIA

5/D, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA MOAVRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLA NUONNO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 28 aprile – 31 maggio 2017 n. 139 la Corte d’appello di CAMPOBASSO ha riformato la pronuncia del Tribunale di LARINO e, per l’effetto, ha respinto l’opposizione proposta dall’ing. L.G. avverso l’iscrizione d’ufficio nella gestione separata dell’INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per gli anni 2006 e 2008, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava essere pacifico in fatto che l’originario ricorrente aveva svolto attività libero professionale, versando ad INARCASSA il solo contributo integrativo.

Sussisteva l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, che, a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività “non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti”, ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all’Ordine professionale, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale.

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso L.G., deducendo un motivo di censura, cui l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consigli o- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di censura, la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione:

– della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, (conv. con L. 15 luglio 2011 n. 111), in correlazione con il D.M. n. 281 del 1996, art. 6, e con il D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 1, comma 2;

– L. n. 6 del 1981, artt. 9, 10, 21, e L. n. 1046 del 1971, art. 2, in correlazione con lo statuto INARCASSA, artt. 22 e 23, nonchè carenza di motivazione in punto di coordinamento tra la normativa previdenziale di settore per gli ingegneri e gli architetti e la normativa generale (L. n. 335 del 1995, e D.L. n. 98 del 2011), per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possono iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che il motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse che le spese di causa vanno compensate tra le parti per essersi formato l’orientamento qui condiviso in data successiva alla proposizione del ricorso;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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