Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20571 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19631-2019 proposto da:

A.T., rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicoletta

Pelinga con studio in Falconara Marittima,p.zza Mazzini n. 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), rappresentato ope legis

dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il 30/04/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere CASADONTE Annamaria.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da A.T., cittadino nigeriano, avverso il decreto del Tribunale di Ancona che, respingendo la sua impugnazione, ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), nonchè del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva dedotto che nel suo rese non aveva avuto la possibilità concreta di curarsi, come risultava dagli atti allegati alla domanda di protezione e confermato dal ricovero ospedaliero cui era stato sottoposto al suo arrivo in Italia per la diagnosticata tbc polmonare;

– il tribunale anconetano respingeva l’impugnazione del richiedente, evidenziando come dal racconto non emergessero circostanze riconducibili ad una fattispecie di persecuzione portata avanti per uno dei motivi previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè l’esposizione ad un rischio effettivo di danno grave nel senso previsto dalla normativi sulla protezione sussidiaria nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè a quella della violenza indiscriminata di cui al citato art. 14, lett. c);

– il tribunale escludeva, altresì, la sussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnata è chiesta da A.T. sulla base di tre motivi;

– l’intimato Ministero si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato; in particolare, si censura la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del ricorrente, la cui veridicità era dimostrata, in relazione alle sue condizioni sanitarie, dalla documentazione prodotta e dalla quale si evinceva il ricovero ospedaliero da lui subito all’arrivo in Italia per la diagnosticata TBC polmonare;

– il motivo è inammissibile poichè non attinge la ratio decidendi posta a fondamento del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato;

– il tribunale, infatti, ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, a prescindere dalla loro credibilità, siano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di esigenze di cure sanitarie (cfr. pag. 2 del decreto sub punto 4);

– il tribunale ha cioè affermato, all’esito di un dettagliato excursus della normativa rappo6fta alle allegazioni di A.T. (cfr. punto n. 6 del decreto) l’insussistenza dei

presupposti per il riconoscimento della fattispecie di persecuzione ai sensi del D.L. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8;

– a fronte di ciò, il ricorrente non attinge le argomentazioni del tribunale, limitandosi a ribadire la sua credibilità, peraltro, come sopra richiamato, non messa in dubbio nel decreto impugnato;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa concernente il riconoscimento della protezione sussidiaria;

– la censura è inammissibile perchè non specifica il contenuto della lamentata violazione e cioè quale principio regolatore della materia sarebbe stato disatteso o erroneamente applicato nel decreto impugnato;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

– anche questo terza censura è inammissibile poichè non attinge la ratio decidendi adottata rispetta Lkla domanda di protezione umanitaria;

– come già sopra anticipato, il tribunale aveva escluso la configurabilità di una speciale ed attuale condizione di vulnerabilità, oggettiva e soggettiva, in capo a, ricorrente sottolineando come la certificazione medica attestasse il completamento del percorso terapeutico e la superfluità di ulteriori controlli medici (cfr. pag. 8 sub punto 8.4);

– tale statuizione non viene colpita dalla censura che si incentra in una generica denuncia di violazione della normativa in materia di protezione umanitaria;

– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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