Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20571 del 07/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20571 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 25273 – 2016 R.G. proposto da:
INCARDONA MARIA PIA – c.f. NCRMRP68P68F924X – rappresentata e difesa
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso
dall’avvocato Carmine Giugliano e dall’avvocato Andrea Domenico Nappi ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Federico Cesi, n. 21, presso lo studio
dell’avvocato Francesca Tomassini.
RICORRENTE
contro
BANCO di NAPOLI s.p.a. – p.i.v.a. 04485191219 – in persona dell’avvocato Gino
Bacca, in qualità di procuratore giusta procura speciale per notar Numeroso del
16.7.2015, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n. 39, presso
lo studio dell’avvocato Francesca Giuffrè che congiuntamente e disgiuntamente
all’avvocato Achille Janes Carratù lo rappresenta e difende in virtù di procura
speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE

Data pubblicazione: 07/08/2018

avverso – ai sensi dell’art. 348 ter, 3 0 co., cod. proc. civ. – la sentenza n.
649/2015 del tribunale di Noia,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

“Banco di Napoli” s.p.a., ingiungeva a Maria Pia Incardona il pagamento
all’istituto di credito ricorrente della somma di euro 405.121,69, oltre interessi e
spese.
Maria Pia Incardona proponeva opposizione.
Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.
Si costituiva il “Banco di Napoli” s.p.a..
Instava, tra l’altro, per la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione,
siccome tardivamente proposta, oltre il termine di 40 giorni.
Con sentenza n. 649/2015 il tribunale di Noia dichiarava l’inammissibilità
dell’opposizione, confermava il decreto opposto e condannava l’opponente alle
spese.
Proponeva appello Maria Pia Incardona.
Resisteva il “Banco di Napoli” s.p.a..
Con ordinanza in data 28.7.2016 la corte d’appello di Napoli dichiarava
inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ..
Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso Maria Pia Incardona;
ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente
statuizione.

Con decreto n. 225 in data 11.2.2013 il tribunale di Noia, su ricorso del

Il “Banco di Napoli” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 140

Premette che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata eseguita ai sensi
dell’art. 140 cod. proc. civ..
Indi deduce che, viepiù nel segno della pronuncia n. 477/2002 della Corte
costituzionale, il termine di 40 giorni per la proposizione dell’opposizione ha da
esser computato a far data dalla scadenza del termine di 10 giorni previsto per la
cosiddetta “compiuta giacenza” unicamente allorquando l’avviso non sia stato
recapitato; che viceversa, allorquando l’avviso sia stato recapitato, il termine per
la proposizione dell’opposizione deve essere computato dal dì del recapito della
raccomandata informativa.
Deduce ulteriormente che il prescritto avviso, spedito il 6.3.2013, è stato ad
ella recapitato il 4.4.2013, sicché a decorrere da tale data la proposizione in data
14.5.2013 dell’opposizione è senz’altro tempestiva.
Il ricorso è privo di fondamento.
E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questo Giudice del diritto a
tenor del quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010,
dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., la
notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il
destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al
maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del

cod. proc. civ. ed agli artt. 3, 24 e 111 Cost..

mr.
termine di dieci giorni dalla spedizione (principio affermato ai sensi dell’art. 360
bis, 1° co., cod. proc. civ.) (cfr. Cass. (ord.) 25.2.2011, n. 4748).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, Maria Pia Incardona, va
condannata a rimborsare al controricorrente, “Banco di Napoli” s.p.a., le spese
del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che il ricorso è datato 28.10.2016.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Maria Pia Incardona, a
rimborsare al controricorrente, “Banco di Napoli” s.p.a., le spese del presente
giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del

15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, Maria Pia Incardona dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
TI della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.
Il

e

La liquidazione segue come da dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA