Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20570 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27197-2017 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROCCO GIANCRISTOFARO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza in data 25 maggio 2017 n. 539 la Corte d’appello di L’AQUILA ha riformato la pronuncia del Tribunale di Chieti e per l’effetto ha respinto l’opposizione proposta dall’ing. G.M. avverso l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e la intimazione dell’INPS di pagamento della contribuzione dovuta per l’anno 2009, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era assicurativa obbligatoria;

che, per quanto ancora in discussione, decisione la Corte territoriale osservava che a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività “non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti”, ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all’Ordine professionale, per finalità solidaristiche di categoria, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale.

Non era maturata la prescrizione dei contributi, il cui termine doveva farsi decorrere non dalla data di scadenza del termine di pagamento della contribuzione ma dalla data della successiva presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di omessa dichiarazione dei redditi trovava applicazione anche per l’accertamento dei contributi dovuti alla gestione separata la disciplina vigente per l’accertamento delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,comma 2).

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso G.M., deducendo due motivi di censura, cui l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunciato:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, (conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111), per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

con il secondo motivo: – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, in combinato disposto con il D.Lg. n. 241 del 1997, art. 10. Con il motivo, proposto in via gradata, si censura la sentenza d’appello per avere respinto la opposta eccezione di prescrizione fissando il dies a quo del quinquennio della prescrizione in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, a tenore del quale la richiesta di pagamento delle imposte può essere avanzata sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha dedotto che tale norma fa riferimento alle sole ipotesi di dichiarazione omessa o nulla mentre egli aveva validamente presentato la dichiarazione dei redditi. A norma della L. n. 335 del 1995, il dies a quo della prescrizione coincideva con il termine per il pagamento dei contributi;

che ritiene il Collegio si debba respingere il primo motivo di ricorso ed accogliere il secondo;

che, invero:

– il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). La Corte di merito si è conformata all’anzidetto principio di diritto sicchè la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse

– il secondo motivo è invece manifestamente fondato. La questione di causa è stata ex professo esaminata nell’arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 n. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, nel sopracitato arresto n. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all’esercizio del diritto dell’ente previdenziale.

Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell’apposito quadro.

Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell’INPS e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell’ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio (in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n. 6677 richiamata dall’INPS in memoria).

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo e la causa rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che si conformerà nella decisione al principio di diritto qui ribadito;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA