Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20570 del 29/09/2020
Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19128-2019 proposto da:
B.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e
difeso dall’avv. Ennio Cerio ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del medesimo in Campobasso, via Mazzini, 112;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.
istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di
questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 1074/2019 del
16/05/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2020 dal Consigliere CASADONTE Annamaria.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso che B.S., cittadino del Gambia, ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione distaccata di Campobasso;
– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Campobasso di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o quella umanitaria;
– a sostegno della propria richiesta B.S. ha dichiarato di aver subito fin da piccolo abusi sessuali, di essere fuggito dal Gambia perchè omosessuale, di aver viaggiato per vari stati africani con la consapevolezza che da un momento all’altro qualcuno poteva aggredirlo in ragione del proprio orientamento sessuale;
– il Tribunale di Campobasso ha confermato il rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in ragione della ritenuta non credibilità ed inattendibilità del racconto del richiedente;
– al contempo il tribunale ha respinto la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in considerazione della situazione socio-politica del Gambia che, secondo i rapporti internazionali più aggiornati, non risulta caratterizzata da violenza indiscriminata;
– il tribunale ha pure negato la ravvisabilità di fattori soggettivi od oggettivi di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
– la cassazione del provvedimento è chiesta da B.S. con ricorso tempestivamente notificato ed affidato a un unico motivo;
– l’intimato Ministero dell’Interno si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;
– secondo il ricorrente, nel decreto impugnato mancherebbe la valutazione, svolta alla luce di informazioni precise ed aggiornate, della situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo, valutazione cui il giudice del merito è tenuto secondo la previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;
– il motivo è inammissibile;
– il tribunale ha statuito sulle domande di protezione di B.S. argomentando con considerazioni diverse in ragione della diversità dei presupposti di ciascuna forma di protezione;
– con riguardo alla protezione sussidiaria nell’ipotesi indicata nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), il tribunale ha specificamente esaminato la situazione generale del Gambia sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di Amnesty International, UCDP Conflict Encyclopedia, del Dipartimento di Stato Usa e dell’UK Foreign Officee ha ritenuto l’insussistenza della fattispecie della violenza indiscriminata, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria in esame;
– ebbene, tale statuizione, che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso, primo capoverso), non è fondata sulla ritenuta non credibilità del richiedente, non è stata specificamente attinta dall’impugnazione;
– il ricorrente non ha indicato, cioè, le fonti internazionali asseritamente di contenuto diverso da quelle poste dal tribunale a fondamento della sua conclusione e ciò sia in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. c), sia in relazione alla protezione umanitaria;
– pertanto, la censura appare difettare di sufficiente specificità e, dunque, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 21 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020