Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20570 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. III, 19/07/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 19/07/2021), n.20570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35046/2019 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso per procura speciale in atti

dall’avv. MARIA DANIELA SACCHI, del foro di Lecco;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS),rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1801/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.B., cittadino del Gambia, propone ricorso articolato in quattro motivi, notificato il 21 novembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso la sentenza n. 1801/2019 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 24.4.2019, non notificata.

2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente non espone, nella parte destinata alla sommaria esposizione dei fatti, la propria vicenda personale e processuale, procede direttamente ad illustrare i motivi di ricorso.

5. Dalla lettura della sentenza emerge che, all’esito del giudizio di primo grado, il tribunale gli aveva riconosciuto lo stato di rifugiato, atteso che lo stesso aveva esposto in udienza di aver dovuto lasciare il suo paese perché aveva avuto un rapporto sessuale consenziente con una minore di tredici anni alla quale insegnava il Corano, che si era spaventata e aveva denunciato il fatto ai genitori, lo stesso giorno il ricorrente veniva arrestato e trattenuto due mesi in cella, dove veniva picchiato e torturato quotidianamente. Era poi fuggito nel 2013 ed era giunto in Italia solo nel 2015, dopo aver attraversato Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, e Libia, dove rimaneva per un anno e due mesi.

6. Il diritto alle varie protezioni internazionali veniva invece negato dalla corte d’appello, che ha accolto l’impugnazione del Ministero, ritenendo che il quadro emergente dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nelle diverse sedi, valutato nella sua globalità, non sia credibile.

7. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non aver la corte d’appello applicato i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova gravante sul ricorrente che chieda la protezione internazionale.

7.1. Riporta passi della sentenza impugnata, dai quali si evince che il suo racconto, concernente una relazione più o meno consenziente, a seconda delle versioni, con una ragazza tredicenne, causa per lui di un’accusa di stupro, e dell’arresto, è stato ritenuto non credibile.

7.2. Dalla sentenza emergono altresì i riferimenti ai segni indelebili di cicatrici, frutto di torture, sulle gambe del ricorrente, ritenuti non rilevanti dalla corte d’appello in mancanza della prova che le ferite siano state inferte nelle prigioni gambiane, come denunciato dal ricorrente, il quale dichiara di essere fuggito dalla prigione e poi dal paese e non piuttosto nelle carceri libiche dove in seguito è transitato.

8. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver la corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita dell’odierno deducente avendo reputato, contrariamente ad informazioni attendibili ed aggiornate, nella ricostruzione del ricorrente, che la situazione del Gambia non presenti un rischio di violenza generalizzata.

9. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non aver la corte d’appello ottemperato al proprio dovere di cooperazione istruttoria, avendo effettuato una valutazione soltanto sommaria e superficiale della situazione del Gambia, e ancora richiama copiose informazioni provenienti da fonti aggiornate che descrivono come disastrosa, anche dopo la fine della dittatura del presidente uscente, la situazione in Gambia e in particolare quella delle carceri gambiane.

10. Infine, con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e comunque l’erroneità del giudizio comparativo tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel suo paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, riferendo di essere integrato, di essere ospite di una famiglia alle cui spese contribuisce, e che la sua complessiva situazione sia stata valutata non correttamente, in particolare che non si sia tenuta in conto l’effettiva, incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita.

11. Il primo motivo è fondato e va accolto. Il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei successivi.

La corte d’appello, come denunciato con il motivo, non ha rispettato il suo dovere di cooperazione istruttoria, che comporta un’attenuazione dell’onere probatorio, laddove non ha estrapolato, all’interno di un racconto ritenuto complessivamente poco credibile, fatti allegati e comprovati, e quindi non messi in discussione nella loro credibilità, idonei a rilevare autonomamente, come violazione dei diritti umani fondamentali.

Nel caso di specie, in particolare, la corte d’appello, dopo aver dato – legittimamente – una valutazione di complessiva non credibilità alla vicenda personale narrata dal ricorrente per la contraddittorietà irrisolta delle circostanze relative al suo racconto personale, all’interno del quale emerge sia di una relazione con una donna dalla quale sarebbe nato un figlio, sia un incontro sessuale con una giovanissima minorenne, consenziente, scoperto dal padre della stessa, che avrebbe dato origine all’incarcerazione e all’incriminazione, incorre in violazione di legge laddove ritiene irrilevante l’accertamento, giudizialmente effettuato, delle torture subite dal B. (sulle quali la sentenza dice, a pag. 5 “sono stati documentati fotograficamente e con la dichiarazione della psicologa del centro di accoglienza e di un medico i segni delle torture subite alle gambe”. E’ in violazione di legge infatti la motivazione della corte d’appello laddove, in virtù delle incertezze contenute nel racconto, ritiene irrilevanti le torture che comunque il ricorrente ha subito, affermando che l’accertata presenza di cicatrici, che la stessa corte qualifica come segni indelebili di torture sul corpo del ricorrente, che il ricorrente sostiene essere state inferte nelle prigioni gambiane, dopo l’arresto determinato dall’aver avuto rapporti sessuali con una minorenne, nelle quali teme di essere ricondotto in caso di rimpatrio forzoso, sarebbe priva di rilievo per l’imprecisione e la scarsa attendibilità del racconto, non in ordine all’aver subito torture, o all’averle subite in conseguenza e durante la incarcerazione, ma in ordine alla individuazione della prigione ove sarebbero state inferte non avendo il ricorrente adeguatamente precisato e provato se le ha riportate nelle carceri del Gambia, dove è stato detenuto dopo l’arresto, o in quelle dove pure è stato detenuto durante la sua permanenza in Libia. Se effettivamente si accerta nel merito che un richiedente asilo porta su di sé cicatrici inferte a mezzo di tortura, riportate nel suo percorso verso il paese di destinazione, esse devono essere di per sé qualificate come atti persecutori, integranti la violazione del diritto umano fondamentale all’integrità fisica, a prescindere dal luogo in cui siano state inferte al ricorrente, se nel paese di provenienza o nel paese di transito ed a prescindere dalla credibilità residua del racconto del ricorrente. A fronte di un accertamento in fatto dal quale emerga che il migrante è stato sottoposto a tortura nel percorso che lo ha condotto dal suo paese di origine al paese di arrivo, spetta alla corte di merito, a prescindere dalla credibilità del narrato sui motivi che lo hanno esposto al rischio di tortura, verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dello stato di rifugiato, o della protezione sussidiaria nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), del D.Lgs. n. 251 del 2007.

Il primo motivo va quindi accolto, gli altri rimangono assorbiti, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa compósizione anche per le spese, che riesaminerà le domande proposte alla luce del principio enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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