Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20570 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S. e G.F., rappresentate e difese

dall’avv. PAGNI Riccardo e dall’avv. Gennaro Ermanno Arbia, presso il

quale sono elettivamente domiciliate in Roma in via Circonvallazione

Clodia n. 80;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SIENA in persona del Sindaco, rappresentato e difeso

dall’avv. PISILLO Fabio ed elettivamente domiciliato in Roma presso

il signor Gianmarco Grez in corso Vittorio Emanuele II n. 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 50/29/07, depositata il 18 settembre 2007;

Udito l’avv. Emanuele Pomponi per il controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” G.S. e G.F. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 50/29/07, depositata il 18 settembre 2007, che, accogliendo l’appello del Comune di Siena, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento – impugnati dalle contribuenti con unico ricorso – dell’ICI relativa ad aree ritenute fabbricabili per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Il Comune di Siena resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale, denunciando error in procedendo, deducono la nullità del giudizio di secondo grado, svoltosi nella loro contumacia, per essere stato notificato l’appello, anzichè nel domicilio eletto in primo grado, presso la residenza delle parti stesse, e segnatamente, quanto a S., a mani proprie, e quanto a F., “con avviso ex art. 140 c.p.c.”, con conseguente nullità della notifica dell’atto di impugnazione, della quale il giudice d’appello non aveva disposto la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Questa Corte ha più volte chiarito, in tema di contenzioso tributario e con riguardo al luogo delle notificazioni, che “il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17 fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”, per cui una notificazione eseguita in tal modo deve considerarsi valida anche in presenza di una elezione di domicilio. La norma citata, inoltre, facendo riferimento non alla notifica in mani proprie, bensì alla “consegna in mani proprie”, deve intendersi nel senso che venga fatta salva non solo la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 138 cod. proc. civ., ma anche tutte le altre notificazioni (ex art. 140 cod. proc. civ., o a mezzo del servizio postale), a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario” (Cass. n. 4274 del 2002, n. 10474 del 2003, n. 9381 del 2007).

Mentre, perciò, deve ritenersi valida la notificazione dell’atto alla prima ricorrente, non può dirsi altrettanto per l’impugnazione nei confronti di G.F., il cui procedimento notificatorio non risulta essersi concluso con la consegna dell’atto nelle mani della destinataria.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto, limitatamente alla dedotta nullità della notificazione dell’atto di appello a G.F., il motivo appare manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il Comune controricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rileva che la controversia tra il titolare di immobile in proprietà indivisa da luogo ad un litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari, quando l’oggetto del contendere per la sua specifica natura sia collegato all’immobile unitariamente considerato (Cass. n. 15484 del 2010), come è appunto nella specie, nella quale si controverte della natura edificabile dell’area ai fini dell’imposta;

che condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, limitatamente alla dedotta nullità della notificazione dell’appello a G.F., affinchè il giudizio d’appello si svolga nei confronti del legittimi contraddittori, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spesa, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, nei limiti e nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo come accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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