Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20570 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20570 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 21578 – 2015 R.G. proposto da:
Avvocato VALENTINO TORRICELLI – c.f. TRRVNT47A17L011R – rappresentato e
difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via del Cancello, n. 20, presso lo studio dell’avvocato
Luigi Pedone.
RICORRENTE
contro
CHIRIATTI LEONARDO – c.f. CHRLRD50E13E506A – rappresentato e difeso
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale a margine del
controricorso dall’avvocato Rita Perchiazzi e dall’avvocato Massimo Manganaro ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Torre Morena n. 54/A, presso lo
studio dell’avvocato Anna Maria Perulli.
CONTRORICORRENTE
avverso l’ordinanza del tribunale di Lecce del 20/22.7.2015 assunta nel
procedimento iscritto al n. 3585/2014 r.g.,

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Data pubblicazione: 07/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14 dec. Igs. n. 150/2011 al
tribunale di Lecce in data 27.3.2014 l’avvocato Valentino Torricelli esponeva che

26.3.2007 azione risarcitoria nei confronti della “Edilizia Pregiata” s.r.I.; che il
29.7.2013 aveva rinunziato al mandato; che il valore del giudizio doveva
reputarsi pari, quanto meno, ad euro 332.500,00.
Chiedeva condannarsi controparte a pagargli il residuo compenso ancora
dovuto e pari, alla stregua del d.m. n. 140/2012, ad euro 10.255,00, oltre c.p.a.
ed i.v.a..
Si costituiva il convenuto.
Deduceva, tra l’altro, che il giudizio era da qualificare di valore
indeterminabile e che il compenso era da quantificare in euro 4.887,00.
Con ordinanza dei 20/22.7.2015 il tribunale di Lecce determinava in euro
4.887,00 il compenso e condannava il resistente a pagare al ricorrente – detratto
l’acconto di euro 3.614,00 corrisposto – l’importo di euro 1.273,00 oltre i.v.a.,
c.p.a. e interessi.
Evidenziava il tribunale che all’atto della rinunzia al mandato la controversia
non era stata ancora decisa, sicché si giustificava, ai fini della liquidazione del
compenso, il riferimento al valore indeterminato in conformità alla dichiarazione
resa dal resistente al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.
Evidenziava in ogni caso che ai fini della determinazione del valore della
controversia occorreva far riferimento al decisum e non al deductum, ovvero

aveva promosso su incarico e per conto di Leonardo Chiriatti con citazione del

all’ammontare di euro 14.668,87, oltre interessi, costituente l’importo per il
quale era stata accolta la domanda esperita dal Chiriatti nei confronti dell’
“Edilizia Pregiata” s.r.I..
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato Valentino Torricelli; ne
ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.

inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ., dell’art. 5 d.m. n.
140/2012, dell’art. 5, n. 2, d.m. n. 55/2014 e dell’art. 2233 cod. civ..
Deduce che in sede di liquidazione dei compensi a carico del cliente occorre
far riferimento al deductum e non già al decisum; che “l’avvocato ha diritto al
pagamento dal cliente delle prestazioni professionali eseguite indipendentemente
dall’esito del giudizio” (così ricorso, pag. 25);

che comunque occorre aver

riguardo al valore effettivo della controversia in considerazione degli interessi
perseguiti dalle parti, qualora tale valore risulti manifestamente diverso rispetto
a quello presunto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ., dell’art. 5 d.m.
n. 140/2012, dell’art. 5, n. 2, d.m. n. 55/2014 e dell’art. 2233 cod. civ..
Deduce che ha rinunziato al mandato antecedentemente alla decisione della
controversia; che pertanto non può nella fattispecie operare il principio per cui il
valore della controversia va determinato alla stregua del decisum e non già del
deductum.

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Leonardo Chiriatti ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi

I motivi sono strettamente connessi. Il che ne giustifica la disamina
congiunta. Ambedue i motivi sono in ogni caso destituiti di fondamento.
Ed invero questa Corte spiega che, ai fini della liquidazione degli onorari
dovuti all’avvocato per la difesa del proprio cliente, l’individuazione dello
scaglione applicabile deve avvenire in base al criterio dell’effettivo valore della

19.2.2010, n. 3996, secondo cui, ai fini della liquidazione degli onorari al
difensore per la prestazione professionale svolta in favore del cliente,
l’individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in ragione del valore
della controversia, il quale, a sua volta, va determinato in base al “decisum”
piuttosto che al “deductum”).
Su tale scorta si osserva quanto segue.
In primo luogo risultano appieno da condividere i rilievi del tribunale,
espressamente ancorati al “precedente” n. 3996/2011 di questa Corte.
In secondo luogo risultano ingiustificate le prospettazioni del ricorrente
secondo cui il riferimento al decisum e non al petitum riguarda “solo i compensi
dovuti dalla controparte del giudizio e non quelli dovuti al difensore che richiede i
propri compensi al proprio assistito” (così memoria, pag. 1) e secondo cui “il
Tribunale (…) era clamorosamente quando (…) dichiara la causa di valore
indeterminabile, facendo riferimento al deductum invece che al petitum” (così
ricorso, pag. 25).
In terzo luogo risulta ineccepibile il riferimento al valore indeterminato, viepiù
giacché trattavasi del valore “dichiarato dal Chiriatti al momento dell’iscrizione a
ruolo” (così ordinanza impugnata, pag. 2).

controversia, desumibile dal “decisum” (cfr. Cass. 5.1.2011, n. 226; Cass.

In quarto luogo non vi è motivo alcuno perché si ritenga che il valore effettivo
della controversia fosse manifestamente diverso,

recte

superiore a quello

determinato alla stregua del “decisum”: il tribunale di Lecce ha debitamente
specificato che la controversia intrapresa da Leonardo Chiriatti nei confronti della
“Edilizia Pregiata” s.r.l. era di “media complessità”.

al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 24.7.2015. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater,

d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai
sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Valentino Torricelli, a
rimborsare al controricorrente, Leonardo Chiriatti, le spese del presente giudizio
di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
Il della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare

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