Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2057 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24935-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRA1E (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FASC – FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS),

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dell’art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Lombardia – con sentenza n. 354/14/2018 depositata il 29.1.2018 – accoglieva l’appello di Fondazione Fasc – Fondo Spedizioneri e Corrieri su controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Ires versata per l’anno fiscale 2009.

Alla base della controversia c’era la rinuncia, avvenuta nel corso del 2009, agli interessi maturati sui finanziamenti che la fondazione aveva erogato nei confronti di una società partecipata. L’ammontare era stato ritenuto imponibile in capo al socio, pur non avendo lo stesso materialmente incassato la somma, che era stata, invece, dedotta dalla società. In seguito, nel 2012, la fondazione aveva presentato istanza di rimborso e aveva poi impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione.

La CTR ha ritenuto che la rinuncia del credito sugli interessi maturati sui finanziamenti erogati nei confronti della società partecipata non fosse imponibile con riguardo al socio in quanto non comportava alcuna monetizzazione del credito e nessun arricchimento, anche solo differito, al realizzo della partecipazione, in quanto meramente ipotetico.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Parte intimata si è costituita con controricorso.

1. Con il motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 44,45 e 88 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere ritenuto la CTR che presupposto per l’imposizione è l’incasso “reale” e non invece l'”incasso giuridico”.

2.La censura è fondata.

Questa Corte, pronunciandosi su controversie analoghe, ha affermato (Cass. n. 26842/2014) con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza, che la stessa “ne presuppone logicamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale”. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce “una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali”. Ne deriva che “la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato”. Pertanto “ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25” (Cass. n. 26842/2014).

Nello stesso senso, con riferimento alle rinunce effettuate da due soci-amministratori al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, richiamando la sentenza appena citata ed affermando che “in tema di determinazione del reddito d’impresa, il TUIR, art. 55 (oggi art. 88), comma 4, che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi art. 61, comma 5 (oggi art. 94, comma 6) e art. 66, comma 5 (oggi art. 101, comma 7), non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta” (Cass. n. 1335/2016: Cass. 7636/2017), La Corte ha precisato che, sebbene il D.L. n. 557 vigente ratione temporis del 1993 abbia previsto che a partire dall’esercizio 1993 la rinuncia da parte dei soci a crediti, quale che sia la natura (commerciale o finanziaria) dei crediti medesimi e la fonte che li ha generati, non costituendo sopravvenienza attiva e perciò non integrando materia imponibile, non comporta tassazione a carico della Società, detta norma agevolativa non vale ad alterare il regime fiscale – in capo ai soci- di ciò che costituisce oggetto di rinuncia. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce, quindi, una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali.

3.In tale contesto appare corretto ritenere che la rinuncia del credito per interessi oggetto di causa da parte dei soci sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. In altri termini, la rinuncia presuppon “il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia. Altrimenti operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Spese del giudizio di merito compensate.

Condanna Fondazione Fasc Fondo Spedizioneri e Corrieri al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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