Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2057 del 30/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 2057 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
SENTENZA
sul ricorso 25277-2010 proposto da:
CAPPONE GIOVANNI C.F. CPPGNN66C18F839A, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati QUATTROMINI PAOLA e QUATTROMINI GIULIANA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3400
UNILEVER ITALIA S.R.L. C.F. 00846710150;
– intimata –
Nonché da:
Data pubblicazione: 30/01/2014
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L.,
già SAGIT
S.R.L., incorporata nella UNILEVER ITALIA S.P.A. C.F.
00846710150, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA
D’AYALA GIULIO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
CAPPONE GIOVANNI C.F. CPPGNN66C18F839A;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5691/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 31/07/2010 r.g.n. 9658/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità.
ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GOMEZ
RG n 25277/2010
Cappone G. / Unilever
FATTO e DIRITTO
Con ricorso del 30/5/2006 Giovanni Cappone, dipendente della Sagit , ora Unilever ,quale addetto
alla lavorazione, preparazione e confezionamento di gelati e surgelati ,conveniva in giudizio la
predetta società per chiedere la corresponsione di un compenso per il tempo di circa 20 minuti
impiegato per indossare gli indumenti di lavoro forniti dall’azienda all’inizio del turno e per toglierli
alla fine del turno.
domanda attrice
La Corte di Appello di Napoli , in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda
determinando la somma dovuta in € 4018,42.
Avverso la sentenza propone ricorso il Cappone formulando 4 motivi La soc Unilever si
costituisce con controricorso e ricorso incidentale basato su 5 motivi .
Nelle more del presente giudizio le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in data
10/7/2013 depositato in atti.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione così come chiesto da entrambe le parti ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse delle stesse a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla
quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad
agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
Le spese di causa del presente giudizio devono essere compensate tenuto conto dell’espresso
regolamento contenuto nel verbale di conciliazione e della congiunta richiesta in tal senso di
entrambe i difensori .
P.Q.M.
LA CORTE
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili ; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26/11/2013
L’estensore
Il Presidente
Si costituiva la società Unilever contestando la fondatezza della domanda 11 Tribunale respingeva la