Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2057 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2057 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

confronti Violazione

ORDINANZA

della buona

sul ricorso 28050-2014 proposto da:

fede o
correttezza

CAMPOS FRIDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
Configurabilità

TOMACELLI 98, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
CORTESI, che la rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;

– Fondamento

R.G.N. 28050/2014

Cron.

,2c54.-

– ricorrente
Rep.

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in
persona del dott. ADRIANO MORRONE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA C. BECCARIA 29 C/0 INPDAP,
presso lo studio dell’avvocato SABRINA PANCARI, che
la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 29/01/2018

Ud. 05/04/2017
CC

- controricorrente nonché contro

MINISTERO AFFARI ESTERI 80213330584;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6009/2013 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

2

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/11/2013;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11/11/2013 la Corte d’Appello di Roma, in
accoglimento del gravame interposto dall’Inpdap e in conseguente riforma
della pronunzia Trib. Roma n. 12729/08, ha rigettato la domanda proposta
dalla sig. Frida Campos di risarcimento danni lamentati in conseguenza del
mancato pagamento del quinto dello stipendio mensile e del quinto del tfr

in sede esecutiva all’esito della dichiarazione positiva del terzo pignorato
Ministero degli Affari esteri.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Campos propone
ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Inps ( già Inpdap).
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 2° motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa
applicazione» dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che fosse
tenuta «a promuovere una procedura ex novo di pignoramento presso terzi
nei confronti di Inpdap», laddove «l’Istituto previdenziale era a conoscenza
del vincolo che gravava anche sul quinto del trattamento di fine rapporto
proprio in virtù del procedimento di liquidazione disciplinato dall’art. 26 del
d.p.r. 1032/73».
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
E’ rimasto nel caso accertato che «con ordinanza del 22 gennaio 2002
il Tribunale di Roma -a seguito della dichiarazione positiva del Ministero, terzo
pignorato- aveva assegnato» all’odierna ricorrente «il quinto dello stipendio
e del t.f.r., in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, spettante al
coniuge Cavaterra»; che il «Cavaterra era cessato dal servizio per
dimissioni in data 11 luglio 2002»; che il Ministero, il quale «fino ad allora
aveva versato» all’odierna ricorrente «il quinto dello stipendio mensile del
marito, con nota del 1° ottobre 2002 aveva inviato all’Inpdap «copia del
provvedimento di assegnazione» del Tribunale, <

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