Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2057 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18910-2005 proposto da:

A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94 INT. 8, presso lo studio dell’avvocato

FIORE GIOVANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato MANFREDINI

DOMENICO PAOLO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Soc. “IMMOBILIARE CIVILE GISETTO SS” (OMISSIS) in persona dei

soci Amministratori e legali rappresentanti B.P.R. e

M.A. elettivamente domiciliata presso la Cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’Avvocato BASSO

PAOLO con studio in 13900 BIELLA Via Gramsci, 12;

M.P. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in Roma

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’Avvocato PAOLO BASSO con studio in 13900 BIELLA Via

Gramsci, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1291/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Prima Sezione Civile, emessa il 25/06/2004; depositata il 03/08/2004;

R.G.N. 2441/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato GIOVANNA FIORE per delega DOMENICO PAOLO MANFREDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

e il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In forza di decreto ingiuntivo emesso il 25.3.97 dal Tribunale di Novara e basato su 26 cambiali ipotecarie da L. 10 milioni ciascuna, A.L. intimava alla s.s. Immobiliare Civile Gisetto, nonchè ai soci B.P.R. (indicata in atti anche come B.P.R.) e M.A. il pagamento della somma di L. 260 milioni, oltre accessori.

Proponeva opposizione la Gisetto esponendo che le cambiali azionate erano state a suo tempo sostituite con assegni postdatati emessi dalla B. e dal M., per cui il debito cambiario doveva ritenersi estinto, e chiedeva, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

Il creditore opposto deduceva che alla base della vicenda vi era un prestito da lui concesso a M.P., per il quale, essendo il medesimo impossidente e dichiarato fallito, la moglie B.P. ed il figlio M.A. avevano rilasciato a garanzia del mutuo le cambiali (emesse in realtà dalla soc. Gisetto), nonchè gli assegni scalari suddetti, e che, venuti a scadenza quest’ultimi e non essendo stati in grado i debitori di onorarli, era stato il creditore stesso – per evitarne il protesto – a consegnare a M.P. le somme necessarie per far fronte al pagamento, contro rilascio da parte di quest’ultimo di nuovi assegni.

L’opposto chiedeva, pertanto, l’autorizzazione a chiamare in giudizio M.P., nei confronti del quale formulava domanda di condanna al pagamento delle somme oggetto dell’ingiunzione.

M.P. contestava la fondatezza della pretesa avanzata contro di lui.

Il Tribunale, con sentenza dell’8.8.02, assolveva il M.P. dalla domanda formulata nei suoi confronti ed accoglieva l’opposizione proposta, revocando il decreto ingiuntivo emesso contro la Gisetto.

Appellata la sentenza dall’ A., gli appellati Gisetto e M. resistevano al gravame, e la Corte d’appello, con sentenza depositata il 3.8.04, rigettava l’appello nei confronti della Gisetto e dichiarava inammissibile la domanda proposta dall’ A. avverso il M., nonchè inammissibili le restanti domande dell’ A. stesso.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ A., con due motivi, mentre il M. e la Immobiliare Gisetto s.s. hanno resistito con controricorso, depositando il M. anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non avendo la Corte di merito tenuto in alcun conto gli elementi probatori emersi in giudizio circa un punto decisivo della controversia, e cioè la corretta qualificazione della fattispecie del terzo datore d’ipoteca.

Con il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa la qualificazione giuridica del rapporto tra le parti.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Innanzitutto, rileva il Collegio come il ricorrente non abbia affatto soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 che prescrive l’indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, non avendo egli provveduto – ai fini dell’illustrazione del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – ad indicare le specifiche ragioni per le quali la motivazione risulti omessa (o insufficiente o contraddittoria) su un punto decisivo della controversia, individuato nella corretta qualificazione della fattispecie come quella del terzo datore d’ipoteca.

In realtà, con il motivo in questione il ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni in fatto ed in merito già sollevate nei precedenti gradi di giudizio, non prospettando un difetto di motivazione o una sua insufficienza o contraddittorietà, ma deducendo un’erronea interpretazione, da parte della Corte di merito, delle risultanze probatorie.

Viene postulato, in sostanza, un riesame nel merito della causa, che è inammissibile in sede di legittimità, quando, come risulta nel caso di specie, la decisione è sorretta da logica ed adeguata motivazione, che ha messo in evidenza come dall’ A. non sia stata fornita in corso di causa la prova che tra le parti fosse intervenuta (dopo che il medesimo aveva pagato con proprio denaro gli assegni originariamente emessi contro rilascio di ulteriori assegni) una nuova pattuizione che, a modifica della scrittura del (OMISSIS), avesse esteso al nuovo finanziamento la garanzia data dalle cambiali ipotecarie, essendo pacifico che tale garanzia, così come risultante dalla scrittura suddetta, riguardava esclusivamente gli assegni originariamente emessi dalla B. e da M.A. e non certo quelli che fossero stati eventualmente emessi, in sostituzione dei primi, da M.P..

2. Anche questo motivo è assolutamente infondato, in quanto la censura addotta, sebbene impropriamente rappresentata sotto il profilo del vizio motivazionale, attiene pur sempre al riesame del merito della causa, diretta com’è ad una “rilettura” delle risultanze processuali, ed in particolare del contenuto della scrittura privata del (OMISSIS).

L’interpretazione che di tale scrittura ha fornito la sentenza impugnata è sorretta da un apparato motivazionale assolutamente congruo ed esente da vizi logici ed errori giuridici.

Si rileva, in particolare, che la Corte di merito è pervenuta alle sue conclusioni, ineccepibili sul piano logico-giuridico, a prescindere dalla qualificazione giuridica data al rapporto tra le parti, atteso che nella sentenza gravata non risulta affatto che tale rapporto sia stato qualificato come fideiussione ovvero che ad esso sia stata applicata la relativa disciplina normativa.

Infatti, i giudici d’appello si sono semplicemente limitati a rilevare (v. pag. 8 della sentenza), trascrivendo testualmente parte della suddetta scrittura, che dal suo tenore letterale e sistematico non poteva che trarsi il convincimento che la garanzia cambiaria, ivi pattuita, riguardava esclusivamente gli assegni da emettere da parte della B. e di M.A.; con la conseguenza che, essendo pacifica l’avvenuta estinzione per pagamento da parte della banca trattarla delle obbligazioni cartolari portate dagli assegni di cui alla scrittura in questione, le cambiali ipotecarie dovevano essere restituite all’emittente.

Nessuna censura sul piano motivazionale può, dunque, muoversi alla conclusione alla quale è giunta la Corte di merito, e cioè che dallo stesso tenore della citata scrittura viene esclusa ogni riferibilità della garanzia data dalle cambiali ipotecarie agli assegni che l’ A. si fece rilasciare da M.P. a copertura di quelli emessi antecedentemente dalla B. e da M.A. (e dallo stesso A. asseritamente pagati), nonchè al relativo sottostante nuovo finanziamento.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle controparti le spese del giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna di esse in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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