Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2057 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1637-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

Nonchè da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

CORVISIERI 46, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CAVALIERE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

VIRGILLO giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA

depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del 2° motivo del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello proposto da M.L., ha riconosciuto in favore del medesimo, esercente l’attività di agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2002.

Il giudice d’appello, rilevato che le memorie integrative depositate in primo grado dall’Ufficio risultavano tardive e che alle stesse non era stata allegata copia del condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, condono che il contribuente aveva negato di aver richiesto, riteneva che difettasse, nella specie, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, atteso che il contribuente era un agente di commercio, senza deposito, che svolgeva la propria attività per varie aziende, a titolo personale, con l’utilizzo di un’autovettura e di un telefono, senza alcun dipendente. La C.T.R. disponeva la compensazione delle spese del giudizio per giusti motivi.

L’intimato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, e art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la presentazione delle memorie integrative, depositate dall’Ufficio il 6 ottobre 2008 nel corso del giudizio di primo grado, rilevando che alle stesse non era stata allegata copia del condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, condono che il contribuente aveva negato di aver richiesto.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata è basata, oltre che sulla ritenuta tardività del deposito in primo grado delle memorie integrative da parte dell’Ufficio, sul rilievo che “alle stesse non è stata allegata copia del condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002”. La C.T.R. ha dunque compiuto un accertamento in fatto circa la materiale mancata produzione in giudizio dell’istanza di condono, rispetto al quale la ricorrente non ha sviluppato adeguate censure, essendosi sul punto limitata a prospettare un vizio di violazione di legge e a dedurre la produzione di altra documentazione (interrogazioni all’anagrafe tributaria).

2. Resta così assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce la rilevabilità d’ufficio della questione relativa all’adesione del contribuente al condono, posto che il rilievo officioso del giudice presuppone la rituale acquisizione delle relative circostanze di fatto, nella specie esclusa.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, e del D.Lgs. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che, sulla base dei dati rivenienti dalle stesse dichiarazioni del contribuente e dagli studi di settore, sussisteva, nella specie, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il motivo è infondato.

Va osservato, anzitutto, come il ricorrente abbia censurato la decisione impugnata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, e non, come sarebbe stato corretto, con riguardo al vizio di motivazione, sicchè il motivo potrebbe palesarsi inammissibile.

In ogni caso, la doglianza è infondata, in quanto, nella specie, il giudice di merito ha accertato in concreto, con apprezzamento in fatto congruamente motivato, in relazione alle specifiche modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente, con riguardo ai mezzi utilizzati e all’assenza di personale dipendente, l’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

4. Venendo all’esame del ricorso incidentale, resta assorbito il primo motivo, inerente l’inammissibilità delle memorie integrative depositate in primo grado dall’Ufficio, sostanzialmente condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per contro rigettato.

5. Il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3., la violazione del D.Lgs. art. 546 del 1992, art. 15, commi 1 e 2, e art. 92 c.p.c., comma 2, è infondato.

Il ricorrente censura la statuizione con la quale la C.T.R. ha disposto la compensazione delle spese del giudizio per giusti motivi, assumendo che, nella fattispecie, sia applicabile l’art. 92 c.p.c., comma 2, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, – nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, a tenore della quale “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Tale norma, tuttavia, non trova applicazione nel presente giudizio, iniziato prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, il cui art. 58 stabilisce che le disposizioni della legge in parola che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), sicchè correttamente la C.T.R., con implicito riferimento alle ragioni della decisione, ha ritenuto sussistere, nella specie, giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

6. In conclusione, tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale devono essere rigettati.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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