Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20569 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EUROPIZZI spa, rappresentata e difesa dall’avv. Scarpa Luigi, ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. De Vita Antonio in

via dei Prati degli Strozzi n. 22;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI URGNANO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso

dall’avv. Lo visetti Maurizio e dall’avv. Ramadori Giuseppe, presso

il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via M. Prestinari n.

13;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 70/67/07, depositata il 4 settembre 2007;

Udi.to l’avv. Fausto Buccellato per il controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi, dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

La spa Europizzi propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 70/67/07, depositata il 4 settembre 2007, che, rigettandone l’appello, ha confermato il diniego di rimborso della differenza tra l’ICI versata per un immobile in categoria D/7, per gli anni dal 1998 al 2003 – determinata sulla base della rendita, messa in atti nel dicembre 1997, preposta dalla stessa contribuente con la procedura DOCFA, ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 – e l’ICI determinata a seguito della rettifica del classamento, proposta dalla contribuente nel settembre 2003 assumendo di avere in precedenza compiuto errori, con la medesima procedura DOCFA. Il giudice d’appello aveva anzitutto respinto l’istanza della contribuente di rinvio della trattazione in pendenza del giudizio, da essa promosso nei confronti dell’Agenzia del territorio, avverso l’attribuzione all’immobile, effettuata medio tempore da quell’amministrazione, della primitiva rendita proposta con procedura DOCFA. Il Comune di Urgnano resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Con il primo la società ricorrente censura la sentenza per violazione di legge, per non aver disposto la riunione dei due giudizi, entrambi pendenti dinanzi allo stesso giudice, ovvero per non aver sospeso il giudizio concernente l’ICI dovuta in attesa della pronuncia definitiva sulla rendita catastale nell’altro giudizio; con il secondo motivo assume che la rendita originariamente proposta con procedura DOCFA non era divenuta intangibile allo spirare del termine di dodici mesi, che quindi bene poteva essere successivamente corretta dallo stesso contribuente avvedutosi di errori, rimuovendo gli effetti della primitiva proposta risultata erronea, con conseguente diritto a ripetere la parte di imposta versata indebitamente.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel giudizio di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l’ICI, anch’esso impugnato, non sussiste litisconsorzio necessario fra l’Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura.

L’eventuale contemporanea pendenza dei procedimenti di impugnazione dell’uno e dell’altro atto fa infatti sorgere soltanto un vincolo di pregiudizialità logica del processo concernente l’attribuzione della rendita rispetto a quello avente ad oggetto l’atto di imposizione fiscale, con conseguente-opportunità di una trattazione simultanea in via di riunione successivi ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo, o necessità di sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., del giudizio concernente l’atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata, fino alla definizione di quello relativo a tale rendita” (Cass. n. 9203 del 2007, n. 26380 del 2006).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. Civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo appare manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo motivo;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il comune controra corrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa l’inviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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