Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20568 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26704-2017 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 2,

presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ADRIANO DE MARCHI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 1 dicembre 2016 – 13 maggio 2017 numero 693 la Corte d’Appello di Venezia riformava la sentenza del Tribunale di Vicenza e, per l’effetto, rigettava il ricorso proposto da G.P. avverso il provvedimento dell’INPS di revoca della prestazione dell’assegno di invalidità civile in godimento, per assenza del requisito sanitario;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il Tribunale aveva disatteso le conclusioni del c.t.u. del primo grado, che aveva affermato sussistere una invalidità inferiore al 74%, in assenza di adeguata motivazione. Il c.t.u. aveva puntualmente risposto al quesito posto dal giudice nonchè alle osservazioni del consulente della parte ricorrente; nella integrazione conseguente alla richiesta di chiarimenti del G., aveva precisato di avere analizzato tutta la documentazione successiva alla prima relazione (risalente all’anno 2014), confermando motivatamente le conclusioni già rassegnate.

A fronte della dettagliata relazione del c.t.u. il giudicante avrebbe dovuto quantomeno esporre per quali patologie era stato indicato un grado di invalidità non corretto, precisando per ognuna di esse la differenza di valutazione, anche in termini quantitativi ed, in ogni caso indicare in modo completo le ragioni del proprio dissenso rispetto alle determinazioni del c.t.u. Il Tribunale non si era attenuto a tale principio, limitandosi a ritenere più attendibili e logiche le conclusioni del consulente di parte.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso G.P., articolato in un unico motivo, cui l’INPS ha opposto difese con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c., – violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, e dell’art. 149 disp. att. c.p.c..

Ha dedotto essere consentito al giudice di merito valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni del c.t.u. e disattenderne le sottese argomentazioni tecniche e che non era configurabile giuridicamente l’asserito difetto di motivazione, non essendovi contraddizione fra l’utilizzazione dei dati acquisiti attraverso la consulenza tecnica d’ufficio quanto alle patologie riscontrate e la loro correzione quanto alle conseguenti valutazioni in termini di invalidità.

La motivazione era stata adeguatamente esposta dal Tribunale con il richiamo alle patologie indicate in sentenza e con la precisazione che era la pluralità delle patologie più gravi che doveva essere esaminata nel complessivo quadro invalidante; il c.t.u. aveva omesso di valutare l’effettiva incidenza invalidante delle patologie e di attribuire ad alcune di esse il relativo grado di invalidità (ad esempio, per la patologia depressiva).

Per tali ragioni le conclusioni del consulente di parte erano state ritenute più attendibili e logiche; non era invece necessario attribuire a ciascuna patologia la relativa incidenza percentuale di invalidità.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che in limine si precisa che il giudice dell’appello è investito del merito delle questioni controverse e che, pertanto, ove le ragioni della impugnazione investano il fatto storico accertato nel primo grado, l’effetto devolutivo comporta la sua piena cognizione in ordine a quel fatto, non limitata al controllo della motivazione della sentenza di primo grado.

Erroneamente l’odierno ricorso è strutturato facendo riferimento alla assunta logicità e coerenza della motivazione della sentenza di primo grado, riformata dal giudice dell’appello; la Corte territoriale non era legata alla motivazione del Tribunale e, piuttosto, ha compiuto/come giudice di seconda istanza, un nuovo accertamento di fatto, di segno diverso ed opposto rispetto al primo giudice, valutando in difformità da questi i medesimi elementi istruttori.

L’accertamento di fatto compiuto dal giudice dell’appello, che ha sostituito la pronuncia del Tribunale, avrebbe potuto essere impugnato in questa sede soltanto ai termini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero con la specifica allegazione di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti ed avente rilevo potenzialmente decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata. Il ricorrente si è limitato, invece, ad assumere la condivisibilità delle valutazioni del Tribunale – rispetto a quelle espresse nella sentenza impugnata – sicchè la critica si risolve nella inammissibile richiesta di un riesame del merito;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, poichè dal ricorso non emerge la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all’art. 152 dip. att. c.p.c.;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ii ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA