Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20568 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 29/09/2020), n.20568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21079-2017 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO

102, presso lo studio dell’avvocato ITALO ROMAGNOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DARIO BINI;

– ricorrente –

contro

S.T., in qualità di coniuge ed erede di

S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 763/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e per

l’assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Dario Bini, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.O. ha impugnato la sentenza n. 763/2016 della Corte di Appello di L’Aquila con ricorso fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata S.T., coniuge ed erede dell’originario convenuto S.V..

La gravata decisione della Corte territoriale aveva accolto il gravame innanzi ad essa svolto da S.V. e dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Pescara n. 794/2009, rimettendo la causa innanzi a tale A.G. per “la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge di S.V.”.

L’appellata sentenza del Tribunale di prima istanza, pronunciandosi non definitivamente su domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., proposta dalla odierna ricorrente M., non aveva – viceversa- ritenuto necessaria l’anzidetta integrazione del contraddittorio.

La causa, già assegnata per la trattazione del ricorso alla Sesta Sezione Civile – Seconda, veniva da tale Sezione stessa rimessa, con ordinanza interlocutoria del 7 novembre 2018, alla pubblica udienza.

Tanto per mancanza di evidenza decisoria.

E ciò anche in considerazione della controvertibilità della sollevata questione in ordine all’applicabilità, nella concreta fattispecie, dei principi in materia di partecipazione al giudizio del coniuge litisconsorte necessario in dipendenza della natura del bene promesso in vendita.

Entrambe le parti hanno ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare deve ritenersi l’immediata impugnabilità della gravata decisione, atteso il tipo di decisum della stessa.

Tanto ai sensi del relativo e condiviso principio che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. S.U. n. 25774/2015).

2. – Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 184 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla natura del bene in comunione legale oggetto dell’atto dispositivo di un coniuge.

3. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

4. – Con il terzo motivo del ricorso si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

5. – Ritenuta l’ammissibilità del proposto ricorso ed esposti doverosamente i motivi di gravame deve osservarsi quanto segue con esame congiunto dei medesimi connessi motivi. La decisione impugnata ha deciso conformemente al noto orientamento giurisprudenziale, qui ribadito, col quale è stato affermato il principio secondo cui “nell’azione prevista dall’art. 2932 c.c., promossa dal promissario acquirente, per l’adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l’affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3)” (Cass., Sez. U., Sent. 24 agosto 2007, n. 17952).

Il ricorso non offre motivi o ragioni tali da indurre a modificare il suesposto principio in base al quale è stato adottato il dictum della sentenza per cui è ricorso.

Va rilevato (solo per completezza) che la natura del bene promesso in vendita -stabilimento balneare “Le Naiadi”- non esclude la necessità del detto litisconsorzio, stante la ritenuta riconducibilità del detto bene nell’ambito di operatività dell’art. 184 c.c., comma 1.

I motivi non possono essere, dunque, accolti.

6. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

7. – Vanno compensate le spese, data la natura della controversia.

8. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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