Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20568 del 13/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20568 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 527-2014 proposto da:
SALOMONE ANGELO (SLMNGL64C05F8394 REA ANTONIO
REANTN50M21A433B)

AMELIA

AGOSTINO

MLAGTN53H20A749L) • RAGUSI MASSIMO
(RGSMSM51C30H50113) GOLLER RENZO(GLLRNZ42R16A821S)
GIARDINA ANTONIO ( GRDNTN58R26F158Y) MERLINI
GABRIELE (MRLGRL48D15E343U) FERRARO EMILIO
FRRLME54CO2H128Ji PINTO FRANCESCO
PNTFNC44B14G273B

GIANCASPRO

MICHELE

GNCMHL49A18L2201

MELONI

ANTONIO

MLNNTN44L12L5211)

SANGIOVANNI

GINO

SNGGNI40M16E745Z) CELIENTO ROSA (CLNRS051T49F839Y)

620

Data pubblicazione: 13/10/2015

SALUTARI GINO SLTGNI52T02I8044 STURLESE PIERO
(STRPRI49C01E46312) GULL OSCAR GLLSCR60D28D548W)
CERRUTI RICCARDO CCRRRCR48H09A4294, TRIVISANO
GIOVANNI rRVGNN68S21F051Y) DI MATIE0 ITALO

COFANO FRANCESCO (CFNFNC5OS17D508F) COCCO
VINCENZO CCCVCN44L3OC286Y), COSTA CORRADO LUCIO
(CSTCRD62T12F943U1 GRECO AGOSTINO
GRCGTN41M27D08601
TFNC54T07Z401H\
13RNRNT50AO5I932E)

‘TIRMCCO

FRANCESCO

PIERANDREI

ARIODANTE

SANTAMARIA

ANTONIO

D’ABRAMO

ANGELO

(SNTNTN53A27B963LA

)BRNGL46D03L109M) LA CECILIA ALDO
LCCLDA56M25L158A BRASILI RENATO(BRSRNT55P29H876V)
ROMEO ANTONIO RMONTN43T11G702W) BALDASSARRE
GIUSEPPE 3LDGPP55B15G482Y) TARTAGLIONE LUCA
I’RTLCU65M10E932Y) VITA MASSIMO (VTIMSM58R13A662R),
SPURIO LAURO (.SPRLRA55L21L366N) FARRIS ALESSIO

b

IRLSS65L10G282B) CARDUR FRANCESCO

(CRDFNC55D20F158.1) FRASSI MASSIMO 1SMSM64L27B049Ri
CAIAZZO EUGENIO (CZZGNE39A05C1294 DATTI
GIOVANNI (DTTGNN64TO6D539L) MANNA SALVATORE
eMNNSVT78T14E783A MANNA GIOVANNI
DE

eMNNGNN80H28E78313),

PAOLIS

CARLO

CINQUEGRANA

VINCENZO

(CNQVCN51B18A455U)

CORDESCHI

RENATO

(CRDRNT55A10A345A)

MAZZOLINI

ROSARIA

(DPLCRL671322C987V)

MZZRSR56155E7831.)

FRANCO

ANTONIO

FRNNTN59M19F60711) BOVIO FLAVIO (BV0FLV53P18E038Y)
Ric. 2014 n. 00527 sez. M2 – ud. 28-01-2015
-2-

(DMTTLI50C07A230El PRESA ARMANDO ()RSRND64S12F2233ei

DE LUCA GENNARO (DLCGNR60P19B9631), SANTAGATA
MICHELE I, \I-FMHL48T11C514G) . GIORGI GUIDO ADRIANO
RGGDR46TO3L120X)

VENUTI

GIOACCHINO

(VNTGCH60D23C336A PINTO MA ITEO(PNTMTF46H16G273S)

PIERO (PSRPRI48D11G157J) GATTO RAFFAELE
GITRFL69D10Z11
STORCHI
GAETANO
STRGTN49A03F202I)
CRFSVT50B13A662Z1

CAROFIGLIO
COLIZZA

CT 2GNN57T26Z401H)

SANTORO

SNTRCC56A11F881N)

PLACIDI

SALVATORE
GIOVANNINO
ROCCO
ANDREA

CSRH77R64A271j)
)LCNDR48R14C959K1 MEDICI SARAH
MEDICI ROBERTA CRRT81D47E783 ) MANNA ROSARIA
MNNRSR87B43E7830)

SALVATI

GERARDO

SLVGRD58D30F138F)

BIANCATERRA

MAURIZIO

BNCMRZ59M16G482R)
PTRSLL79B68G482M,
SNTGPR54E07H501Y

PETRUCCI
SANTLLLO
DE

NINNO

ISABELLA
GIANPIERO
MICHELE

DNNMHL70M03A225M) RUSSO NATALINO
SNLN50B27I7544 DE PIETRO PAOLO (DPTPLA59C27H501R)
CONTE GIOVANNI CNTGNN44A17H798Zi IACUESSA
GIOVANNI

C
, SSGNN63B21H501K,) MAN COSU MARIO

MNCMRA40C0B 354T) STRAMAZZOTTI PAOLO
TRPLA48P01C7044 BURATTI ALBERTO RILRT56H22I4364
ETZI SALVATORE (TZESVT46D16F252W) GRIPPA
FORTUNATO ( GRPFTN60H13E038E) COTICA GIORGIO
) ME DICI LUCIA ( MDCLCU93E69A2521-I)
(1C3TCGRG49T24G979S
ASCARELLA VITTORIO(PSCVTR51P1 I233I) NATALI EZIO
NTLZE149M19F7400) D’AI LLO LUIGI (DLLLGU46D08E791J)
Ric. 2014 n. 00527 sez. M2 – ud. 28-01-2015
-3-

CESCO BOLLA GIORGIO (CSCGRG66A31G6424 PES.ARESI

CELORO AGOSTINO (CLRGTN64D05L245Z) TERRANO
SALVATORE
TR.Nvt4
TRRSVT61A01F184V) TRENTADUE VITO
MARIO (

R46A09F262j) MARCOLON G O CAMILLO

(MRCCLL60E04E885, CHERUBINI GINO(CHRGNI52L12A4684

GIUSEPPE (FLGGPP44B09L613B) LOI GIORGIO
LOIGRG63P03E441Y)

MASTROMATFE0

IGNAZIO

MSTGNZ65H06L8421(

DEL

LUCIANO

LUNGO

DLLLCN38L28B03611 VALERI ADALBERTO
VLRDBR38A29H913U) DE BENEDETTO ALFREDO
CARLI

DBNLRD51C12L485M)
CRLGCR41R31C912A)

P OS SEMATO

GIANCARLO
ANTONIO

(PSSNTN52D02C359F) FUSCO GIUSEPPE (FS CGP1364H05I131 91
BIGOTTO ACHTT .T E (13GTCLL59R24L101I), ESPOSITO NUZZO
GIOVANNI (SPSGNN62L12A024N) MUSETTI BRUNO
STBRN38M061,819Q
DMBLRT41H14I608G

DIAMBRA

ALBERTO

MANZI

GIUSEPPE

MNZGPP51D19G283R) DE LEONARDI GIORGIO
LMGRG37L04D969G) FELACO DOMENICO
FLCDNC45P198452j) PINTUS IGNAZIO()NTGNZ5OLO2D333T)
CAPRIO ALDO tPRLDA55C12L656R) ATRIPALDI VINCENZO
TRPVCN53B28F839C) COCCIA GIOVANNI
C CGNN51 AO5H390Z

2

TAMPANELLA

RAFFAELE

TMPRFL54TO4L0491Q

BELFIGLIO

AMELIA

BLFMLA44C41H424L,)

ANTONRT .T J

ROBERTO

TNRRT50E06E535

MEDICI

FEDERICO

MDCFRC80P09A271S

DI

CARLO

ROSARIO

DCRRSR591-11 8D960X)

CARTA

MARIANO

CRTMRN58B02G44530

DRAGOTTO

ROBERTO

Ric. 2014 n. 00527 sez. M2 – ud. 28-01-2015
-4-

MARINO AGOSTINO MRNGTN51TO2F912X) FULGHERT

(DRGRRT53S19A4790

C

LNSGNN41D30F391Gi

LANESE

GIOVANNI

CORSI

GIULIANO

((CRSGLN39H18C704I) TRIVISANO MARIA ANTONIETTA
TRVMNT71L48F051SI TROPEANO SALVATORE

GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato UMBERTO CORONAS giuste procure speciali in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO

DF.I L’ECONOMIA E DELLE FINANZE

80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controticorrente avverso il decreto n. 976/2013 della CORTE D’APPRI TO di
PERUGIA dell’i 1/02/2013, depositato il 31/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Sgueglia Andrea (delega avvocatgo Coronas
Salvatore) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 00527 sez. M2 – ud. 28-01-2015
-5-

TRPSVT53A01F839Q, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FATTO E DIRITTO
I ricorrenti propongono ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, che resiste con controricorso, avverso il decreto della Corte di appello di Perugia
che ha condannato il Ministero a pagare curo 1166 a ciascun ricorrente ad eccezione degli
eredi di Manna Giuseppe , cui sono stati liquidati curo 832,80e di Bova Flavio la cui

Il provvedimento impugnato richiama i criteri sulla durata ragionevole del procedimento
nelle varie fasi, evidenzia che nel giudizio amministrativo deve tenersi conto del mancato
impulso della parte, fa riferimento ad un danno non patrimoniale tra euro 1000 e 1500 per
ogni anno di ritardo, suscettibile di riduzione e deduce che, trattandosi della prospettazione
di una questione di costituzionalità, il potenziale paterna d’animo era venuto meno dalla
decisione della Consulta n. 331 del 1999..
Il ricorso lamenta 1) violazione degli artt. 2 e 3 commi 4 e 5 della legge 89/2001 e
successive modifiche, 6 CEDU, in relazione alla durata ragionevole del processo
presupposto; 2) omesso esame di fatti decisivi circa l’asserita assenza di speranza di
successo; 3) violazione degli artt. 132, 156, 118 cpc e 111 Cost in ordine alla riduzione al
minimo dell’indennizzo; 4) violazione dell’art. 54 comma 2 del D.L. 112/2008 e succ. mod,
dei principi sulla successione delle leggi nel tempo e degli artt. 2 e 3 legge 89/2001 in ordine
ai criteri di equa riparazione per processi amministrativi; 5) violazione delle stesse norme in
ordine all’irretroattività della legge; 6) violazione dell’art. 92 comma 2 cpc sulla
compensazione del 50% delle spese in ragione della netta differenza tra quanto richiesto e
quanto liquidato 7) violazione dell’art. 91 cpc in ordine alla violazione dei minimi tariffari
nella liquidazione in euro 800 quanto alla metà.
Ciò premesso e considerato che il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata,si
osserva:

domanda è stata respinta.

Questa Corte si è già pronunziata sulla durata ragionevole del processo nelle varie
situazioni esaminate (Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi),
occupandosi anche del risarcimento dei danni (Cass. 29.7.2013 n. 18239) e precisando che la
proposizione collettiva del ricorso, se di per sé non integra una presunzione di affievolimento
del danno, nell’ambito di una valutazione complessiva può costituire ragione di scostamento

purchè la determinazione dell’indennizzo resti con questi compatibile (Casa. 23.7.2013 n.
17883 che in materia pensionistica ha confermato la decisione di riconoscere un indennizzo
di curo 500 l’anno), che non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia
minima di gravità ( Cass. 12.6.2013 n.14777).
E’ stata anche affermata la possibilità di discostarsi dai criteri orientativamente indicati
dalla CEDU e recepiti da questa Corte ( Cass. 13.1.2008 n. 14, Cass. 1.3.2007 n. 4845 ex
plurimis) in relazione al carattere della pretesa azionata nel processo presupposto (

Qin.

n.

12937/2012).
Nel caso di specie la corte di appello ha indicato i criteri cui si è ispirata ed ha fatto
riferimento ai parametri più volte applicati per cui la relativa liquidazione, comportando
anche una valutazione discrezionale delle situazioni esaminate, resta incensurabile.
Peraltro, in fattispecie analoga, questa Corte Suprema ha affermato che, se una
domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina
applicabile, disattesa dal giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo
cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronunzia non ha
determinato un paterna d’animo suscettibile di indennizzo, appare plausibile e ragionevole
(Cass.16.9.2014 n.19478).
Donde il rigetto dei primi cinque motivi.

dai parametri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla CEDU

Il sesto motivo di censura va del pari respinto, essendo plausibile una liquidazione che
tenga conto della domanda iniziale e del risultato ottenuto mentre va accolto il settimo in
ordine alla violazione dei minimi tariffari, con decisione nel merito.
La novità della questione ed il rigetto di gran parte dei motivi consiglia la
compensazione delle spese.

La Corte rigetta i primi sei motivi di ricorso, accoglie il settimo e liquida per la metà le
spese in euro 1650.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2015.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

DIPOSTAIO h (211MMIA

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PER QUESTI MOTIVI

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