Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20568 del 13/10/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 20568 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 527-2014 proposto da:
SALOMONE ANGELO (SLMNGL64C05F8394 REA ANTONIO
REANTN50M21A433B)
AMELIA
AGOSTINO
MLAGTN53H20A749L) • RAGUSI MASSIMO
(RGSMSM51C30H50113) GOLLER RENZO(GLLRNZ42R16A821S)
GIARDINA ANTONIO ( GRDNTN58R26F158Y) MERLINI
GABRIELE (MRLGRL48D15E343U) FERRARO EMILIO
FRRLME54CO2H128Ji PINTO FRANCESCO
PNTFNC44B14G273B
GIANCASPRO
MICHELE
GNCMHL49A18L2201
MELONI
ANTONIO
MLNNTN44L12L5211)
SANGIOVANNI
GINO
SNGGNI40M16E745Z) CELIENTO ROSA (CLNRS051T49F839Y)
620
Data pubblicazione: 13/10/2015
SALUTARI GINO SLTGNI52T02I8044 STURLESE PIERO
(STRPRI49C01E46312) GULL OSCAR GLLSCR60D28D548W)
CERRUTI RICCARDO CCRRRCR48H09A4294, TRIVISANO
GIOVANNI rRVGNN68S21F051Y) DI MATIE0 ITALO
COFANO FRANCESCO (CFNFNC5OS17D508F) COCCO
VINCENZO CCCVCN44L3OC286Y), COSTA CORRADO LUCIO
(CSTCRD62T12F943U1 GRECO AGOSTINO
GRCGTN41M27D08601
TFNC54T07Z401H\
13RNRNT50AO5I932E)
‘TIRMCCO
FRANCESCO
PIERANDREI
ARIODANTE
SANTAMARIA
ANTONIO
D’ABRAMO
ANGELO
(SNTNTN53A27B963LA
)BRNGL46D03L109M) LA CECILIA ALDO
LCCLDA56M25L158A BRASILI RENATO(BRSRNT55P29H876V)
ROMEO ANTONIO RMONTN43T11G702W) BALDASSARRE
GIUSEPPE 3LDGPP55B15G482Y) TARTAGLIONE LUCA
I’RTLCU65M10E932Y) VITA MASSIMO (VTIMSM58R13A662R),
SPURIO LAURO (.SPRLRA55L21L366N) FARRIS ALESSIO
b
IRLSS65L10G282B) CARDUR FRANCESCO
(CRDFNC55D20F158.1) FRASSI MASSIMO 1SMSM64L27B049Ri
CAIAZZO EUGENIO (CZZGNE39A05C1294 DATTI
GIOVANNI (DTTGNN64TO6D539L) MANNA SALVATORE
eMNNSVT78T14E783A MANNA GIOVANNI
DE
eMNNGNN80H28E78313),
PAOLIS
CARLO
CINQUEGRANA
VINCENZO
(CNQVCN51B18A455U)
CORDESCHI
RENATO
(CRDRNT55A10A345A)
MAZZOLINI
ROSARIA
(DPLCRL671322C987V)
MZZRSR56155E7831.)
FRANCO
ANTONIO
FRNNTN59M19F60711) BOVIO FLAVIO (BV0FLV53P18E038Y)
Ric. 2014 n. 00527 sez. M2 – ud. 28-01-2015
-2-
(DMTTLI50C07A230El PRESA ARMANDO ()RSRND64S12F2233ei
DE LUCA GENNARO (DLCGNR60P19B9631), SANTAGATA
MICHELE I, \I-FMHL48T11C514G) . GIORGI GUIDO ADRIANO
RGGDR46TO3L120X)
VENUTI
GIOACCHINO
(VNTGCH60D23C336A PINTO MA ITEO(PNTMTF46H16G273S)
PIERO (PSRPRI48D11G157J) GATTO RAFFAELE
GITRFL69D10Z11
STORCHI
GAETANO
STRGTN49A03F202I)
CRFSVT50B13A662Z1
CAROFIGLIO
COLIZZA
CT 2GNN57T26Z401H)
SANTORO
SNTRCC56A11F881N)
PLACIDI
SALVATORE
GIOVANNINO
ROCCO
ANDREA
CSRH77R64A271j)
)LCNDR48R14C959K1 MEDICI SARAH
MEDICI ROBERTA CRRT81D47E783 ) MANNA ROSARIA
MNNRSR87B43E7830)
SALVATI
GERARDO
SLVGRD58D30F138F)
BIANCATERRA
MAURIZIO
BNCMRZ59M16G482R)
PTRSLL79B68G482M,
SNTGPR54E07H501Y
PETRUCCI
SANTLLLO
DE
NINNO
ISABELLA
GIANPIERO
MICHELE
DNNMHL70M03A225M) RUSSO NATALINO
SNLN50B27I7544 DE PIETRO PAOLO (DPTPLA59C27H501R)
CONTE GIOVANNI CNTGNN44A17H798Zi IACUESSA
GIOVANNI
C
, SSGNN63B21H501K,) MAN COSU MARIO
MNCMRA40C0B 354T) STRAMAZZOTTI PAOLO
TRPLA48P01C7044 BURATTI ALBERTO RILRT56H22I4364
ETZI SALVATORE (TZESVT46D16F252W) GRIPPA
FORTUNATO ( GRPFTN60H13E038E) COTICA GIORGIO
) ME DICI LUCIA ( MDCLCU93E69A2521-I)
(1C3TCGRG49T24G979S
ASCARELLA VITTORIO(PSCVTR51P1 I233I) NATALI EZIO
NTLZE149M19F7400) D’AI LLO LUIGI (DLLLGU46D08E791J)
Ric. 2014 n. 00527 sez. M2 – ud. 28-01-2015
-3-
CESCO BOLLA GIORGIO (CSCGRG66A31G6424 PES.ARESI
CELORO AGOSTINO (CLRGTN64D05L245Z) TERRANO
SALVATORE
TR.Nvt4
TRRSVT61A01F184V) TRENTADUE VITO
MARIO (
R46A09F262j) MARCOLON G O CAMILLO
(MRCCLL60E04E885, CHERUBINI GINO(CHRGNI52L12A4684
GIUSEPPE (FLGGPP44B09L613B) LOI GIORGIO
LOIGRG63P03E441Y)
MASTROMATFE0
IGNAZIO
MSTGNZ65H06L8421(
DEL
LUCIANO
LUNGO
DLLLCN38L28B03611 VALERI ADALBERTO
VLRDBR38A29H913U) DE BENEDETTO ALFREDO
CARLI
DBNLRD51C12L485M)
CRLGCR41R31C912A)
P OS SEMATO
GIANCARLO
ANTONIO
(PSSNTN52D02C359F) FUSCO GIUSEPPE (FS CGP1364H05I131 91
BIGOTTO ACHTT .T E (13GTCLL59R24L101I), ESPOSITO NUZZO
GIOVANNI (SPSGNN62L12A024N) MUSETTI BRUNO
STBRN38M061,819Q
DMBLRT41H14I608G
DIAMBRA
ALBERTO
MANZI
GIUSEPPE
MNZGPP51D19G283R) DE LEONARDI GIORGIO
LMGRG37L04D969G) FELACO DOMENICO
FLCDNC45P198452j) PINTUS IGNAZIO()NTGNZ5OLO2D333T)
CAPRIO ALDO tPRLDA55C12L656R) ATRIPALDI VINCENZO
TRPVCN53B28F839C) COCCIA GIOVANNI
C CGNN51 AO5H390Z
2
TAMPANELLA
RAFFAELE
TMPRFL54TO4L0491Q
BELFIGLIO
AMELIA
BLFMLA44C41H424L,)
ANTONRT .T J
ROBERTO
TNRRT50E06E535
MEDICI
FEDERICO
MDCFRC80P09A271S
DI
CARLO
ROSARIO
DCRRSR591-11 8D960X)
CARTA
MARIANO
CRTMRN58B02G44530
DRAGOTTO
ROBERTO
Ric. 2014 n. 00527 sez. M2 – ud. 28-01-2015
-4-
MARINO AGOSTINO MRNGTN51TO2F912X) FULGHERT
(DRGRRT53S19A4790
C
LNSGNN41D30F391Gi
LANESE
GIOVANNI
CORSI
GIULIANO
((CRSGLN39H18C704I) TRIVISANO MARIA ANTONIETTA
TRVMNT71L48F051SI TROPEANO SALVATORE
GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato UMBERTO CORONAS giuste procure speciali in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO
DF.I L’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controticorrente avverso il decreto n. 976/2013 della CORTE D’APPRI TO di
PERUGIA dell’i 1/02/2013, depositato il 31/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Sgueglia Andrea (delega avvocatgo Coronas
Salvatore) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento del ricorso.
Ric. 2014 n. 00527 sez. M2 – ud. 28-01-2015
-5-
TRPSVT53A01F839Q, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti propongono ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, che resiste con controricorso, avverso il decreto della Corte di appello di Perugia
che ha condannato il Ministero a pagare curo 1166 a ciascun ricorrente ad eccezione degli
eredi di Manna Giuseppe , cui sono stati liquidati curo 832,80e di Bova Flavio la cui
Il provvedimento impugnato richiama i criteri sulla durata ragionevole del procedimento
nelle varie fasi, evidenzia che nel giudizio amministrativo deve tenersi conto del mancato
impulso della parte, fa riferimento ad un danno non patrimoniale tra euro 1000 e 1500 per
ogni anno di ritardo, suscettibile di riduzione e deduce che, trattandosi della prospettazione
di una questione di costituzionalità, il potenziale paterna d’animo era venuto meno dalla
decisione della Consulta n. 331 del 1999..
Il ricorso lamenta 1) violazione degli artt. 2 e 3 commi 4 e 5 della legge 89/2001 e
successive modifiche, 6 CEDU, in relazione alla durata ragionevole del processo
presupposto; 2) omesso esame di fatti decisivi circa l’asserita assenza di speranza di
successo; 3) violazione degli artt. 132, 156, 118 cpc e 111 Cost in ordine alla riduzione al
minimo dell’indennizzo; 4) violazione dell’art. 54 comma 2 del D.L. 112/2008 e succ. mod,
dei principi sulla successione delle leggi nel tempo e degli artt. 2 e 3 legge 89/2001 in ordine
ai criteri di equa riparazione per processi amministrativi; 5) violazione delle stesse norme in
ordine all’irretroattività della legge; 6) violazione dell’art. 92 comma 2 cpc sulla
compensazione del 50% delle spese in ragione della netta differenza tra quanto richiesto e
quanto liquidato 7) violazione dell’art. 91 cpc in ordine alla violazione dei minimi tariffari
nella liquidazione in euro 800 quanto alla metà.
Ciò premesso e considerato che il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata,si
osserva:
domanda è stata respinta.
Questa Corte si è già pronunziata sulla durata ragionevole del processo nelle varie
situazioni esaminate (Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi),
occupandosi anche del risarcimento dei danni (Cass. 29.7.2013 n. 18239) e precisando che la
proposizione collettiva del ricorso, se di per sé non integra una presunzione di affievolimento
del danno, nell’ambito di una valutazione complessiva può costituire ragione di scostamento
purchè la determinazione dell’indennizzo resti con questi compatibile (Casa. 23.7.2013 n.
17883 che in materia pensionistica ha confermato la decisione di riconoscere un indennizzo
di curo 500 l’anno), che non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia
minima di gravità ( Cass. 12.6.2013 n.14777).
E’ stata anche affermata la possibilità di discostarsi dai criteri orientativamente indicati
dalla CEDU e recepiti da questa Corte ( Cass. 13.1.2008 n. 14, Cass. 1.3.2007 n. 4845 ex
plurimis) in relazione al carattere della pretesa azionata nel processo presupposto (
Qin.
n.
12937/2012).
Nel caso di specie la corte di appello ha indicato i criteri cui si è ispirata ed ha fatto
riferimento ai parametri più volte applicati per cui la relativa liquidazione, comportando
anche una valutazione discrezionale delle situazioni esaminate, resta incensurabile.
Peraltro, in fattispecie analoga, questa Corte Suprema ha affermato che, se una
domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina
applicabile, disattesa dal giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo
cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronunzia non ha
determinato un paterna d’animo suscettibile di indennizzo, appare plausibile e ragionevole
(Cass.16.9.2014 n.19478).
Donde il rigetto dei primi cinque motivi.
dai parametri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla CEDU
Il sesto motivo di censura va del pari respinto, essendo plausibile una liquidazione che
tenga conto della domanda iniziale e del risultato ottenuto mentre va accolto il settimo in
ordine alla violazione dei minimi tariffari, con decisione nel merito.
La novità della questione ed il rigetto di gran parte dei motivi consiglia la
compensazione delle spese.
La Corte rigetta i primi sei motivi di ricorso, accoglie il settimo e liquida per la metà le
spese in euro 1650.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2015.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
DIPOSTAIO h (211MMIA
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PER QUESTI MOTIVI
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