Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20568 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso

dall’avv. Buccheri Corrado, ed elettivamente domiciliato in Roma

presso lo Studio Grez al corso Vittorio Eirenuele II n. 33;

– ricorrente –

contro

F.LLI GRAGNANI – BAGNO IMPERIA DI MARGHERITA GRAGNANI sas,

rappresentata e difesa dall’avv. Righi Luca ed elettivamente

domiciliata in Roma presso l’avv. Fausto Buccellato in viale Angelico

n. 45;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n, 17/36/07, depositata il 24 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il Comune di Viareggio propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 17/36/07, depositata il 24 aprile 2007, che, accogliendo l’espello della snc F.lli Gragnani Bagno Imperia di Margherita Gragnani, ha riconosciuto ad essa il diritto al rimborso dell’ICI versata per le annualità dal 1993 al 2000, ritenendo insussistente l’obbligo impositivo per i concessionari di aree demaniali, sulla base della originaria disciplina dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, essendo sorto tale obbligo, con. efficacia ex nunc, solo a far data dal 1 gennaio 2001, per effetto della novella introdotta con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 18.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Col primo motivo l’amministrazione ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello dell’omessa pronuncia, che, essendo stata presentata la domanda di rimborso oltre il termine, il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la decadenza della, contribuente ai sensi dell’art. 2969 c.c., seconda parte; con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 assume che nell’ipotesi di immobili costruiti in forza di concessione demaniale statale o comunale, ove nell’atto di concessione sia prevista la facoltà, di costruire, costituire ipoteca e alienare: il bene, come nella specie, sarebbe configurabile un diritto reale di proprietà e/o di superficie e, conseguentemente, il concessionario sarebbe assoggettato all’imposta ai sensi della disposizione in rubrica, e ciò anche in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000.

In ordine al primo motivo si osserva che la sentenza, impugnata, non facendo alcun cenno alla deduzione di una questione di decadenza dal diritto al rimborso, nè rendendo su di essa alcuna pronuncia, non incorre nel vizio di violazione di legge.

Questa Corte ha affermato che “la preclusione (che si traduce in un’ipotesi di decadenza) – conseguente alla omessa impugnazione di un avviso di liquidazione d’imposta – della possibilità di impugnare il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta stessa, ancorchè rilevabile d’ufficio, non può essere eccepita per la prima volta in sede di giudizio di Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risulti espressamente la circostanza di fatto invocata a sostegno della detta preclusione, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (care l’esame di documenti) di regola preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ. Nè è possibile ipotizzare un “error in procedendo” del giudice di merito – consistente nel mancato esame di un documento, – poichè la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, così che non può trovare applicazione per la prima volta in cassazione con riferimento ad un fatto trai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione” (Cass. n. 21510 del 2004). Quanto, in particolare, alla censura di omessa pronuncia sul punto, il motivo si rivela privo del requisito dell’autosufficienza, atteso che il ricorrente si limita a rilevare che la decadenza era stata “oggetto di specifica eccezione preliminare formulata… nella memoria di appello 24.10.2006”, senza trascrivere i relativi passi dell’atto difensivo e senza neppure dare compiutamente conto dei termini e delle modalità di formulazione del rilievo.

Con riguardo al secondo motivo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione.

Egli è soggetto all’imposta comunale sugli immobili (ICI) anche prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 – che prevede che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo ICI sia il concessionario -, considerato che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1, stabilisce anche nella formulazione anteriore al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che siano soggetti ICI anche i titolari del diritto di superficie e degli altri diritti reali” (Cass. n. 9935 del 2008, n. 22522 del 2009, n. 15470 del 2010).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto il primo motivo appare infondato, mentre il secondo è manifestamente fondato;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata, agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il comune ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto mentre deve essere rigettato il primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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