Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20568 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20568 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 2393 – 2015 R.G. proposto da:
TRALICCI GINA – c.f. TRLGNI59H61H501E – STANISCt4 NICOLA – c.f.
NSTNCL59R17H501S – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio, n.
20, presso lo studio dell’avvocato Salvino Greco che li rappresenta e difende in
virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTI
contro
BASSANI GIANCARLO
INTIMATO
avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 6419 del 27.11.2013,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L’avvocato Nicola Staniscia citava a comparire Giancarlo Bassani dinanzi al
tribunale di Roma.

Data pubblicazione: 07/08/2018

Esponeva che aveva proposto su incarico e per conto del Bassani, nel giudizio
iscritto al n. 5199/1994 r.g. innanzi al pretore di Roma, domanda di risarcimento
danni da sinistro stradale; che i suoi onorari erano rimasti insoluti.
Chiedeva la condanna del convenuto al relativo pagamento.
Si costituiva Giancarlo Bassani.

e non già all’attore e che in dipendenza dell’esito negativo del giudizio iscritto al
n. 5199/1994 r.g. e definito con sentenza n. 4744/1995 aveva corrisposto alla
“S.A.I. Assicurazioni” la somma di lire 2.364.642.
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell’avvocato Gina
Tralicci; nel merito instava per il rigetto dell’avversa domanda ed, in via
riconvenzionale, per la condanna in solido dell’attore e della terza chiamata al
risarcimento dei danni sofferti.
Si costituiva l’avvocato Gina Tralicci.
Deduceva che per conto del convenuto aveva provveduto unicamente
all’inoltro della raccomandata ex art. 22 della legge n. 990/1969.
Instava per il rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta
ed, in riconvenzionale, per la condanna del convenuto al pagamento delle sue
competenze, pari a lire 150.000, per l’attività ex art. 22 cit. prestata.
Con sentenza n. 18786/2006 il tribunale di Roma condannava Giancarlo
Bassani a pagare a Nicola Staniscia la somma di euro 697,01, oltre accessori,
condannava Nicola Staniscia a risarcire a Giancarlo Bassani il danno da costui
sofferto e liquidato in lire 2.364.642, oltre accessori, corrispondenti all’importo
dal convenuto versato alla “S.A.I. Assicurazioni”.
Proponevano appello Nicola Staniscia e Gina Tralicci.

Deduceva che aveva conferito incarico professionale all’avvocato Gina Tralicci

Resisteva Giancarlo Bassani.
Con sentenza n. 6419 del 27.11.2013 la corte d’appello di Roma, tra l’altro,
dichiarava inammissibile il gravame esperito da Nicola Staniscia e rigettava il
gravame esperito da Gina Tralicci.
Esplicitava la corte, in ordine al primo motivo di gravame – con cui era stata

conto che la sentenza n. 9071/1999 del tribunale di Roma, che aveva riformato
la sentenza n. 4744/1995 assunta a definizione del giudizio n. 5199/1994 r.g.,
aveva erroneamente mantenuto ferma la condanna del Bassani alla rifusione
delle spese del giudizio di primo grado in favore della “S.A.I. Assicurazioni”,
cosicché qualsivoglia responsabilità risarcitoria era da escludere – che l’addotta
censura si sostanziava nella prospettazione di deduzioni del tutto nuove, per
nulla connesse con quanto dedotto in prime cure.
Esplicitava la corte, in ordine al secondo ed al terzo motivo di gravame – con
cui era stata censurata la sentenza n. 18786/2006, giacché non aveva
riconosciuto all’avvocato Gina Tralicci il compenso di lire 150.000 per l’attività
prestata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 990/1969 – che l’omesso deposito
della raccomandata ex art. 22 cit., che in primo grado aveva determinato
l’improponibilità della domanda esperita dal Bassani, era da ascrivere senz’altro
al comportamento negligente degli appellanti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l’avvocato Nicola Staniscia e
l’avvocato Gina Tralicci; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la
cassazione con ogni susseguente statuizione.
Giancarlo Bassani non ha svolto difese.

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censurata la sentenza n. 18786/2006 di prime cure, giacché non aveva tenuto

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e
degli artt. 112, 115, 132 e 324 cod. proc. civ.; il vizio di motivazione.
Deducono che è senza dubbio vero che il pretore di Roma con la sentenza n.
4744/1995 ebbe a dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria proposta da

lettera ex art. 22 della legge n. 990/1969.
Deducono nondimeno che il tribunale di Roma, con la sentenza n. 9071/1999
con cui ebbe a riconoscere il diritto del Bassani al risarcimento del danno da
sinistro stradale e dunque a riformare la sentenza pretorile n. 4744/1995, ebbe
al contempo del tutto immotivatamente a condannare il Bassani a rimborsare alla
“S.A.I. Assicurazioni” le spese di primo grado.
Deducono quindi che inopinatamente il tribunale di Roma con la sentenza n.
18786/2006, poi confermata dalla corte d’appello di Roma con la pronuncia in
questa sede impugnata, ha accolto la domanda esperita da Giancarlo Bassani nei
confronti di Nicola Staniscia e volta al risarcimento del danno corrispondente alle
spese del giudizio pretorile n. 5199/1994 r.g.; che ciò viepiù giacché è innegabile
la negligenza del Bassani nell’aver prestato acquiescenza all’abnorme sentenza n.
9071/1999 del tribunale di Roma.
Deducono pertanto che la corte di merito ha omesso di pronunciarsi sul reale
motivo d’appello, con cui si era addotta l’omessa valutazione dell’esito
complessivo del giudizio definito in secondo grado con la sentenza n. 9071/1999
del tribunale di Roma.
Deducono per altro verso che immotivatamente la corte distrettuale ha
respinto la domanda di pagamento esperita da Gina Tralicci per l’attività

Giancarlo Bassani in ragione del fatto che non era stata prodotta in giudizio la

stragiudiziale consistita nell’inoltro della raccomandata ex art. 22 della legge n.
990/1969; che del resto sia nel giudizio definito con la sentenza n. 4744/1995
sia nel giudizio definito con la sentenza n. 9071/1999 il patrocinio di Giancarlo
Bassani è stato assunto in via esclusiva dall’avvocato Staniscia, sicché alcuna
responsabilità può essere ascritta all’avvocato Tralicci.

E’ innegabile in primo luogo che le articolate ragioni addotte dalla corte
territoriale a fondamento del rigetto del primo motivo d’appello connotano come
del tutto ingiustificata la denuncia di omessa pronuncia “sul reale motivo di
appello” (cfr. ricorso, pagg. 7, 23 e 28).
E’ innegabile in secondo luogo che le ragioni dalla corte di Roma assunte a
fondamento della reiezione del primo motivo di appello, sono in forma duplice
articolate, ovvero sostanziano una duplice ratio decidendi.
Della prima ratio si è in precedenza dato conto.
Con una seconda autonoma ratio la corte d’appello ha esplicitato che il
giudizio pretorile iscritto al n. 5199/1994 r.g. aveva avuto inizio, evidentemente,
in epoca antecedente al 30.4.1995. Cosicché l’art. 345 cod. proc. civ., nella
formulazione applicabile ratione temporis, consentiva sì, tra l’altro, la produzione
in appello di nuovi documenti, pur tuttavia “il tribunale poteva lasciare a carico
della parte attrice quelle spese cui questa aveva dato causa” (così sentenza
d’appello, pag. 4. Cfr. art. 345, 2° co., cod. proc. civ. vecchio testo, secondo cui
“(…), ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le
spese del giudizio di appello le disposizioni dell’art. 92 (…)9.
D’altronde propriamente in questi termini si era determinato il tribunale di
Roma con la sentenza n. 9071/1999, di riforma della sentenza pretorile n.

Il ricorso va respinto.

4744/1995 (cfr. ricorso, pag. 21, ove è riprodotta la pag. 6 della sentenza n.
9071/1999).
Ebbene il rilievo sostanziante la seconda

ratio decidendi è

ineccepibile,

inappuntabile.
Ed a nulla vale dedurre che la corte di Roma ha “omesso di considerare che il

pretorile di improcedibilità (…) ma ha anche riconosciuto al sig. Bassani il diritto
al risarcimento de quo” (così ricorso, pag. 29). Cosicché “per tal motivo la
domanda riconvenzionale svolta da Bassani Giancarlo non doveva essere accolta
dal Tribunale Civile di Roma (…)” (così ricorso, pag. 29).
Ovviamente, seppur si riconoscesse destituita di fondamento la prima

ratio

(concernente la novità dell’allegazione in appello), l’impregiudicata ineccepibilità
della seconda ratio è in ogni caso idonea a “sostenere” in parte qua la decisione
impugnata (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).
Non merita seguito neppur l’ulteriore profilo di censura veicolato dall’esperito
ricorso

(concernente la reiezione della domanda di pagamento spiegata

dall’avvocato Gina Tralicci per l’attività ex art. 22 della legge n. 990/1969).
E’ evidente che l’asserito vizio motivazionale rileva, ratione temporis, nei
limiti della novella formulazione del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e
nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053
del 7.4.2014.
In quest’ottica si osserva quanto segue.
Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di
“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della

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trib. di Roma, con la sentenza n. 9071/99 (…) ha non solo annullato la pronuncia

pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle
motivazioni cui la corte distrettuale ha in parte qua ancorato il suo dictum.
Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita
disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo

premesso – ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio

iter

argomentativo.
Dall’altro, che la corte ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti
discusso, a carattere decisivo, connotante in parte qua la res litigiosa ovvero il
diligente adempimento

(o meno)

dell’obbligazione professionale assunta

dall’avvocato Gina Tralicci.
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di Roma,
risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo
e esaustivo sul piano logico – formale.
E d’altronde la negligenza ascrivibile all’avvocato Gina Tralicci, concretatasi
nell’omessa trasmissione all’avvocato Nicola Staniscia della comunicazione ex art.
22 della legge n. 990/1969, non è di certo esclusa ovvero attenuata dalla
circostanza per cui in sede giudiziale il patrocinio di Giancarlo Bassani è stato poi
assunto in via esclusiva dall’avvocato Staniscia.
E’

legittima dunque l’operatività del canone

inadimplenti non est

adimplendum.
Giancarlo Bassani non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso perciò
nessuna statuizione va assunta in materia di spese.
Si dà atto che il ricorso è stato notificato il 10.1.2015.

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seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale – siccome si è

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.

115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, Nicola Staniscia e Gina Tralicci, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.

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