Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20567 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MUGGIO’, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso

dall’avv. Cannas Luciana, presso la quale è elettivamente

domiciliato in Roma, in via Sestio Calvino n. 33;

– ricorrente –

contro

C.L. e B.O.;

– intintati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 73/6/06, depositata l’8 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Comune di Muggiò propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 76/6/06, depositata l’8 settembre 2006, che, accogliendo l’appello preposto con unico atto avverso due decisioni dai coniugi C. L. e B.O., ha annullato i due avvisi di liquidazione dell’ICI per il 1999 emessi dal Comune di Muggiò, ritenendo che i due appartamenti contigui e comunicanti “con uso unitario, finalizzato ad abitazione degli appellanti e dei loro familiari” costituivano abitazione principale dei contribuenti – cui perciò spettava il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 -, ancorchè essi non avessero “provveduto a formalizzare l’accatastamento unitario dei due appartamenti”. Appariva infatti “prevalente lo stato dei luoghi, sopravvenuto agli acquisti delle separate unità immobiliari”.

I contribuenti non hanno svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art.. 366-jbis cod. proc. civ. , con il quale il Comune di Muggiò, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 8 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assume che, a tenore delle disposizioni in rubrica, i contribuenti non potrebbero usufruire della detrazione per abitazione principale e dell’aliquota ridotta per due immobili distintamente iscritti in catasto e con autonoma rendita, ancorchè intercomunicanti tra loro e adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ICI, potendo invece uno solo di essi essere assoggettato all’imposta come abitazione principale con applicazione delle agevolazioni.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ex art. 1 a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2 una sola volta per tutte le unità” (Cass. n. 25902 del 2008, n. 25729 del 2009, n. 3393 del 2010).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondatocene la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio preliminarmente rileva come al termine della relazione, per un evidente lapsus calami, si ritiene il ricorso “manifestamente fondato”, laddove deve leggersi “manifestamente infondato”, come risulta evidente da quanto precede nella stessa relazione;

che a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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