Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20567 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20567 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 11695 – 2017 R.G. proposto da:
CONDOMINIO LOSANNA 74 di Ventimiglia, via Nervia – c.f. 90011650083 – in
persona dell’amministratore

pro tempore,

SCOCOZZA ROBERTO – c.f.

SCCRRT47H07F839F – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a
margine del ricorso dall’avvocato Roberto Vigneri ed elettivamente domiciliati in
Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez.
RICORRENTI
contro
COMUNE di VENTIMIGLIA – p.i.v.a. 00247210081 – in persona del sindaco pro
tempore,

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso dall’avvocato Luigi Palumbo ed elettivamente domiciliato in Roma,
alla via Cassiodoro, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Mauro Cati.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 della corte d’appello di
Genova,

Data pubblicazione: 07/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 17.6.2009 il condominio “Losanna 74” di
Ventimiglia, via Nervia, nonché i condomini Roberto Scocozza e Tranquillo Massi

Ventirniglia, il Comune di Ventimiglia.
Esponevano che con scrittura autenticata il 20.12.2001 il Comune di
Ventimiglia aveva acquistato a non domino dalla cooperativa edilizia “Losanna
74” le aree poste al piano pilotis degli edifici costituenti il complesso
condominiale “Losanna 74”.
Chiedevano accertarsi e dichiararsi che le aree poste al piano pilotis degli
edifici integranti il complesso condominiale “Losanna 74” erano di proprietà del
condominio “Losanna 74” e dei singoli condomini, pur per acquisto a titolo
originario ai sensi dell’art. 1159 cod. civ., e che il Comune di Ventimiglia non
vantava alcun diritto sulle medesime superfici.
Si costituiva il Comune di Ventimiglia.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed in via riconvenzionale perché
fosse dichiarato proprietario delle aree in contestazione.
Con sentenza n. 210/2011 l’adito tribunale rigettava le domande tutte degli
attori, accoglieva la riconvenzionale e per l’effetto dichiarava il Comune di
Ventimiglia proprietario delle aree contese.
Proponevano appello il condominio “Losanna 74”, Roberto Scocozza e
Tranquillo Massi.
Resisteva il Comune di Ventimiglia.

citavano a comparire dinanzi al tribunale di Sanremo, sezione distaccata di

Con sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 la corte d’appello di Genova
rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado.
Evidenziava, tra l’altro, la corte che era da condividere l’interpretazione
letterale e logica dell’art. 14 del regolamento condominiale, alla cui stregua il
primo giudice aveva opinato per la validità della scrittura in data 20.12.2001, con

aree controverse.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il condominio “Losanna 74” e
Roberto Scocozza; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione
con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il Comune di Ventimiglia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di
legittimità.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Con

l’unico motivo

i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 1388 cod. civ. e dell’art. 14 del regolamento condominiale.
Premettono che il primo giudice ha affermato che le aree contese in origine
erano di proprietà del condominio “Losanna 74” e che tale capo della prima
decisione non è stato impugnato dal Comune di Ventimiglia con appello
incidentale.
Indi deducono che la cooperativa edilizia “Losanna 74”, allorché ha ceduto al
Comune di Ventimiglia con la scrittura in data 20.12.2001 le aree poste al piano
pilotis degli edifici condominiali, ha ecceduto i limiti delle prerogative che l’art. 14
del regolamento condominiale le attribuiva.
Il ricorso è privo di fondamento.

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cui la cooperativa edilizia “Losanna 74” aveva ceduto al Comune di Ventimiglia le

Si evidenzia che il regolamento di condominio di natura contrattuale è, in ogni
caso, un atto di produzione privata, anche nei suoi effetti tipicamente
regolamentari, cioè incidenti sulle modalità di godimento delle parti comuni
dell’edificio; ne consegue che, non avendo il medesimo natura di atto normativo
generale e astratto, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la violazione o

dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ., ma solo come vizio di motivazione ai
sensi del n. 5 del medesimo art. 360 (cfr. Cass. 7.6.2011, n. 12291).
A rigore pertanto non si giustificano le denunciate – in rubrica – violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 14 del regolamento condominiale.
Si ribadisce che in prime cure le domande tutte degli attori sono state
respinte ed è stata accolta la riconvenzionale proposta dal Comune di Ventimiglia
(cfr. sentenza d’appello, pag. 2).
Non si giustifica perciò il rilievo dei ricorrenti, secondo cui la “decisione del
Tribunale non è stata impugnata dal Comune, che si è semplicemente costituito
nel giudizio di appello senza interporre appello incidentale” (così ricorso, pag. 5).
Invero l’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e
sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo capace
di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell’impugnazione,
tende a rimuovere il pregiudizio stesso (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2005, n. 21289).
Si rappresenta, per un verso, che l’interpretazione del contratto e degli atti di
autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n.
4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131).

falsa applicazione delle norme di tale regolamento non è proponibile ai sensi

Si rappresenta, per altro verso, che né la censura ex n. 3 né la censura ex n.
5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del
risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si traduca nella mera
contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando di una clausola
contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito

merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr.
Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131).
Su tale scorta si rimarca che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della
corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed
assolutamente congruo ed esaustivo.
Specificamente, nel solco dell’insegnamento delle sezioni unite di questa
Corte n. 8053 del 7.4.2014, si rimarca quanto segue.
Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia
motivazionale” destinate (giusta, appunto, la testé menzionata statuizione delle
sezioni unite) ad acquisire significato in rapporto al novello dettato – rilevante
ratione temporis nel caso di specie – del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc.
civ. possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha
ancorato il suo dictum. Con precipuo riferimento al paradigma della motivazione
“apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una
approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso
argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha
compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Dall’altro, la corte di Genova ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle
parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa.

– alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di

In pari tempo è innegabile che le censure dai ricorrenti addotte si risolvono
nella mera prefigurazione dell’antitetica interpretazione (“la Corte di Appello ha
arbitrariamente attribuito al sostantivo plurale dismissioni un che non gli appartiene (…). E nel caso che ci occupa tale
termine è riferito a ben individuati e specificati beni (aree a sedíme stradale o

indicato”: così memoria, pagg. 4 – 5).
Da ultimo va posto in risalto che il ricorso a questa Corte di legittimità non
risulta notificato a Tranquillo Massi, del pari appellante innanzi alla corte
genovese.
E tuttavia in dipendenza del rigetto del ricorso a questo Giudice del diritto ben
può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331
cod. proc. civ. ai fini dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un.
23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc.
civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi
anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione
del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del
procedimento).
In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a
rimborsare al controricorrente, Comune di Ventimiglia, le spese del presente
giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 8.5.2017.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti

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aree di giardini interni ed esterni) e non può comprendere in sé ciò che non è

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, condominio
“Losanna 74” di Ventimiglia, via Nervia, e Roberto Scocozza, a rimborsare al

legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. n.

115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.
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controricorrente, Comune di Ventimiglia, le spese del presente giudizio di

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